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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2024

ECLI:EU:T:2024:304
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0630_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 maggio 2024 – Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione (causa T-630/21) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciaio non legato o altri acciai legati originari della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Adeguamento – Articolo 2, paragrafo 10, lettere b), i) e j), del regolamento (UE) 2016/1036 – Funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Dazi all’importazione – Calcolo del margine di dumping – Copertura dei guadagni e delle perdite – Errore manifesto di valutazione – Diritto di essere ascoltato»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Equità del confronto – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 18-20, 28, 87)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Presupposti – Assenza di entità economica tra il distributore e il produttore – Valutazione – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. i)] (v. punti 21-25, 29-36, 40-49, 51-53, 58-63, 66, 67, 69-73, 74-79)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. b) e i)] (v. punti 26-28, 108-110, 143)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Quantificazione dell'importo delle commissioni da detrarre dal prezzo all'esportazione – Metodo di calcolo – Applicazione per analogia del metodo di determinazione del prezzo all'esportazione costruito – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 10, lett. i)] (v. punti 94-97)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata (v. punti 99-102)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 104-106)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Adeguamento del valore normale per gli oneri all'importazione e per le imposte indirette – Presupposti – Pagamento di dazi all’importazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. b)] (v. punti 134-148)

8. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2.4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10] (v. punti 151, 152)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 153-161)

10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2.4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11] (v. punti 166-190) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Çolakoğlu Metalurji AŞ e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 471 del 22.11.2021 .

62021TJ0630_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell’8 maggio 2024 – Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret / Commissione (causa T-630/21) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciaio non legato o altri acciai legati originari della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Adeguamento – Articolo 2, paragrafo 10, lettere b), i) e j), del regolamento (UE) 2016/1036 – Funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Dazi all’importazione – Calcolo del margine di dumping – Copertura dei guadagni e delle perdite – Errore manifesto di valutazione – Diritto di essere ascoltato» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Equità del confronto – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 18-20, 28, 87) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Presupposti – Assenza di entità economica tra il distributore e il produttore – Valutazione – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. i)] (v. punti 21-25, 29-36, 40-49, 51-53, 58-63, 66, 67, 69-73, 74-79) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. b) e i)] (v. punti 26-28, 108-110, 143) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Quantificazione dell'importo delle commissioni da detrarre dal prezzo all'esportazione – Metodo di calcolo – Applicazione per analogia del metodo di determinazione del prezzo all'esportazione costruito – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 10, lett. i)] (v. punti 94-97) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata (v. punti 99-102) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 104-106) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione – Adeguamenti – Adeguamento del valore normale per gli oneri all'importazione e per le imposte indirette – Presupposti – Pagamento di dazi all’importazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, lett. b)] (v. punti 134-148) 8. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2.4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10] (v. punti 151, 152) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 153-161) 10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 2.4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11] (v. punti 166-190) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Çolakoğlu Metalurji AŞ e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 471 del 22.11.2021 .
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