CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32628/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.270/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ENNA n. 1191/2020 depositata i l 11/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Chiovetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., contro l’ordinanza dell’11 dicembre 2024 con cui il tribunale di Enna ha così deciso: «dichiara la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda degli opponenti di accertamento e dichiarazione della “nullità totale delle fideiussioni personali prestate dagli opponenti il 26.03.2009 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto a garanzia dell’erogazione del mutuo ipotecario” per contrasto a norme imperative dettate in materia antitrust; rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese funzionalmente competente, assegnando alle parti medesime termine di giorni 90 (novanta) per la riassunzione della causa innanzi ad esso; separa dalla domanda di nullità di cui al punto che precede, le ulteriori domande oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alle quali resta ferma la competenza del tribunale di Enna quale giudice funzionalmente competente a conoscerne; sospende il processo, stante la pregiudizialità rispetto ad esso della definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli –Sezione Specializzata in materia di Imprese». 2. ― Gli intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale di Enna sospeso il processo, ritenendo sussistente la pregiudizialità della decisione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rispetto alla decisione in ordine alle domande spiegate in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dai debitori principali. Secondo la parte ricorrente, il Tribunale di Enna, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e le domande spiegate dai debitori principali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha illegittimamente sospeso il processo, così violando l’art. 295 c.p.c. 4. ― Il ricorso va accolto. Si versa in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Enna in favore dell’odierna ricorrente che, avendo pagato alla banca, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., il debito della consorziata, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei suoi fideiussori, debito per il quale aveva prestato alla banca medesima garanzia nella misura del 50%, si era surrogata nel diritto di credito della banca. Nell’opposizione è stata proposta domanda riconvenzionale di nullità antitrust della fideiussione ed è stata chiamata in causa la banca. A seguito di regolamento di competenza è stata dichiarata la competenza del tribunale di Enna per l’opposizione al decreto e quella della sezione specializzata di Napoli per la domanda riconvenzionale degli opponenti (Cass 35661/22). Riassunto il giudizio, il tribunale di Enna ha declinato la competenza sulla domanda di nullità antitrust della fideiussione in favore della sezione specializzata di Napoli e sospeso ex 295 il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, versante in fase di istanza di provvisoria esecuzione del decreto. Ha dunque proposto regolamento di competenza l’opposta, deducendo che il giudizio doveva essere sospeso solo in relazione ai fideiussori e non anche nei confronti del debitore principale. Il ricorso è evidentemente fondato, nulla rilevando la questione della validità della fideiussione in relazione alla posizione della debitrice principale, e dunque non sussistendo alcuna relazione di pregiudizialità tra il giudizio destinato a svolgersi dinanzi alla sezione specializzata del tribunale di Napoli e quello avente ad oggetto la pretesa spiegata in via monitoria da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.nei confronti della debitrice principale, sicché quanto all’esecuzione provvisoria il giudice pronuncerà nei limiti del rapporto processuale che non è sospeso, e cioè quello con detta debitrice principalepredetta. Va pertanto cassata l’ordinanza impugnata nella parte della disposta sospensione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Chiovetta, e gli atti vanno rimessi al tribunale di Enna, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di regolamento. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nella parte della disposta sospensione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Chiovetta; dispone la prosecuzione del processo nei confronti della debitrice principale; rimette gli atti anche per le spes