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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18169/2026

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della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile;uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAvv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento con ogniconseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24/06/2025, ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Bari del 23/11/2023 riconoscendo a MangioneCosimo le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla aggravantecontestata ai sensi dell’art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen., e rideterminandoconseguentemente la pena per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 81, 644,comma primo e quinto, n. 3 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione perché abnorme,carente, illogica e contraddittoria per avere ritenuto la responsabilità del ricorrente inordine al reato contestato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa costituitaparte civile in relazione al disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen.; la difesa harichiamato circostanze ed elementi relativi ai rapporti tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA],sostenendo la assoluta inattendibilità della stessa e la mancanza di riscontri alledichiarazioni rese, valutate invece positivamente dalla Corte di appello, in presenza dinumerose incongruenze (pag. 4 e seg. ricorso).

La difesa ha anche rilevato la omessaconsiderazione da parte della Corte di appello di ogni elemento emerso a favore delricorrente.

Nell’ambito della stessa censura la difesa ha osservato che la denunciaquerela era stata presentata a distanza di due anni dal rogito dell’ultimo atto didonazione della nuda proprietà dell’immobile di proprietà della persona offesa, nonchédopo il confezionamento da parte dell’avvocato della stessa di un contratto di vitalizioalimentare che era stato mal interpretato dalla Corte di appello e confuso con l’atto ditransazione concluso tra le parti in data 25/01/2019, non sottoscritto dal Mangione acausa della presenza di molti cani che la persona offesa non voleva allontanaredall’immobile.

D’altra parte era da ritenere sintomatico il fatto che la Guardia diincongruenze nell’ambito delle dichiarazioni rese; né poteva attribuirsi rilievo risolutivoal ritrovamento di bollette intestate alla madre della parte civile presso l’abitazione delricorrente, in mancanza di qualsiasi prova effettiva a riscontro quanto alla consegna disomme di denaro in contanti, così come del tutto indimostrata e illogicamente motivataera la ricostruzione relativa alla avvenuta consegna di un assegno in bianco, poistrappato, senza che la persona offesa sapesse specificamente ricostruire da qualec/c e istituto bancario era stato tratto.

La difesa ha quindi sostenuto che la Corte diappello era oggettivamente incorsa in un travisamento del fatto atteso che avevaanteposto il concetto d manipolazione/persuasione ad ogni censura relativa allasussistenza del fatto ascritto.2.2.

Vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva, già richiesta nell’atto diimpugnazione, rappresentata dalla consulenza di parte redatta nell’interessedell’imputato, relativa a messaggi della persona offesa, ritenendo la produzioneaspecifica, mentre dalla relazione era possibile ricostruire date di invio, destinatario emittente dei messaggi; era difatti chiaro che i messaggi erano stati inviati alla mogliedel Mangione, che provvedeva a salvare il contatto con il nome Anna e ad inoltrare imessaggi sull’account del ricorrente; eventualmente il giudice di merito avrebbe potutodisporre poteri ex officio con una perizia, mentre ha reso sul punto di fatto unamotivazione apparente.2.3.

Vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle ulterioritestimonianze (Lioce, Lombardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Guida), cheavevano smentito la versione della persona offesa, oltre che travisamento della prova,anche quanto alla effettiva consistenza e valore dell’immobile, tutti elementi chesmentivano ampiamente la versione della persona offesa e l’effettiva ricorrenza di unprestito usurario.2.4.

Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dellacondotta ascritta nel delitto di cui all’art. 640 cod. pen.; la stessa ricostruzione dellacondotta, il ruolo del Mangione quale manipolatore, la realizzazione dei propriinteressi mediante gli artifici e raggiri descritti dalla motivazione connotando l’azionequale truffa, piuttosto che usura, atteso il richiamo ad intrighi e manipolazioni perottenere benefici personali.2.5.

Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente,illogica e contraddittoria in ordine alla dosimetria della pena prescelta, eccessivanonostante il corretto comportamento processuale del ricorrente; ricorre sul punto unmero allineamento alla decisione di primo grado, senza alcuna considerazione inrelazione al discostamento dalla pena base, senza tenere conto del comportamentoprocessuale del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, nonconsentiti, oltre che manifestamente infondati.2.

In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito è del tutto conforme inentrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, quireiterati.

E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali e i principicostantemente affermati dal diritto vivente sull’onere di specificità dell’impugnazione esulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna, temi anch’essi moltorilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenutoessenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.Lamancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la suagenericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale«l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificitàdei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi criticirispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; nello stesso senso v.Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioniche contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenzaimpugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale alprovvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto,le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6,n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formareun unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di meritoconcordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminatee ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v.

Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro,Rv. 281499, non mass. sul punto).Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nellamotivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanzaprocessuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazioneglobale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal casodebbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anchese non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera,Rv. 260841; di recente v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, nonmass. sul punto).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazionicontenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampiarassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportarel’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essererilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sullacompletezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato unodegli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016,Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr.Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).3.

