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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20837/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cotronei in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 5/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Crotone in data 16/06/2020, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 434 cod. pen., per avere compiuto intenzionalmente atti diretti a cagionare il crollo dell'immobile sito in Cotronei, via S. Baffa, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare dopo aver introdotto all'interno dell'appartamento, disabitato perché in fase di costruzione, quattro pneumatici e una bombola di gas e cosparso il pavimento, i muri e i fili dell'impianto elettrico di liquido infiammabile, appiccava il fuoco a uno degli pneumatici ivi presenti, posto nelle vicinanze della bombola di gas, per determinare l'esplosione e il crollo dell'immobile, che non si verificava per circostanze indipendenti dalla sua volontà - venendo il fuoco prontamente spento da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro soggetto, casualmente sopraggiunti*sul luogo - derivando dalla condotta un pericolo per la pubblica incolumità; delitto commesso in Cotronei il 16/08/2019.

2. Con sentenza in data 5/05/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, al fine di adeguare la sanzione alla effettiva gravità del reato, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione, da ritenersi «congrua e adeguata alla funzione rieducativa connessagli dall'art. 27 Cost. ».

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, 178 e 180 cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione all'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa formulata nelle conclusioni scritte.

I Giudici di secondo grado non avrebbero risposto all'eccezione difensiva che censurava il P.G. per essersi genericamente limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, impedendo all'imputato di conoscere i motivi posti alla base delle conclusioni e di confutarli, dando luogo a un effettivo contraddittorio.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio per la sussistenza del reato.

Si opina la mancata dimostrazione di un pericolo concreto di crollo della costruzione o di una parte di essa, in primo luogo dello sversamento di liquido realmente infiammabile, essendo insufficiente la mera percezione dell'odore di benzina da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco in assenza di analisi sulla composizione chimica del liquido e di dichiarazioni dell'imputato secondo cui egli avrebbe utilizzato benzina annacquata.

Invero, la presenza di liquido infiammabile nello stabile sarebbe stata affermata in base alla comunicazione di notizia di reato, al verbale di accertamenti urgenti in atti e alla relazione dei vigili del fuoco, senza considerare che se fosse stata utilizzata benzina pura, sarebbe bastato un attimo per far divampare l'incendio e non sarebbe stato possibile per l'imputato allontanarsi indenne, né, per [OSCURATO:PERSONA] e l'amico chiamato in soccorso, entrare nell'appartamento.

Inoltre, la paletta di plastica per la raccolta dei rifiuti domestici, presente in una delle fotografie scattate dai carabinieri, sarebbe rimasta intatta, dato il calore che sarebbe stato sviluppato dall'incendio, il cui scoppio Itrreerrd4 sarebbe stato in ogni caso documentato dalle videoriprese della telecamera di sorveglianza.

Parimenti indimostrata sarebbe la presenza di gas nella bombola, avendo l'imputato dichiarato che essa era vuota, tanto è vero che egli era riuscito a trasportarla all'interno dell'appartamento muovendo dal magazzino sottostante, a dispetto della sua documentata invalidità nella misura del 46% e non potendo l'Accusa contraddire tale versione in ragione del mancato sequestro della stessa.

Secondo i Giudici di appello, dalla perizia medica non sarebbe emersa l'assoluta impossibilità per l'imputato di trasportare pesi, avendo Astorino trasportato una

4. tanica di capienza venti litri, degli pneumatici e la bombola spostata da una stanza all'altra, per un tratto breve, tale da non richiedere troppa forza.

Tuttavia, premesso che in sede di interrogatorio Astorino aveva riferito che il recipiente, della capienza di 20 litri, non era affatto pieno, anche per gli stessi pneumatici, considerati dalla Corte come assai pesanti da trasportare, la Corte non avrebbe considerato che erano "vuoti", tanto da poter essere trasportati ancheda una persona affetta da conclamata invalidità.

Né sarebbe stato corretto affermare che l'imputato si sarebbe limitato a spostare la bombola «da una stanza all'altra» dell'appartamento, posto che la stessa si sarebbe trovata nel sottostante magazzino, insieme a molte altre, come riferito dall'imputato e confermato dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa era stata trasportata dal genitore sino ai piani superiori dello stabile, sicché essa non poteva essere piena / considerata la distanza tra il magazzino e l'appartamento e la situazione di invalidità già evidenziata.

