CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 38086/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente D'OTÀTA tN CANC.1.1 ORDINANZA 25 O T T 2021 sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ANCE ',SPER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lu '11 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 16 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato il decreto di esecuzione della confisca per equivalente emesso dal GIP del Tribunale di Monza il 09 gennaio 2013, nei confronti dei condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 del d.lgs. n 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza i condannati nonché i terzi estranei interessati, tramite comune difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 322 cod. pen., sul rilievo che il sequestro e la successiva confisca sarebbero stati eseguiti esclusivamente e direttamente sui beni delle persone fisiche dei condannati e non sul denaro o su altri beni propri della società. Né la Corte territoriale avrebbe preliminarmente verificato l'impossibilità di reperire il profitto del reato presso la persona giuridica coinvolta. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso - riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - si lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 322-ter cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito rigettato la richiesta di revoca della confisca concernente la carta di debito di proprietà del condannato, su cui sarebbe accreditato il suo stipendio. A parere della difesa, stante detto accredito, sarebbe illegittimo il prelievo forzoso in quanto contrario al divieto di confisca, ex art. 545 cod. proc. civ., nella misura eccedente 1/5 dei trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali. 2.3. In terzo luogo, ci si duole della violazione di legge nonché del vizio di motivazione in relazione alla confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], in comproprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e la coniuge [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla porzione dell'immobile di proprietà del primo, la difesa eccepisce che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'art. 52 del d.l. n. 69 del 2013 tale da evitare il sequestro dell'immobile de quo giacché trattasi dell'unico immobile in proprietà del ricorrente, della sua prima casa, del luogo in cui abita con la famiglia ed in cui ha trascorso gli arresti domiciliari. [OSCURATO:SOCIETA], invece, alla porzione dell'immobile di proprietà della coniuge, la difesa lamenta che, al fine di giudicare l'estraneità della medesima e dei suoi beni rispetto al provvedimento ablativo, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la sua capacità reddituale e non stigmatizzare l'incapacità di pagare le rate del mutuo residue, ritendendo con ciò provata la dipendenza economica dal marito. 2.4. Con un quarto motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla confisca scaturente dalla perquisizione e dal sequestro effettuato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che nella stima dei beni sequestrati effettuata dalla Procura Generale non sarebbe stata completata la 2 AN valorizzazione degli stessi, né sarebbe stato indicato il criterio economico utilizzato. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso - relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 322 cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso la rilevante documentazione difensiva allegata all'incidente di esecuzione. A tale proposito, la difesa allega la relazione tecnica attestante la possibilità di proporre istanza di revoca della confisca, dissentendo dalle affermazioni del Procuratore Generale, secondo cui le censure relative all'entità del profitto confiscabile ed alla legittimità della confisca atterrebbero al merito del processo e, conseguentemente, sarebbero coperte da giudicato. Inoltre, il ricorrente rileva che i giudici d'appello avrebbero disposto la confisca per equivalente per intero nei confronti di tutti i soggetti responsabili, senza tuttavia operare alcun riparto dell'onere nei rapporti interni tra i vari concorrenti. 2.6. In sesto luogo, si censura la manifesta illogicità della motivazione in punto di sequestro e successiva confisca del pacchetto azionario della LU.PI. s.r.I., erroneamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il ricorrente detentore del 50% delle quote societarie, giacché nessun atto dispositivo relativo ai beni della società in esame lo avrebbe visto protagonista, autore, beneficiario, cedente o acquirente. 2.7. Con un settimo motivo, ci si duole del vizio di motivazione in ordine all'intestazione fittizia degli immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al primo profilo, la difesa osserva che la Corte distrettuale avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle produzioni documentali allegate dalla difesa, idonee a dimostrare tanto l'autonomia economica dei suddetti terzi estranei, quanto l'indisponibilità pregressa ed attuale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai beni nella disponibilità dei tre figli e, dunque, illegittimamente confiscati. [OSCURATO:SOCIETA], invece, alle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i giudici di merito si sarebbero attestati sulla tesi sostenuta dalla Procura Generale - in base alla quale dette quote sarebbero nella disponibilità del ricorrente che avrebbe schermato la titolarità delle stesse attraverso una complessa operazione - senza fornire alcun elemento di diritto a supporto della stessa. 2.8. Con un ottavo motivo di ricorso, si deduce la manifesta illogicità e mancanza di motivazione in riferimento alla dedotta richiesta di annullamento della confisca dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sito a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe disatteso le deduzioni difensive nonostante fossero accompagnate da idonea documentazione allegata alla richiesta de qua. La difesa asserisce che il provvedimento ablativo sarebbe destinato a [OSCURATO:PERSONA] ma, indirettamente, anche alla coniuge la quale, a prescindere dall'indipendenza patrimoniale evidenziata, sarebbe legittima proprietaria del bene, non essendo stato dimostrato che lo stesso sia stato acquistato con provviste fornite dal marito, con conseguente erronea qualificazione della donna quale fittizia intestataria. 2.9. Con un'ultima doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dedotta richiesta di annullamento della confisca dell'immobile sito a Mocrone, sul rilievo che le provviste per l'acquisto di detto bene, sebbene formalmente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], sarebbero provenienti dalla vendita di un precedente immobile di proprietà della famiglia, nella disponibilità della madre dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Trova, infatti, applicazione il costante orientamento di questa Corte secondo cui il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. impone di ritenere che, contro il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione è dato lo specifico mezzo di reclamo costituito dall'opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., perché altrimenti si priverebbe la parte della possibilità di far valere compiutamente le doglianze di merito. Ne consegue che, in attuazione del principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso (ex plurimis: Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; sez. 1, 28 febbraio 2012, n. 11770, Rv. 252572; sez. 6, 22 settembre 2010, n. 35408, Rv. 248634; sez. 5, 26 maggio 2009, n. 37134, Rv. 245130; sez 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Rv. 239076). P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Co