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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 14535/2026

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i Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza depositata l’8 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava il reclamoproposto avverso il provvedimento del Gip in sede, il quale aveva rigettato l’istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., voltaad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare un personal computer per scopi processuali.Osservava che non è configurabile un diritto soggettivo del detenuto alla disponibilità disupporti informatici, dovendosi contemperare tale facoltà con le esigenze organizzative e disicurezza dell’istituto penitenziario.

Quindi, rilevava che, dalla lettura dell’ordinanza dicustodia cautelare, si evinceva che l’odierno ricorrente era sottoposto a misura cautelare inquanto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa nonché dei reati di cui all’art.648-ter.1, 512-bis, 629, 644, 391-ter cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver coordinato leall’art. 416-bis cod. pen. del Gip di Napoli, irrevocabile il 15.7.2015) all’attualità, nonostantelo stato detentivo protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2010.

In particolare, era emerso cheegli aveva continuato a impartire direttive ai sodali nonostante la detenzione, avvalendosi delpersonal computer di proprietà dell’amministrazione, del quale aveva la disponibilità per usidifensivi, nonché attraverso messaggi di posta elettronica, utilizzando il servizio mailconcesso ad altri detenuti.Tale circostanza rendeva incompatibile l’uso del computer con le esigenze di sicurezzasottese alla misura applicata nonché agli scopi di prevenzione cui è finalizzato il regime dicui all’art. 41-bis ord. pen.

In proposito, osservava che, quand’anche non connesso adinternet, il sistema si prestava a facili elusioni dei controlli per le molteplici funzionalità di cuiè dotato, quali i programmi di scrittura (di cui il ricorrente ha chiesto l’uso per scrivere motividifensivi), utilizzabili per veicolare all’esterno messaggi estranei alle finalità processuali.Aggiungeva che l’istante non aveva adeguatamente motivato la necessità dellostrumento ai fini di una difesa effettiva, essendosi limitato ad evidenziare la grande mole dicaptazioni, senza chiarire le ragioni che impedirebbero l’uso di mezzi alternativimaggiormente compatibili con le esigenze cautelari e di prevenzione.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente articolando due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge con riferimento all’art.14.1 della circolare del 2 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia, chedisciplina le modalità di utilizzo del personal computer in regime detentivodifferenziato, rappresentando che il Tribunale di Napoli non si è confrontatocon detta normativa, mancando ogni riferimento alla idoneità delle cautele ivipreviste a garantire le finalità di sicurezza e di prevenzione.2.2.

Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. e) cod. proc. pen., denuncia il difetto di motivazione, osservando che igiudici si sono limitati ad una esposizione dei fatti storici, omettendo ognivalutazione circa la concreta esigenza di studio di 60.000 pagine e di treanni di intercettazioni al fine di individuare elementi favorevoli alla difesa,non indicate dal pubblico ministero, ma presenti agli atti del processo.Inoltre, osserva che la motivazione è apparente laddove motiva il diniegodell’uso del computer, nonostante la mancanza di collegamenti ad internet,sulla base di non chiarite possibili elusioni dei controlli e della possibilità discrittura che consentirebbe di veicolare all’esterno messaggi attraversocanali occulti, omettendo di considerare che l’apparecchio informatico èsoggetto a controlli sia prima sia dopo l’uso.

Aggiunge che l’aggiramentodei divieti di comunicazione con l’esterno menzionati dal Tribunale, siriferiscono a quando il ricorrente era detenuto in regime ordinario, mentre,Infine, osserva che la mole dei documenti da consultare non ècompatibile con la loro collocazione nella camera di detenzione.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione alprimo motivo, ha osservato che il provvedimento deve ritenersi legittimo, avendo ritenuto, inlinea con la previsione dell’art. 14.1 della circolare 2 ottobre 2017, che l'autorizzazioneall'uso di un personal computer, seppur limitata alle sole finalità difensive, sia incompatibilecon le esigenze cautelari, nonché con gli scopi di prevenzione cui è preposto il regimepenitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto del fatto che il ricorrente, in passato,pur dopo essere stato privato della disponibilità di strumenti informatici, avrebbe continuatoad esercitare il suo potere di indirizzo e di influenza sull’associazione attraverso messaggi diposta elettronica, usufruendo indebitamente del servizio mail erogato ad altri detenuti.Con riferimento al secondo motivo, lo ha ritenuto parimenti infondato non potendoritenersi mancante o meramente apparente la motivazione, la quale oltre alle considerazioniprima esposte, ha aggiunto che l'istante non ha adeguatamente motivato l'utilità dellostrumento ai fini di una difesa effettiva, non avendo chiarito le ragioni impeditive di mezzialternativi ugualmente idonei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

L’art. 40 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede che il direttore dell’istituto penitenziariopossa autorizzare il detenuto all’uso di personal computer per motivi di lavoro o di studio.L’art. 41-bis ord. pen. prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzionepossano vedere sospese le regole ordinarie di trattamento qualora siano potenzialmente incontrasto concreto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Le limitazioni sono consentitenei limiti necessari ad impedire i collegamenti con le associazioni mafiose e per assicurare leesigenze suddette, essendo volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale diappartenenza o di riferimento e l'interazione con altri detenuti appartenenti alla medesimaorganizzazione o ad altri sodalizi, e riguardano vari ambiti, tutti caratterizzati dalla necessitàdi limitare i contatti con l’esterno al fine di recidere i legami con l’associazione diappartenenza.Questa Corte, con riferimento al reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza, haripetutamente espresso il principio che il rimedio giurisdizionale alla negazione dei permessiè subordinato alla possibilità di qualificare la pretesa dell’istante come diritto, con l’ulterioreprecisazione che le limitazioni imposte dalle ordinarie regole di trattamento al particolareregime detentivo possono giustificare una limitazione, anche significativa, di tali diritti,purché siano funzionali al perseguimento delle finalità proprie del regime speciale, nondovendosi risolvere in una mera maggiore afflizione dello stato di detenzione (da ultimo,Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024; n. 24711 del 15/02/2023).3.

Nel caso di specie, il diritto che viene in considerazione è quello di difesa,situazione soggettiva di rango costituzionale e, quindi, certamente bisognevole dicoordinamento con le esigenze peculiari dei detenuti in regime differenziato.Al fine di assicurare l’effettivo esercizio di tale diritto, il Ministero della Giustizia, concircolare del 2 ottobre 2017, ha disciplinato la consultazione di documentazione processualiin due modalità.

All’art. 16.4. ha previsto che il carteggio afferente atti e documenti giudiziariche il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto, in occasione degli incontri, debbaessere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragionidi giustizia.

Nel carteggio deve essere indicato il numero del procedimento penale e laconferma del Direttore dell’Istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativoprocedimento.

Allo stesso modo, si procede nel caso di consegna degli atti dal detenuto aldifensore.L’art. 14.1, comma 3, della medesima circolare disciplina una seconda modalità diconsultazione.

La norma vieta al detenuto il possesso di personal computer portatile edispone che, qualora egli abbia bisogno di consultare materiale giudiziario che, in ragionedel suo volume, non sia consultabile in maniera cartacea, potrà consultarlo su supportoinformatico previa autorizzazione della competente [OSCURATO:PERSONA].

Il supportoinformatico, ove non proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], dovrà pervenire con le modalità dicui all’art. 16.4 della medesima circolare.

La consultazione può avvenire al di fuori dellacamera detentiva, salvo che sia necessario visionare gli atti per un tempo significativo, nelqual caso si provvederà ad acquistare un apparecchio di modico valore [e-reader, lettoredvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (wi-fi, bluetooth, connessione dati) per laconsultazione all’interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario.L’apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato, saràcontrollato prima e dopo l’uso da parte del medesimo.Si tratta, quindi, di modalità, la cui attuazione è subordinata ad autorizzazionedell’[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, diversamente da quella di cui all’art. 16.4.

L’utilizzo dello strumentoinformatico, in ragione delle sue peculiarità, rende necessaria l’adozione di una serie dicautele finalizzate ad assicurare la compatibilità tra l’esigenza del diritto di difesa el’esigenza di sicurezza e prevenzione, incidenti anche sull’organizzazione dell’attivitàcarceraria.