Quanto, poi, alla idoneità del liquido e della bombola di gas a generare una deflagrazione in grado di determinare un concreto pericolo di crollo dell'edificio o di una parte di esso, si evidenzia che l'appartamento era completamente vuoto e quasi allo stato rustico, non v'erano suppellettili, né arredi, né l'intero stabile era ancora servito dall'energia elettrica, sicché nessun incendio si sarebbe potuto sviluppare e le fiamme si sarebbero esaurite insieme al liquido, considerata la possibilità per l'energia cinetica sprigionata dall'esplosione di disperdersi all'esterno attraverso la porta di ingresso, le finestre e il balcone, tutti privi di infissi e completamente aperti.

Tali osservazioni, svolte nell'atto di appello, non sarebbero state prese in alcuna considerazione, né sarebbero stati svolti i necessari accertamenti tecnici.Infine, quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte di appello avrebbe ritenuto illogicamente infondata la tesi difensiva dell'azione puramente dimostrativa, compiuta dall'imputato per attirare l'attenzione degli ingrati figli, sulla scorta del minaccioso atteggiamento di Astorino, attestato da numerosi suoi congiunti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dal teste [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, richiedendo il delitto ex art. 434 cod. pen. il dolo intenzionale, la sentenza non ne avrebbe dimostrato l'esistenza, tenuto conto della condotta concretamente attuata dall'imputato e della sua inidoneità a cagionare il crollo totale o parziale dell'edificio.

Né il teste Russano avrebbe attribuito ad Astorino l'enunciazione del proposito di dare alle fiamme i mezzi di proprietà dei figli e dei nipoti, avendo egli soltanto manifestato il timore che ciò potesse verificarsi.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondata sulle argomentazioni indicate nell'atto di appello e non considerate dalla Corte territoriale.

Quest'ultima avrebbe affermato la complessiva gravità della condotta, ritenuta così cospicua da giustificare il diniego delle circostanze, ma avrebbe contraddittoriamente ridotto la pena irrogata dal primo Giudice di oltre la metà, «al fine di adeguare la sanzione alla effettiva gravità del reato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il suo primo motivo, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per essere la Corte di appello di Catanzaro pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado in presenza di conclusioni scritte del Procuratore generale che si limitavano a chiedere genericamente la conferma della sentenza di primo grado, in tal modo pregiudicando i diritti della difesa.

Osserva, sul punto, il Collegio che se per un verso, nel giudizio cartolare di appello la mancata comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione (v.

Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 -01), per altro verso, nel caso in esame, la relativa comunicazione è stata tempestivamente effettuata e ad essa il difensore ha potuto tempestivamente replicare, senza pregiudizio per il diritto al contraddittorio.La circostanza che il Procuratore generale non abbia ritenuto necessario articolare le proprie conclusioni e, in particolare, nulla abbia aggiunto rispetto alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, non configura alcun vulnus alle prerogative difensive, donde, conclusivamente, la manifesta infondatezza della censura.

3. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado in assenza della prova sugli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 434 cod. pen.

In particolare, si prospetta l'insussistenza di una situazione di «pericolo concreto», non risultando provati: lo sversamento di liquido realmente infiammabile; la presenza di gas nella bombola rinvenuta all'interno dell'immobile; l'idoneità della eventuale deflagrazione a cagionare gli effetti previsti dall'art. 434 cod. pen.

Inoltre, anche l'elemento psicologico della fattispecie in contestazione non sarebbe configurabile, atteso che l'imputato avrebbe soltanto attirare l'attenzione dei figli ingrati.

3.1. Le censure sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e in quanto dirette a devolvere la cognizione di motivi non consentiti.

Diversamente da quanto dedotto, la sentenza di appello ha affrontato ciascuna delle questioni prospettate con l'atto di appello, offrendo una ricostruzione dei fatti puntuale e completa, tale da condurre, senza alcuna manifesta illogicità, ad affermare la responsabilità dell'imputato.

Del tutto corretto, infatti, appare il percorso ricostruttivo seguito dai Giudici di merito che si è attenuto alle linee interpretative stabilite dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen., qualificato come delitto a consumazione anticipata, in cui la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante (Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 273262 - 01); e rispetto al quale l'elemento soggettivo si configura come dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro e come dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (v.

Sez. 4, n. 36626 del 5/05/2011, Mazzei, Rv. 251428-01; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, dep. 2011, Zonta, Rv. 249283 - 01).

