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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23139/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 ottobre 2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto previsto dall'art.95 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 accertato in Salerno il 15 gennaio 2018.

All'imputato si addebita di aver omesso di dichiarare il reddito complessivo familiare pari ad euro 16.393,00 per l'anno di imposta 2016, dichiarando falsamente un reddito pari a zero.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione ed erronea interpretazione di norme sostanziali e processuali.

In particolare, secondo la difesa, la sentenza di appello presenta una motivazione carente in quanto non vi è alcun esame delle doglianze sviluppate con l'atto di appello avverso il giudizio secondo il quale l'imputato non potesse ignorare il reddito della compagna, nonostante l'istanza di ammissione sia stata presentata il 15 gennaio 2018, periodo in cui Battipaglia scontava gli arresti dorniciliari presso una comunità e aveva già interrotto i rapporti con la moglie; tali rapporti erano già terminati quando il 5 luglio 2016 era stato arrestato.

Il ricorrente non aveva alcuna intenzione di nascondere i redditi dell'ex-moglie, avendo indicato il suo nominativo nel documento relativo al nucleo familiare al professionista che ha provveduto a redigere l'autocertificazione.

Sul tema dell'assenza dell'elemento soggettivo del dolo i giudici di appello non si sono pronunciati.

2.1. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla necessità di una rigorosa prova del dolo generico, non essendo prevista l'incriminazione a titolo di colpa.

Secondo la difesa, l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico nel caso in esame è del tutto mancata.

2.2. Con un terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, laddove con travisarnento dei fatti si è negata la concessione delle attenuanti generiche.

La censura è formulata sia per non avere il giudice tenuto conto della condotta serbata dall'imputato successivamente al reato e nel corso del processo, sia per non avere indicato i criteri adottati in concreto per la determinazione della pena.

2.3. Con un quarto motivo deduce violazione dell'art.163 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto per avere la éorte di appello negato il beneficio della sospensione condizionale della pena con esclusivo riferimento al casellario giudiziale, dunque con motivazione apparente che trascura tutte le altre circostanze di segno positivo, quali la condotta processuale e il comportamento serbato dall'imputato durante tutta la carcerazione e il percorso di recupero svolto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto ineriscono entrambi al giudizio sull'elemento soggettivo del reato.

Si tratta di censure inammissibili.

1.1. I motivi di appello, che vengono qui riproposti, sono stati puntualmente riportati ed esaminati nella sentenza impugnata.

Le valutazioni dei giudici di merito trovano fondamento nella dichiarazione resa dal medesimo imputato in merito alla composizione della famiglia e anche in merito al fatto che il nucleo familiare non avesse percepito alcun reddito, oltre che nella prova del reddito effettivamente percepito dalla moglie convivente e nella natura congetturale delle argomentazioni difensive.

Non vi è, dunque, adeguato confronto con le ragioni della decisione.

1.2. Nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione non sarebbe stata determinata dalla volontà di nascondere i redditi del coniuge e sarebbe stata redatta con l'aiuto di un professionista, ma si trascura di considerare che tale asserzione è stata ritenuta di natura meramente congetturale dai giudici di merito, inidonea in quanto tale a superare la prova positiva di natura documentale.

Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 23912601; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 23412401); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101).

Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito previste per il mantenimento del beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d).

E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante.

1.3. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso.

Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella.

Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere.

Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto attengono alla determinazione della pena e alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Si tratta di censure che investono, inammissibilmente, la valutazione discrezionale del giudice di merito, congruamente motivata.

2.1. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno evidenziato come si tratti di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state negate in assenza di elementi concreti e favorevoli da valutare, a fronte di un certificato penale contenente varie condanne, ritenute altresì ostative al beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.2. Occorre in primo luogo ricordare, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Iv.256464).

2.3. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che, pur non essendo in discussione nel caso in esame le condizioni ostative previste dagli artt.163 e 164 cod. pen., cionondimeno rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria valutare se il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n.4073 del 23/02/1996, Avena, Rv. 205188).

Nel valutare la concedibilità del beneficio, inoltre, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi a menzionare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225).

