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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17311/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3979-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "LEOPOLDO E [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 596/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2018 R.G.N. 768/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3979/2019 Cron.

Rep.

Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 3 agosto 201 8 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA] per i Servizi alla Persona, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con scadenza 30.4.2015 e per l’effetto essere in corso tra le parti medesime dalla data di stipula del contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] datrice alla riammissione in servizio della Burgassi ed al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 , comma 5, l. n. 183/2001 nella misura di 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto: il difetto di forma scritta del contratto a termine concluso tra le parti, non emendabile attraverso la prova del relativo smarrimento; applicabile l’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo stante la natura di ente pubblico economico dell’[OSCURATO:PERSONA] datrice; dovuta, a titolo di risarcitorio, l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32 l. n. 183/2010; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’[OSCURATO:PERSONA] “Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA]”, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, la Burgassi; - che l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria . - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 1326 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato insussistente l’atto scritto recante la clausola del termine quando la sussistenza del medesimo risultava dai documenti agli atti del giudizio attestanti il progressivo formarsi tra le parti di una intesa in tal senso; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la non conformità a diritto della qualificazione attribuitale di ente pubblico economico come tale non soggetto alla disciplina invocata; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 5, d.l. n. 702/1978, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ribadisce la non conformità a diritto della sancita applicabilità dell’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo a motivo del divieto a riguardo posto dall’invocato art. 5, d.l. n. 702/1978; - che ne l quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento all’aver la Corte territoriale erroneamente ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’ipotesi dell’abusiva reiterazione del ricorso al contratto a termine, da qui derivando l’alleggerimento dell’onere probatorio previsto con riguardo al c.d. danno comunitario, non essendo tale fattispecie configurabile risultando deducendosi l’illegittimità di un unico contratto a termine inficiato da un mero vizio formale; - che il primo motivo si rivela infondato, attenendo la documentazione invocata alle formalità che precedono l’assunzione (bando di concorso ed approvazione della graduatoria) che, finalizzate alla mera individuazione del contraente, non valgono a definire il contenuto del contratto da fissarsi al momento della sua sottoscrizione, prevista, in luogo del decreto di nomina, con riguardo all’impiego pubblico privatizzato, e non surrogabile con riferimento all’esito della procedura; - che, di contro, è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo meritino accoglimento, dovendo considerarsiche le aziende pubbliche di servizi alla persona, quale è l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, per quanto aventi natura privatistica, secondo quanto previsto all’art. 11, d.lgs. n. 207/2011, sono, ai sensi della medesima norma, soggette, per quel che riguarda le assunzioni, a requisiti formali e sostanziali da cui discende l’operatività del divieto di conversione, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 5542/2023) secondo cui «Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive»; - che tale principio , per quanto nella specie riferito agli Enti lirici, ha portata più ampia, tale da estendersi a tutti gli enti, comprese le società partecipate, per i quali vigano norme imperative settoriali che, quanto alle assunzioni, prevedano specifiche condizioni oggettive o soggettive; - che nella specie il citato art. 11, al comma 2, prescrive che le assunzioni a tempo indeterminato debbano essere disposte« adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate»;- che parimenti meritevole di accoglimento risulta il quarto motivo, atteso che, in difetto di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo, non trova applicazione la misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che non è neppure applicabile alla fattispecie il principio di diritto enunciato da Cass.

S.u. n. 5072/2016 perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto.

Invece, ove venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito (cfr. Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017 e successive conformi) - che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno dunque accolti nei sensi di cui in motivazione, infondato il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, per la quale non necessitano ulteriori accertamenti, decisa nel merito rigettando la domanda di cui al ricorso introduttivo; - che l’esito alterno del giudizio e la complessità della questione inerente alla conversione ( sulla quale le Sezioni Unite si sono pronunciate successivamente alla proposizione del ricorso) giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie,nei sensi di cui in motivazione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigetta il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3979-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "LEOPOLDO E [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 596/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2018 R.G.N. 768/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3979/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 3 agosto 201 8 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] “Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA] per i Servizi alla Persona, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con scadenza 30.4.2015 e per l’effetto essere in corso tra le parti medesime dalla data di stipula del contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] datrice alla riammissione in servizio della Burgassi ed al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 , comma 5, l. n. 183/2001 nella misura di 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto: il difetto di forma scritta del contratto a termine concluso tra le parti, non emendabile attraverso la prova del relativo smarrimento; applicabile l’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo stante la natura di ente pubblico economico dell’[OSCURATO:PERSONA] datrice; dovuta, a titolo di risarcitorio, l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32 l. n. 183/2010; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’[OSCURATO:PERSONA] “Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA]”, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, la Burgassi; - che l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria . - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 1326 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato insussistente l’atto scritto recante la clausola del termine quando la sussistenza del medesimo risultava dai documenti agli atti del giudizio attestanti il progressivo formarsi tra le parti di una intesa in tal senso; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la non conformità a diritto della qualificazione attribuitale di ente pubblico economico come tale non soggetto alla disciplina invocata; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 5, d.l. n. 702/1978, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ribadisce la non conformità a diritto della sancita applicabilità dell’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo a motivo del divieto a riguardo posto dall’invocato art. 5, d.l. n. 702/1978; - che ne l quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento all’aver la Corte territoriale erroneamente ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’ipotesi dell’abusiva reiterazione del ricorso al contratto a termine, da qui derivando l’alleggerimento dell’onere probatorio previsto con riguardo al c.d. danno comunitario, non essendo tale fattispecie configurabile risultando deducendosi l’illegittimità di un unico contratto a termine inficiato da un mero vizio formale; - che il primo motivo si rivela infondato, attenendo la documentazione invocata alle formalità che precedono l’assunzione (bando di concorso ed approvazione della graduatoria) che, finalizzate alla mera individuazione del contraente, non valgono a definire il contenuto del contratto da fissarsi al momento della sua sottoscrizione, prevista, in luogo del decreto di nomina, con riguardo all’impiego pubblico privatizzato, e non surrogabile con riferimento all’esito della procedura; - che, di contro, è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo meritino accoglimento, dovendo considerarsiche le aziende pubbliche di servizi alla persona, quale è l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, per quanto aventi natura privatistica, secondo quanto previsto all’art. 11, d.lgs. n. 207/2011, sono, ai sensi della medesima norma, soggette, per quel che riguarda le assunzioni, a requisiti formali e sostanziali da cui discende l’operatività del divieto di conversione, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 5542/2023) secondo cui «Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive»; - che tale principio , per quanto nella specie riferito agli Enti lirici, ha portata più ampia, tale da estendersi a tutti gli enti, comprese le società partecipate, per i quali vigano norme imperative settoriali che, quanto alle assunzioni, prevedano specifiche condizioni oggettive o soggettive; - che nella specie il citato art. 11, al comma 2, prescrive che le assunzioni a tempo indeterminato debbano essere disposte« adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate»;- che parimenti meritevole di accoglimento risulta il quarto motivo, atteso che, in difetto di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo, non trova applicazione la misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che non è neppure applicabile alla fattispecie il principio di diritto enunciato da Cass. S.u. n. 5072/2016 perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto. Invece, ove venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito (cfr. Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017 e successive conformi) - che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno dunque accolti nei sensi di cui in motivazione, infondato il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, per la quale non necessitano ulteriori accertamenti, decisa nel merito rigettando la domanda di cui al ricorso introduttivo; - che l’esito alterno del giudizio e la complessità della questione inerente alla conversione ( sulla quale le Sezioni Unite si sono pronunciate successivamente alla proposizione del ricorso) giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie,nei sensi di cui in motivazione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rig
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