In questa prospettiva, la sentenza impugnata ha evidenziato le caratteristiche dell'immobile e le modalità dell'azione delittuosa ricavabili dagli accertamenti svolti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco poco dopo i fatti, in particolare per quanto riguarda la presenza di liquido pacificamente infiammabile e di oggetti in grado di sviluppare le fiamme, come gli pneumatici, e finanche idonei a determinare una deflagrazione, come la bombola del gas.

A questo riguardo, e con specifico riferimento alla idoneità del compendio utilizzato a determinare l'evento, le due sentenze di merito hanno sottolineato la pacifica natura infiammabile del liquido, resa ev,dente dal fumo sviluppatosi e il rischio della detonazione derivante dal fatto che, come dedotto dall'interessato, la Ck_ bombola non fosse piena di gas; circostanza che la sentenza di appello ha ; valorizzato proprio per evidenziare i rischi di una esplosione, che, peraltro, la presenza di alcuni veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze avrebbe potuto amplificare e diffondere negli edifici vicini.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo, nel confutare la tesi difensiva circa il carattere «dimostrativo» dell'iniziativa, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato i convergenti contributi dichiarativi dei prossimi congiunti dell'imputato sul comportamento minaccioso da costui assunto dopo la cessione di una porzione dell'immobile che l'uomo non aveva condiviso, nonché le dichiarazioni di un conoscente, [OSCURATO:PERSONA], che in epoca recentissima aveva raccolto i propositi di vendetta («distruggo tutto!») espressi dall'anziano.

Rispetto alla lettura coerente e del tutto logica proposta delle risultanze probatorie, il ricorso si è limitato a riproporre le censure già dedotte con i motivi di appello in relazione al significato probatorio da riconoscere alla comunicazione notizia di reato, al verbale di accertamenti urgenti effettuati dal personale di polizia giudiziaria, alla perizia medica, ai verbali di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 21/08/2019 e 27/08/2019), alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], prospettando sostanzialmente una «rilettura» del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione, pacificamente non consentita in sede di legittimità (v.

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

4. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Osserva il Collegio che i Giudici di merito hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale ad essi richiesto attraverso un puntuale richiamo alla «gravità della condotta complessivamente considerata, le modalità concrete di realizzazione dell'azione, nonché l'intensità del dolo» (pag. 5).

