CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena dello scorso 24 maggio, nella parte in cui, applicandogli la pena a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, a norma dell'art. 86 dello stesso d.P.R.. 2. Premesso che l'espulsione non ha formato oggetto dell'accordo con il Pubblico ministero e che il giudice ha giustificato il sottostante giudizio di pericolosità dell'imputato esclusivamente per l'assenza di legami familiari e del permesso di soggiorno, obietta il ricorso, con richiami di giurisprudenza di legittimità: che la mancanza di un valido titolo di soggiorno non giustifica di per sé la prognosi di recidiva; che si tratta di soggetto incensurato; che frequenta l'Italia da circa dieci anni; che ha ammesso l'addebito sin dall'udienza di convalida del suo arresto; che, appena tratto in arresto, ha ottenuto la disponibilità di un suo amico ad essere ospitato presso l'abitazione dello stesso; che suo padre ha sempre lavorato regolarmente in Italia; che conosce correttamente la nostra lingua; che ha sùbito reperito una regolare e stabile attività lavorativa nel nostro Paese; che qui vivono suoi familiari; che, a distanza di vari mesi dall'applicazione degli arresti domiciliari, non si è dato alla fuga; che, pertanto, egli non ha alcun interesse a lasciare il territorio italiano. Ha perciò concluso la difesa che il Giudice non abbia effettuato il corretto esame comparativo di tutte le circostanze di cui all'art. 133, cod. pen., invece necessario, nella prospettiva del bilanciamento tra l'interesse collettivo alla sicurezza e quello del condannato alla vita familiare, perciò incorrendo nei medesimi vizi di motivazione già censurati da questa Corte nell'annullare l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva disposto la custodia in carcere dello Shermadhi, in accoglimento dell'appello avanzato dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen.. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. 5. La sentenza impugnata, ai fini del giudizio di pericolosità dell'imputato e della conseguente espulsione dall'Italia, non si è limitata a valorizzare l'assenza di permesso di soggiorno, ma anche la sua mancanza di legami familiari nel nostro Paese, nonché la sua stessa ammissione di esser qui venuto varie volte ma solo per lavorare "in nero": tutte circostanze di fatto senza dubbio sintomatiche di un pericolo di recidiva. Per converso, quelle sulla base delle quali il ricorso intende dimostrare che, a prescindere dalla condizione d'irregolarità, Shermadi abbia la possibilità di un lecito sostentamento nel nostro territorio, così da escludere la probabilità di una sua ricaduta criminale, non sono specificamente dimostrate; mancano, perciò, elementi sufficienti per ritenere che il Tribunale sia incorso in un travisamento per omissione del quadro probatorio, non potendo invece questa Corte sindacare la mera valutazione di esso.In effetti, il ricorso si limita soltanto ad evocare — ed allegare — una precedente ordinanza cautelare, che tuttavia aveva riguardato non tanto il pericolo di recidiva, quanto quello di fuga, ma che, soprattutto, non aveva escluso il pericolo di reiterazione, essendosi limitata esclusivamente a ritenere congrui gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. Sicché le valutazioni ivi rassegnate non si presentano decisive per confutare la statuizione impugnata. 6. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così