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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 38651/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del G.I.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 15 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di rapina aggravata, ricettazione e porto di una pistola scacciacani senza giustificato motivo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 15 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di rapina aggravata, ricettazione e porto di una pistola scacciacani senza giustificato motivo. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa. 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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