Le censure difensive, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.7\11, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cotronei in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 5/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Crotone in data 16/06/2020, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 434 cod. pen., per avere compiuto intenzionalmente atti diretti a cagionare il crollo dell'immobile sito in Cotronei, via S. Baffa, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare dopo aver introdotto all'interno dell'appartamento, disabitato perché in fase di costruzione, quattro pneumatici e una bombola di gas e cosparso il pavimento, i muri e i fili dell'impianto elettrico di liquido infiammabile, appiccava il fuoco a uno degli pneumatici ivi presenti, posto nelle vicinanze della bombola di gas, per determinare l'esplosione e il crollo dell'immobile, che non si verificava per circostanze indipendenti dalla sua volontà - venendo il fuoco prontamente spento da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro soggetto, casualmente sopraggiunti*sul luogo - derivando dalla condotta un pericolo per la pubblica incolumità; delitto commesso in Cotronei il 16/08/2019. 2. Con sentenza in data 5/05/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, al fine di adeguare la sanzione alla effettiva gravità del reato, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione, da ritenersi «congrua e adeguata alla funzione rieducativa connessagli dall'art. 27 Cost. ». 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, 178 e 180 cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione all'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa formulata nelle conclusioni scritte. I Giudici di secondo grado non avrebbero risposto all'eccezione difensiva che censurava il P.G. per essersi genericamente limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, impedendo all'imputato di conoscere i motivi posti alla base delle conclusioni e di confutarli, dando luogo a un effettivo contraddittorio. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio per la sussistenza del reato. Si opina la mancata dimostrazione di un pericolo concreto di crollo della costruzione o di una parte di essa, in primo luogo dello sversamento di liquido realmente infiammabile, essendo insufficiente la mera percezione dell'odore di benzina da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco in assenza di analisi sulla composizione chimica del liquido e di dichiarazioni dell'imputato secondo cui egli avrebbe utilizzato benzina annacquata. Invero, la presenza di liquido infiammabile nello stabile sarebbe stata affermata in base alla comunicazione di notizia di reato, al verbale di accertamenti urgenti in atti e alla relazione dei vigili del fuoco, senza considerare che se fosse stata utilizzata benzina pura, sarebbe bastato un attimo per far divampare l'incendio e non sarebbe stato possibile per l'imputato allontanarsi indenne, né, per [OSCURATO:PERSONA] e l'amico chiamato in soccorso, entrare nell'appartamento. Inoltre, la paletta di plastica per la raccolta dei rifiuti domestici, presente in una delle fotografie scattate dai carabinieri, sarebbe rimasta intatta, dato il calore che sarebbe stato sviluppato dall'incendio, il cui scoppio Itrreerrd4 sarebbe stato in ogni caso documentato dalle videoriprese della telecamera di sorveglianza. Parimenti indimostrata sarebbe la presenza di gas nella bombola, avendo l'imputato dichiarato che essa era vuota, tanto è vero che egli era riuscito a trasportarla all'interno dell'appartamento muovendo dal magazzino sottostante, a dispetto della sua documentata invalidità nella misura del 46% e non potendo l'Accusa contraddire tale versione in ragione del mancato sequestro della stessa. Secondo i Giudici di appello, dalla perizia medica non sarebbe emersa l'assoluta impossibilità per l'imputato di trasportare pesi, avendo Astorino trasportato una 4. tanica di capienza venti litri, degli pneumatici e la bombola spostata da una stanza all'altra, per un tratto breve, tale da non richiedere troppa forza. Tuttavia, premesso che in sede di interrogatorio Astorino aveva riferito che il recipiente, della capienza di 20 litri, non era affatto pieno, anche per gli stessi pneumatici, considerati dalla Corte come assai pesanti da trasportare, la Corte non avrebbe considerato che erano "vuoti", tanto da poter essere trasportati ancheda una persona affetta da conclamata invalidità. Né sarebbe stato corretto affermare che l'imputato si sarebbe limitato a spostare la bombola «da una stanza all'altra» dell'appartamento, posto che la stessa si sarebbe trovata nel sottostante magazzino, insieme a molte altre, come riferito dall'imputato e confermato dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa era stata trasportata dal genitore sino ai piani superiori dello stabile, sicché essa non poteva essere piena / considerata la distanza tra il magazzino e l'appartamento e la situazione di invalidità già evidenziata. Quanto, poi, alla idoneità del liquido e della bombola di gas a generare una deflagrazione in grado di determinare un concreto pericolo di crollo dell'edificio o di una parte di esso, si evidenzia che l'appartamento era completamente vuoto e quasi allo stato rustico, non v'erano suppellettili, né arredi, né l'intero stabile era ancora servito dall'energia elettrica, sicché nessun incendio si sarebbe potuto sviluppare e le fiamme si sarebbero esaurite insieme al liquido, considerata la possibilità per l'energia cinetica sprigionata dall'esplosione di disperdersi all'esterno attraverso la porta di ingresso, le finestre e il balcone, tutti privi di infissi e completamente aperti. Tali osservazioni, svolte nell'atto di appello, non sarebbero state prese in alcuna considerazione, né sarebbero stati svolti i necessari accertamenti tecnici.Infine, quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte di appello avrebbe ritenuto illogicamente infondata la tesi difensiva dell'azione puramente dimostrativa, compiuta dall'imputato per attirare l'attenzione degli ingrati figli, sulla scorta del minaccioso atteggiamento di Astorino, attestato da numerosi suoi congiunti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dal teste [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, richiedendo il delitto ex art. 434 cod. pen. il dolo intenzionale, la sentenza non ne avrebbe dimostrato l'esistenza, tenuto conto della condotta concretamente attuata dall'imputato e della sua inidoneità a cagionare il crollo totale o parziale dell'edificio. Né il teste Russano avrebbe attribuito ad Astorino l'enunciazione del proposito di dare alle fiamme i mezzi di proprietà dei figli e dei nipoti, avendo egli soltanto manifestato il timore che ciò potesse verificarsi. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondata sulle argomentazioni indicate nell'atto di appello e non considerate dalla Corte territoriale. Quest'ultima avrebbe affermato la complessiva gravità della condotta, ritenuta così cospicua da giustificare il diniego delle circostanze, ma avrebbe contraddittoriamente ridotto la pena irrogata dal primo Giudice di oltre la metà, «al fine di adeguare la sanzione alla effettiva gravità del reato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il suo primo motivo, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per essere la Corte di appello di Catanzaro pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado in presenza di conclusioni scritte del Procuratore generale che si limitavano a chiedere genericamente la conferma della sentenza di primo grado, in tal modo pregiudicando i diritti della difesa. Osserva, sul punto, il Collegio che se per un verso, nel giudizio cartolare di appello la mancata comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione (v. Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 -01), per altro verso, nel caso in esame, la relativa comunicazione è stata tempestivamente effettuata e ad essa il difensore ha potuto tempestivamente replicare, senza pregiudizio per il diritto al contraddittorio.La circostanza che il Procuratore generale non abbia ritenuto necessario articolare le proprie conclusioni e, in particolare, nulla abbia aggiunto rispetto alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, non configura alcun vulnus alle prerogative difensive, donde, conclusivamente, la manifesta infondatezza della censura. 3. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado in assenza della prova sugli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 434 cod. pen. In particolare, si prospetta l'insussistenza di una situazione di «pericolo concreto», non risultando provati: lo sversamento di liquido realmente infiammabile; la presenza di gas nella bombola rinvenuta all'interno dell'immobile; l'idoneità della eventuale deflagrazione a cagionare gli effetti previsti dall'art. 434 cod. pen. Inoltre, anche l'elemento psicologico della fattispecie in contestazione non sarebbe configurabile, atteso che l'imputato avrebbe soltanto attirare l'attenzione dei figli ingrati. 3.1. Le censure sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e in quanto dirette a devolvere la cognizione di motivi non consentiti. Diversamente da quanto dedotto, la sentenza di appello ha affrontato ciascuna delle questioni prospettate con l'atto di appello, offrendo una ricostruzione dei fatti puntuale e completa, tale da condurre, senza alcuna manifesta illogicità, ad affermare la responsabilità dell'imputato. Del tutto corretto, infatti, appare il percorso ricostruttivo seguito dai Giudici di merito che si è attenuto alle linee interpretative stabilite dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen., qualificato come delitto a consumazione anticipata, in cui la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante (Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 273262 - 01); e rispetto al quale l'elemento soggettivo si configura come dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro e come dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (v. Sez. 4, n. 36626 del 5/05/2011, Mazzei, Rv. 251428-01; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, dep. 2011, Zonta, Rv. 249283 - 01). In questa prospettiva, la sentenza impugnata ha evidenziato le caratteristiche dell'immobile e le modalità dell'azione delittuosa ricavabili dagli accertamenti svolti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco poco dopo i fatti, in particolare per quanto riguarda la presenza di liquido pacificamente infiammabile e di oggetti in grado di sviluppare le fiamme, come gli pneumatici, e finanche idonei a determinare una deflagrazione, come la bombola del gas. A questo riguardo, e con specifico riferimento alla idoneità del compendio utilizzato a determinare l'evento, le due sentenze di merito hanno sottolineato la pacifica natura infiammabile del liquido, resa ev,dente dal fumo sviluppatosi e il rischio della detonazione derivante dal fatto che, come dedotto dall'interessato, la Ck_ bombola non fosse piena di gas; circostanza che la sentenza di appello ha ; valorizzato proprio per evidenziare i rischi di una esplosione, che, peraltro, la presenza di alcuni veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze avrebbe potuto amplificare e diffondere negli edifici vicini. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, nel confutare la tesi difensiva circa il carattere «dimostrativo» dell'iniziativa, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato i convergenti contributi dichiarativi dei prossimi congiunti dell'imputato sul comportamento minaccioso da costui assunto dopo la cessione di una porzione dell'immobile che l'uomo non aveva condiviso, nonché le dichiarazioni di un conoscente, [OSCURATO:PERSONA], che in epoca recentissima aveva raccolto i propositi di vendetta («distruggo tutto!») espressi dall'anziano. Rispetto alla lettura coerente e del tutto logica proposta delle risultanze probatorie, il ricorso si è limitato a riproporre le censure già dedotte con i motivi di appello in relazione al significato probatorio da riconoscere alla comunicazione notizia di reato, al verbale di accertamenti urgenti effettuati dal personale di polizia giudiziaria, alla perizia medica, ai verbali di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 21/08/2019 e 27/08/2019), alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], prospettando sostanzialmente una «rilettura» del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione, pacificamente non consentita in sede di legittimità (v. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 4. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Osserva il Collegio che i Giudici di merito hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale ad essi richiesto attraverso un puntuale richiamo alla «gravità della condotta complessivamente considerata, le modalità concrete di realizzazione dell'azione, nonché l'intensità del dolo» (pag. 5). Le censure difensive, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.7\11, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 20837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris