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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20180/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13838/ 20 19 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 8 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - resistente - avverso la sentenza n. 7388/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA]- sezione staccata di Latina, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il 13 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese all’Erario il rimborso della maggiore Ires versata nell’anno di imposta 2011, per non essersi potuta avvalere del beneficio fiscale rappresentato dal cd. bonus ambiente di cui all’art. 6, commi 13 - 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, che le spettava a seguito della realizzazione di un impianto di energia fotovoltaica.

A sostegno dell’istanza, la società contribuente rilevò di aver atteso i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il cui esito si era risolto nell’indicazione di non procedere a dichiarazione integrativa con esposizione dell’importo a detrarre e di domandare, per l’appunto, il rimborso della somma versata in eccesso, non dovuta per effetto dell’agevolazione.

L’Amministrazione negò il rimborso osservando che l’istanza era stata presentata dopo la perenzione del termine di quarantotto mesi decorrente dal 30 novembre 2011, data del versamento degli acconti d’imposta.

2. La contribuente impugnò allora il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che accolse il ricorso.

La sentenza fu tuttavia integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, innanzi alla quale l’Amministrazione aveva proposto appello.

I giudici regionali osservarono che, per usufruire dell’agevolazione, la società avrebbe dovuto rettificare la dichiarazione dei redditi del 2011, presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di un anno, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; essa, invece, aveva provveduto a correggere la propria dichiarazione soltanto il 6 agosto 2015, oltre il termine previsto.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato nota ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. chiedendo di partecipare alla discussione della causa.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo vigente ratione temporis.

La ricorrente evidenzia che la stessa Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, aveva chiarito che al contribuente è consentito accedere ai benefici di cui all’art. 6 della l. n. 388 del 2000 in un periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, presentando dichiarazione integrativa e, nel caso di intervenuta perenzione dei relativi termini, formulando istanza di rimborso.

La C.T.R. avrebbe, dunque, errato nel ritenerla decaduta da tale ultima in conseguenza della decorrenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa, non essendovi alcun collegamento fra quest’ultimo e la disciplina dell’istanza di rimborso contenuta nell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo nella narrativa del ricorso) la ricorrente, richiamate le argomentazioni di cui alla precedente censura, deduce violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, osservando che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso – quando presentata, come nella specie, per l’effettuazione di maggiori versamenti in acconto –decorre dalla data di questi ultimi soltanto ove l’errore sia direttamente attribuibile al contribuente; quando invece, come nel caso in questione, essa dipenda da una successiva determinazione dell’an e del quantum dell’obbligazione, il termine decorre dalla determinazione del saldo, e quindi dalla data entro la quale presentare la relativa dichiarazione fiscale.

Assume, pertanto, che il termine andava fatto decorrere dalla data di produzione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, essendo così destinato a scadere il 30 settembre 2016, ciò che rendeva tempestiva l’istanza presentata.

3. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, sono fondati.

3.1. In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi, questa Corte ha più volte affermato che il termine annuale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 , previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantottomesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 197 3 (tra le altre, Cass. n. 746/2022; Cass. n. 1862/2020; Cass. n. 31398/2018; Cass. n. 4049/2015).

La dichiarazione integrativa, infatti, incide sull’esercizio della facoltà di emenda che spetta al contribuente sulle proprie dichiarazioni, in ciò, pertanto, evidenziando la propria funzione «connessa, ma distinta» rispetto all’esercizio del diritto al rimborso (così Cass. n. 4049/2015; conf.

Cass. n. 34712/2022).

I giudici d’appello hanno dunque errato nel ritenere precluso il diritto della contribuente al rimborso per il sol fatto della mancata presentazione nei termini della dichiarazione integrativa.

3.2. Ciò posto, e così ritenuta l’accessibilità della contribuente al diritto al rimborso, quanto all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del relativo termine, va ulteriormente richiamato l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, esso va di regola individuato nella data degli stessi; la decorrenza, tuttavia, ha inizio in corrispondenza con il versamento del saldo «solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'ane del quantum dell’obbligazione fiscale» (Cass. n. 7248/2017; conf.

Cass. n. 13332/2023; Cass. n. 2533/2018).

La società ricorrente ha affermato – quale dato incontestato – di aver provveduto al pagamento del tributo al lordo del “bonus” in mancanza di chiare indicazioni, da parte dell’Amministrazione, circa le modalità realizzative della corrispondente agevolazione; essa, pertanto, ha eseguito il versamento in acconto senza aver contezza della debenza, totale o parziale, dell’importo corrispondente da parte sua all’Erario.

Ne deriva, in conformità agli indicati principi, una valutazione di tempestività dell’istanza di rimborso, formulata entro i quarantotto mesi successivi alla data nella quale poteva darsi luogo alla dichiarazione rettificata, ovvero alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012.

4. La fondatezza dei motivi comporta l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata è cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13838/ 20 19 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 8 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - resistente - avverso la sentenza n. 7388/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA]- sezione staccata di Latina, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 13 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese all’Erario il rimborso della maggiore Ires versata nell’anno di imposta 2011, per non essersi potuta avvalere del beneficio fiscale rappresentato dal cd. bonus ambiente di cui all’art. 6, commi 13 - 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, che le spettava a seguito della realizzazione di un impianto di energia fotovoltaica. A sostegno dell’istanza, la società contribuente rilevò di aver atteso i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il cui esito si era risolto nell’indicazione di non procedere a dichiarazione integrativa con esposizione dell’importo a detrarre e di domandare, per l’appunto, il rimborso della somma versata in eccesso, non dovuta per effetto dell’agevolazione. L’Amministrazione negò il rimborso osservando che l’istanza era stata presentata dopo la perenzione del termine di quarantotto mesi decorrente dal 30 novembre 2011, data del versamento degli acconti d’imposta. 2. La contribuente impugnò allora il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che accolse il ricorso. La sentenza fu tuttavia integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, innanzi alla quale l’Amministrazione aveva proposto appello. I giudici regionali osservarono che, per usufruire dell’agevolazione, la società avrebbe dovuto rettificare la dichiarazione dei redditi del 2011, presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di un anno, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; essa, invece, aveva provveduto a correggere la propria dichiarazione soltanto il 6 agosto 2015, oltre il termine previsto. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. chiedendo di partecipare alla discussione della causa. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo vigente ratione temporis. La ricorrente evidenzia che la stessa Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, aveva chiarito che al contribuente è consentito accedere ai benefici di cui all’art. 6 della l. n. 388 del 2000 in un periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, presentando dichiarazione integrativa e, nel caso di intervenuta perenzione dei relativi termini, formulando istanza di rimborso. La C.T.R. avrebbe, dunque, errato nel ritenerla decaduta da tale ultima in conseguenza della decorrenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa, non essendovi alcun collegamento fra quest’ultimo e la disciplina dell’istanza di rimborso contenuta nell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo nella narrativa del ricorso) la ricorrente, richiamate le argomentazioni di cui alla precedente censura, deduce violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, osservando che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso – quando presentata, come nella specie, per l’effettuazione di maggiori versamenti in acconto –decorre dalla data di questi ultimi soltanto ove l’errore sia direttamente attribuibile al contribuente; quando invece, come nel caso in questione, essa dipenda da una successiva determinazione dell’an e del quantum dell’obbligazione, il termine decorre dalla determinazione del saldo, e quindi dalla data entro la quale presentare la relativa dichiarazione fiscale. Assume, pertanto, che il termine andava fatto decorrere dalla data di produzione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, essendo così destinato a scadere il 30 settembre 2016, ciò che rendeva tempestiva l’istanza presentata. 3. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, sono fondati. 3.1. In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi, questa Corte ha più volte affermato che il termine annuale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 , previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantottomesi previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 197 3 (tra le altre, Cass. n. 746/2022; Cass. n. 1862/2020; Cass. n. 31398/2018; Cass. n. 4049/2015). La dichiarazione integrativa, infatti, incide sull’esercizio della facoltà di emenda che spetta al contribuente sulle proprie dichiarazioni, in ciò, pertanto, evidenziando la propria funzione «connessa, ma distinta» rispetto all’esercizio del diritto al rimborso (così Cass. n. 4049/2015; conf. Cass. n. 34712/2022). I giudici d’appello hanno dunque errato nel ritenere precluso il diritto della contribuente al rimborso per il sol fatto della mancata presentazione nei termini della dichiarazione integrativa. 3.2. Ciò posto, e così ritenuta l’accessibilità della contribuente al diritto al rimborso, quanto all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del relativo termine, va ulteriormente richiamato l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, esso va di regola individuato nella data degli stessi; la decorrenza, tuttavia, ha inizio in corrispondenza con il versamento del saldo «solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'ane del quantum dell’obbligazione fiscale» (Cass. n. 7248/2017; conf. Cass. n. 13332/2023; Cass. n. 2533/2018). La società ricorrente ha affermato – quale dato incontestato – di aver provveduto al pagamento del tributo al lordo del “bonus” in mancanza di chiare indicazioni, da parte dell’Amministrazione, circa le modalità realizzative della corrispondente agevolazione; essa, pertanto, ha eseguito il versamento in acconto senza aver contezza della debenza, totale o parziale, dell’importo corrispondente da parte sua all’Erario. Ne deriva, in conformità agli indicati principi, una valutazione di tempestività dell’istanza di rimborso, formulata entro i quarantotto mesi successivi alla data nella quale poteva darsi luogo alla dichiarazione rettificata, ovvero alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012. 4. La fondatezza dei motivi comporta l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
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