La decisione impugnata, che ha confermato la prognosi negativa espressa dal tribunale rimarcando la sussistenza di precedenti penali ritenuti indicativi di personalità negativa, presenta, dunque, una motivazione congrua e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata su uno o più parametri dettati dall'art.133 cod. pen., dai quali al contrario il giudice abbia desunto un giudizio prognostico sfavorevole.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 ottobre 2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto previsto dall'art.95 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115 accertato in Salerno il 15 gennaio 2018. All'imputato si addebita di aver omesso di dichiarare il reddito complessivo familiare pari ad euro 16.393,00 per l'anno di imposta 2016, dichiarando falsamente un reddito pari a zero. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione ed erronea interpretazione di norme sostanziali e processuali. In particolare, secondo la difesa, la sentenza di appello presenta una motivazione carente in quanto non vi è alcun esame delle doglianze sviluppate con l'atto di appello avverso il giudizio secondo il quale l'imputato non potesse ignorare il reddito della compagna, nonostante l'istanza di ammissione sia stata presentata il 15 gennaio 2018, periodo in cui Battipaglia scontava gli arresti dorniciliari presso una comunità e aveva già interrotto i rapporti con la moglie; tali rapporti erano già terminati quando il 5 luglio 2016 era stato arrestato. Il ricorrente non aveva alcuna intenzione di nascondere i redditi dell'ex-moglie, avendo indicato il suo nominativo nel documento relativo al nucleo familiare al professionista che ha provveduto a redigere l'autocertificazione. Sul tema dell'assenza dell'elemento soggettivo del dolo i giudici di appello non si sono pronunciati. 2.1. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla necessità di una rigorosa prova del dolo generico, non essendo prevista l'incriminazione a titolo di colpa. Secondo la difesa, l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico nel caso in esame è del tutto mancata. 2.2. Con un terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, laddove con travisarnento dei fatti si è negata la concessione delle attenuanti generiche. La censura è formulata sia per non avere il giudice tenuto conto della condotta serbata dall'imputato successivamente al reato e nel corso del processo, sia per non avere indicato i criteri adottati in concreto per la determinazione della pena. 2.3. Con un quarto motivo deduce violazione dell'art.163 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto per avere la éorte di appello negato il beneficio della sospensione condizionale della pena con esclusivo riferimento al casellario giudiziale, dunque con motivazione apparente che trascura tutte le altre circostanze di segno positivo, quali la condotta processuale e il comportamento serbato dall'imputato durante tutta la carcerazione e il percorso di recupero svolto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto ineriscono entrambi al giudizio sull'elemento soggettivo del reato. Si tratta di censure inammissibili. 1.1. I motivi di appello, che vengono qui riproposti, sono stati puntualmente riportati ed esaminati nella sentenza impugnata. Le valutazioni dei giudici di merito trovano fondamento nella dichiarazione resa dal medesimo imputato in merito alla composizione della famiglia e anche in merito al fatto che il nucleo familiare non avesse percepito alcun reddito, oltre che nella prova del reddito effettivamente percepito dalla moglie convivente e nella natura congetturale delle argomentazioni difensive. Non vi è, dunque, adeguato confronto con le ragioni della decisione. 1.2. Nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione non sarebbe stata determinata dalla volontà di nascondere i redditi del coniuge e sarebbe stata redatta con l'aiuto di un professionista, ma si trascura di considerare che tale asserzione è stata ritenuta di natura meramente congetturale dai giudici di merito, inidonea in quanto tale a superare la prova positiva di natura documentale. Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 23912601; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 23412401); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101). Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito previste per il mantenimento del beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d). E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante. 1.3. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso. Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto attengono alla determinazione della pena e alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Si tratta di censure che investono, inammissibilmente, la valutazione discrezionale del giudice di merito, congruamente motivata. 2.1. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno evidenziato come si tratti di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state negate in assenza di elementi concreti e favorevoli da valutare, a fronte di un certificato penale contenente varie condanne, ritenute altresì ostative al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2. Occorre in primo luogo ricordare, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Iv.256464). 2.3. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che, pur non essendo in discussione nel caso in esame le condizioni ostative previste dagli artt.163 e 164 cod. pen., cionondimeno rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria valutare se il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n.4073 del 23/02/1996, Avena, Rv. 205188). Nel valutare la concedibilità del beneficio, inoltre, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi a menzionare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). La decisione impugnata, che ha confermato la prognosi negativa espressa dal tribunale rimarcando la sussistenza di precedenti penali ritenuti indicativi di personalità negativa, presenta, dunque, una motivazione congrua e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata su uno o più parametri dettati dall'art.133 cod. pen., dai quali al contrario il giudice abbia desunto un giudizio prognostico sfavorevole. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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