Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22099/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10477/2020 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –resistente – avverso l’ordinanza emessa all’esito del giudizio n. 9968/2019 RG dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Avino, avendo svolto attività di difensore d’ufficio, esperito vano tentativo di riscuotere il proprio onorario nei confronti dell’assistito, chiese al competente GIP la liquidazione del compenso, incluso quello del procedimento d’ingiunzione esperito ai fini del recupero.

Il GIP liquidò il compenso per la difesa penale, ma negò le competenze e le spese per la procedura civile attivata per il recupero, vanamente esperito.

Proposta opposizione al capo dell’ufficio giudiziario, il Giudice delegato alla trattazione respinse l’opposizione.

Avverso quest’ultima decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino propone ricorso per cassazione sulla base d’unitaria censura, assumendo essere stato violato l’art. 116 del d.P.R. n.115/2002, dolendosi, in particolare, di essere stato costretto a ricorrere al giudice di pace onde ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dell’assistito, per l’ammontare di € 760,00, oltre accessori, per il capitale, ed € 225,00, oltre accessori per competenze afferenti al procedimento monocratico.

La doglianza è fondata, dovendo trovare applicazione il consolidato principio di diritto maturato in sede di legittimità, secondo il quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002. (ex multis, Cass. nn. 24104, 17/11/2011; 30484, 19/12/2017; 11720/2019; 9463/2023).

Ciò posto, l’impugnata ordinanza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di altro giudice, anche per la statuizione sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10477/2020 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –resistente – avverso l’ordinanza emessa all’esito del giudizio n. 9968/2019 RG dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Avino, avendo svolto attività di difensore d’ufficio, esperito vano tentativo di riscuotere il proprio onorario nei confronti dell’assistito, chiese al competente GIP la liquidazione del compenso, incluso quello del procedimento d’ingiunzione esperito ai fini del recupero. Il GIP liquidò il compenso per la difesa penale, ma negò le competenze e le spese per la procedura civile attivata per il recupero, vanamente esperito. Proposta opposizione al capo dell’ufficio giudiziario, il Giudice delegato alla trattazione respinse l’opposizione. Avverso quest’ultima decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino propone ricorso per cassazione sulla base d’unitaria censura, assumendo essere stato violato l’art. 116 del d.P.R. n.115/2002, dolendosi, in particolare, di essere stato costretto a ricorrere al giudice di pace onde ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dell’assistito, per l’ammontare di € 760,00, oltre accessori, per il capitale, ed € 225,00, oltre accessori per competenze afferenti al procedimento monocratico. La doglianza è fondata, dovendo trovare applicazione il consolidato principio di diritto maturato in sede di legittimità, secondo il quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002. (ex multis, Cass. nn. 24104, 17/11/2011; 30484, 19/12/2017; 11720/2019; 9463/2023). Ciò posto, l’impugnata ordinanza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di altro giudice, anche per la statuizione sulle spese d
Sentenza Cassazione n. 22099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris