CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1970
Cassazione n. 29180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/04/1970 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 febbraio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 575; 628, 648 cod. pen. e detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina, fatti commessi in Fontanafredda sino al 6 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito in relazione a punto della decisione che sia il primo giudice che quello di appello (alle pagine 26-28) hanno compitamente motivato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammiSsibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022