A proposito di tale esigenza organizzativa, infatti, viene in considerazione lacircostanza che, poiché gli strumenti informatici attraverso i quali esaminare ladocumentazione possono essere oggetto di manipolazione e possono consentire diintrodurre in istituto contenuti illeciti o di far uscire comunicazioni non consentite, la pienasalvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza rende necessario, come evidenziatonella stessa circolare, che tale materiale venga assoggettato a previe adeguate verificheprima e dopo l’uso, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso o per i dispositivi dilettura.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va, quindi, apprezzata la lorodiretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali dadestinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.4.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di non autorizzare l’utilizzo del personalcomputer fornito dall’amministrazione, alla luce della condotta tenuta dal ricorrente inprecedenza, allorquando, pur in stato di detenzione per lunghi anni, era riuscito a mantenerecontatti con i sodali all’esterno dell’istituto di pena proprio abusando di un personal computeral cui uso era stato autorizzato per motivi difensivi, nonché utilizzando abusivamentecollegamenti di posta elettronica di altri detenuti.

Ha anche osservato che le caratteristichedell’apparecchio consentono di eludere i controlli, pur in assenza di collegamento internet, inragione delle molteplici funzionalità di cui dispone che potrebbero consentire comunque diveicolare all’esterno messaggi, specie tenuto conto della intenzione del ricorrente dipredisporre motivi difensivi.A fronte della peculiare pericolosità del detenuto, la particolare cautela del Tribunale è,quindi, logicamente e congruamente motivata con richiamo, non solo al curriculum criminaledi [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto alle plurime violazioni connesse proprio all’abuso dello strumentodi cui ora chiede l’utilizzo.A fronte di tale particolare e specifica pericolosità, la Corte ha ulteriormente sottolineatoun evidente difetto di allegazione e prova, avendo osservato che la mole del materiale daconsultare è stata solo genericamente rappresentata, in tal modo non consentendo diapprezzare la possibilità di autorizzare modi alternativi di esame della documentazione(come quelli previsti dall’art. 16.4 della Circolare citata), maggiormente compatibili con leesigenze di sicurezza e prevenzione rappresentate, ugualmente idonei ad assicurare unpieno ed effettivo diritto di difesa.Si tratta di motivazione logica e rispettosa delle esigenze di bilanciamento degli obiettividi sicurezza e prevenzione con il diritto fondamentale di difesa, rispetto alle quali le censuredel ricorrente, basate essenzialmente sulla mancata applicazione dell’art. 14.1 e sulla moledella documentazione, che non si contesta essere stata solo genericamente indicata in sededi reclamo, si palesano infondate.5.

Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza depositata l’8 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava il reclamoproposto avverso il provvedimento del Gip in sede, il quale aveva rigettato l’istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., voltaad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare un personal computer per scopi processuali.Osservava che non è configurabile un diritto soggettivo del detenuto alla disponibilità disupporti informatici, dovendosi contemperare tale facoltà con le esigenze organizzative e disicurezza dell’istituto penitenziario. Quindi, rilevava che, dalla lettura dell’ordinanza dicustodia cautelare, si evinceva che l’odierno ricorrente era sottoposto a misura cautelare inquanto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa nonché dei reati di cui all’art.648-ter.1, 512-bis, 629, 644, 391-ter cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver coordinato leall’art. 416-bis cod. pen. del Gip di Napoli, irrevocabile il 15.7.2015) all’attualità, nonostantelo stato detentivo protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2010. In particolare, era emerso cheegli aveva continuato a impartire direttive ai sodali nonostante la detenzione, avvalendosi delpersonal computer di proprietà dell’amministrazione, del quale aveva la disponibilità per usidifensivi, nonché attraverso messaggi di posta elettronica, utilizzando il servizio mailconcesso ad altri detenuti.Tale circostanza rendeva incompatibile l’uso del computer con le esigenze di sicurezzasottese alla misura applicata nonché agli scopi di prevenzione cui è finalizzato il regime dicui all’art. 41-bis ord. pen. In proposito, osservava che, quand’anche non connesso adinternet, il sistema si prestava a facili elusioni dei controlli per le molteplici funzionalità di cuiè dotato, quali i programmi di scrittura (di cui il ricorrente ha chiesto l’uso per scrivere motividifensivi), utilizzabili per veicolare all’esterno messaggi estranei alle finalità processuali.Aggiungeva che l’istante non aveva adeguatamente motivato la necessità dellostrumento ai fini di una difesa effettiva, essendosi limitato ad evidenziare la grande mole dicaptazioni, senza chiarire le ragioni che impedirebbero l’uso di mezzi alternativimaggiormente compatibili con le esigenze cautelari e di prevenzione.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge con riferimento all’art.14.1 della circolare del 2 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia, chedisciplina le modalità di utilizzo del personal computer in regime detentivodifferenziato, rappresentando che il Tribunale di Napoli non si è confrontatocon detta normativa, mancando ogni riferimento alla idoneità delle cautele ivipreviste a garantire le finalità di sicurezza e di prevenzione.2.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. e) cod. proc. pen., denuncia il difetto di motivazione, osservando che igiudici si sono limitati ad una esposizione dei fatti storici, omettendo ognivalutazione circa la concreta esigenza di studio di 60.000 pagine e di treanni di intercettazioni al fine di individuare elementi favorevoli alla difesa,non indicate dal pubblico ministero, ma presenti agli atti del processo.Inoltre, osserva che la motivazione è apparente laddove motiva il diniegodell’uso del computer, nonostante la mancanza di collegamenti ad internet,sulla base di non chiarite possibili elusioni dei controlli e della possibilità discrittura che consentirebbe di veicolare all’esterno messaggi attraversocanali occulti, omettendo di considerare che l’apparecchio informatico èsoggetto a controlli sia prima sia dopo l’uso. Aggiunge che l’aggiramentodei divieti di comunicazione con l’esterno menzionati dal Tribunale, siriferiscono a quando il ricorrente era detenuto in regime ordinario, mentre,Infine, osserva che la mole dei documenti da consultare non ècompatibile con la loro collocazione nella camera di detenzione.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In relazione alprimo motivo, ha osservato che il provvedimento deve ritenersi legittimo, avendo ritenuto, inlinea con la previsione dell’art. 14.1 della circolare 2 ottobre 2017, che l'autorizzazioneall'uso di un personal computer, seppur limitata alle sole finalità difensive, sia incompatibilecon le esigenze cautelari, nonché con gli scopi di prevenzione cui è preposto il regimepenitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto del fatto che il ricorrente, in passato,pur dopo essere stato privato della disponibilità di strumenti informatici, avrebbe continuatoad esercitare il suo potere di indirizzo e di influenza sull’associazione attraverso messaggi diposta elettronica, usufruendo indebitamente del servizio mail erogato ad altri detenuti.Con riferimento al secondo motivo, lo ha ritenuto parimenti infondato non potendoritenersi mancante o meramente apparente la motivazione, la quale oltre alle considerazioniprima esposte, ha aggiunto che l'istante non ha adeguatamente motivato l'utilità dellostrumento ai fini di una difesa effettiva, non avendo chiarito le ragioni impeditive di mezzialternativi ugualmente idonei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 40 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede che il direttore dell’istituto penitenziariopossa autorizzare il detenuto all’uso di personal computer per motivi di lavoro o di studio.L’art. 41-bis ord. pen. prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzionepossano vedere sospese le regole ordinarie di trattamento qualora siano potenzialmente incontrasto concreto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Le limitazioni sono consentitenei limiti necessari ad impedire i collegamenti con le associazioni mafiose e per assicurare leesigenze suddette, essendo volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale diappartenenza o di riferimento e l'interazione con altri detenuti appartenenti alla medesimaorganizzazione o ad altri sodalizi, e riguardano vari ambiti, tutti caratterizzati dalla necessitàdi limitare i contatti con l’esterno al fine di recidere i legami con l’associazione diappartenenza.Questa Corte, con riferimento al reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza, haripetutamente espresso il principio che il rimedio giurisdizionale alla negazione dei permessiè subordinato alla possibilità di qualificare la pretesa dell’istante come diritto, con l’ulterioreprecisazione che le limitazioni imposte dalle ordinarie regole di trattamento al particolareregime detentivo possono giustificare una limitazione, anche significativa, di tali diritti,purché siano funzionali al perseguimento delle finalità proprie del regime speciale, nondovendosi risolvere in una mera maggiore afflizione dello stato di detenzione (da ultimo,Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024; n. 24711 del 15/02/2023).3. Nel caso di specie, il diritto che viene in considerazione è quello di difesa,situazione soggettiva di rango costituzionale e, quindi, certamente bisognevole dicoordinamento con le esigenze peculiari dei detenuti in regime differenziato.Al fine di assicurare l’effettivo esercizio di tale diritto, il Ministero della Giustizia, concircolare del 2 ottobre 2017, ha disciplinato la consultazione di documentazione processualiin due modalità. All’art. 16.4. ha previsto che il carteggio afferente atti e documenti giudiziariche il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto, in occasione degli incontri, debbaessere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragionidi giustizia. Nel carteggio deve essere indicato il numero del procedimento penale e laconferma del Direttore dell’Istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativoprocedimento. Allo stesso modo, si procede nel caso di consegna degli atti dal detenuto aldifensore.L’art. 14.1, comma 3, della medesima circolare disciplina una seconda modalità diconsultazione. La norma vieta al detenuto il possesso di personal computer portatile edispone che, qualora egli abbia bisogno di consultare materiale giudiziario che, in ragionedel suo volume, non sia consultabile in maniera cartacea, potrà consultarlo su supportoinformatico previa autorizzazione della competente [OSCURATO:PERSONA]. Il supportoinformatico, ove non proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], dovrà pervenire con le modalità dicui all’art. 16.4 della medesima circolare. La consultazione può avvenire al di fuori dellacamera detentiva, salvo che sia necessario visionare gli atti per un tempo significativo, nelqual caso si provvederà ad acquistare un apparecchio di modico valore [e-reader, lettoredvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (wi-fi, bluetooth, connessione dati) per laconsultazione all’interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario.L’apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato, saràcontrollato prima e dopo l’uso da parte del medesimo.Si tratta, quindi, di modalità, la cui attuazione è subordinata ad autorizzazionedell’[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, diversamente da quella di cui all’art. 16.4. L’utilizzo dello strumentoinformatico, in ragione delle sue peculiarità, rende necessaria l’adozione di una serie dicautele finalizzate ad assicurare la compatibilità tra l’esigenza del diritto di difesa el’esigenza di sicurezza e prevenzione, incidenti anche sull’organizzazione dell’attivitàcarceraria. A proposito di tale esigenza organizzativa, infatti, viene in considerazione lacircostanza che, poiché gli strumenti informatici attraverso i quali esaminare ladocumentazione possono essere oggetto di manipolazione e possono consentire diintrodurre in istituto contenuti illeciti o di far uscire comunicazioni non consentite, la pienasalvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza rende necessario, come evidenziatonella stessa circolare, che tale materiale venga assoggettato a previe adeguate verificheprima e dopo l’uso, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso o per i dispositivi dilettura. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va, quindi, apprezzata la lorodiretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali dadestinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.4. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di non autorizzare l’utilizzo del personalcomputer fornito dall’amministrazione, alla luce della condotta tenuta dal ricorrente inprecedenza, allorquando, pur in stato di detenzione per lunghi anni, era riuscito a mantenerecontatti con i sodali all’esterno dell’istituto di pena proprio abusando di un personal computeral cui uso era stato autorizzato per motivi difensivi, nonché utilizzando abusivamentecollegamenti di posta elettronica di altri detenuti. Ha anche osservato che le caratteristichedell’apparecchio consentono di eludere i controlli, pur in assenza di collegamento internet, inragione delle molteplici funzionalità di cui dispone che potrebbero consentire comunque diveicolare all’esterno messaggi, specie tenuto conto della intenzione del ricorrente dipredisporre motivi difensivi.A fronte della peculiare pericolosità del detenuto, la particolare cautela del Tribunale è,quindi, logicamente e congruamente motivata con richiamo, non solo al curriculum criminaledi [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto alle plurime violazioni connesse proprio all’abuso dello strumentodi cui ora chiede l’utilizzo.A fronte di tale particolare e specifica pericolosità, la Corte ha ulteriormente sottolineatoun evidente difetto di allegazione e prova, avendo osservato che la mole del materiale daconsultare è stata solo genericamente rappresentata, in tal modo non consentendo diapprezzare la possibilità di autorizzare modi alternativi di esame della documentazione(come quelli previsti dall’art. 16.4 della Circolare citata), maggiormente compatibili con leesigenze di sicurezza e prevenzione rappresentate, ugualmente idonei ad assicurare unpieno ed effettivo diritto di difesa.Si tratta di motivazione logica e rispettosa delle esigenze di bilanciamento degli obiettividi sicurezza e prevenzione con il diritto fondamentale di difesa, rispetto alle quali le censuredel ricorrente, basate essenzialmente sulla mancata applicazione dell’art. 14.1 e sulla moledella documentazione, che non si contesta essere stata solo genericamente indicata in sededi reclamo, si palesano infondate.5. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]