Ciò premesso, si deve rilevare come il primo e il terzo e il motivo di ricorso,che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loronel proporre una critica alla affermazione di responsabilità per la condotta ascritta,siano non solo totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso chenon si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza,illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione dellaresponsabilità del ricorrente per il reato allo stesso ascritto (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata haesaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspettifondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva diaporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).3.1.

La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito gli elementi acarico del ricorrente, con particolare riferimento al tema della attendibilità dellapersona offesa, richiamando le dichiarazioni rese, la situazione evidentementesvantaggiosa riferita alla stessa ed alla cessione del fabbricato, il riscontro derivantedalle dichiarazioni dei testimoni (neanche citati dalla difesa nelle proprie allegazioni),la mancanza di effettivi riscontri quanto alla tesi alternativa proposta dal ricorrente(pag. 8 e seg. dove sono stati anche valorizzati gli atti intimidatori che hannocaratterizzato l’evoluzione del rapporto tra le parti e l’evidente sproporzione tra ilprogressivo passaggio della proprietà del bene immobile a fronte dell’ammontarerichiamato dei debiti saldati, con analisi specifica delle deduzioni difensive sulleasserite incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa).3.2.

Nel giungere alla affermazione di responsabilità, dunque, la Cortedi appello ha espresso in modo logico ed argomentato, in assenza di travisamenti oviolazione di legge, una valutazione di attendibilità della persona offesa, correttamenteapplicando il principio di diritto secondo il quale è legittima una valutazione frazionatadelle dichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di inattendibilità noncomprometta per intero la credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilitàdelle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160-01).

Puressendo state riscontrate delle incongruenze, la Corte di appello ha in modo motivato,con argomentazioni prive di aporie, ritenuto credibile nel complesso, tenuto contodell’esito della istruttoria dibattimentale, la [OSCURATO:PERSONA] ed hacompiutamente considerato la concatenazione logica degli eventi ed elementi di fatto,così come delle condotte rilevanti quanto alla effettiva integrazione nel caso di speciedi una usura in concreto.

In tal senso, è stato correttamente applicato il principio didiritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della sussistenza del reatodi usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica dellavittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione traprestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri divalutazione dell'usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283187-02).

La Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha conmotivazione congrua, verificato l’oggettiva sproporzione del trasferimento dellaproprietà a fronte di una evidente e riscontrata situazione di difficoltà economica dellapersona offesa, mentre il ricorrente si limita a reiterare argomentazioni tutte versate infatto al fine di sostenere una alternativa versione ritenuta più convincente, in modonon consentito in questa sede.4.

Il quarto motivo di ricorso non è consentito, in quanto introdotto per la primavolta in questa sede, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello, in alcun modocontestato dalla difesa (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2,n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.).

In tal senso si deve ribadire che: «nel giudizio di legittimità, il ricorsoproposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non sianostate devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, èinammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficaciadi giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv.286089-01 in motivazione).5.

Il terzo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativodel motivo di appello, oltre che manifestamente infondato.

La parte ricorrente non siconfronta in alcun modo con la decisione resa dalla Corte di appello sul punto che, aparte la considerazione in ordine alle caratteristiche degli elementi dei quali sichiedeva la acquisizione (chiaramente prove illegali e relative al rapporto della partecivile con il proprio difensore), ha chiaramente espresso la assenza degli elementilegittimanti una rinnovazione dibattimentale, sottolineando comunque la non decisivitàdella prova per come articolata al fine di giungere alla definizione del giudizio, attesal’eccezionalità dell’istituto richiamato dalla difesa con la sua istanza (Sez.

U, n. 12602del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820-01).

Deve essere, in tal senso ribadito che larinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienzaeccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessitàconseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che imponel'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto apresentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968-01).

Con tale motivazione la partericorrente non si confronta affatto.

Inoltre, si deve rilevare come il motivo, per comeproposto in questa sede, appaia in parte contraddittorio anche nella sua formulazionee, dunque, aspecifico, atteso che mentre nella parte iniziale si fa riferimento aimessaggi scambiati tra la parte civile e i suoi difensori (al fine di connotarne in mododiverso la personalità, circostanza che già di per sé escluderebbe la possibileammissione della richiesta) dall’altra si richiama come elemento chiaro e nonpercepito dalla Corte di appello la presenza di messaggi spediti dalla persona offesaal moglie del ricorrente, per poi concludere che sarebbe stata opportuna una perizia“per capire di quale verità parlava con il suo difensore”.6.

Il quinto motivo di ricorso è aspecifico in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che ha espresso un giudizio logico e in assenza diaporie quanto alla scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza con la aggravante ritenuta dal giudice di primo grado (così giungendo aduna rimodulazione della pena), non emergendo alcuna anomalia o irragionevolezza intale scelta, neanche effettivamente allegata dalla difesa.

Sul tema si deve ribadire chela graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previstiper le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281217-01, in motivazione).7.

Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,nonché alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile;uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eAvv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento con ogniconseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24/06/2025, ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Bari del 23/11/2023 riconoscendo a MangioneCosimo le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla aggravantecontestata ai sensi dell’art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen., e rideterminandoconseguentemente la pena per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 81, 644,comma primo e quinto, n. 3 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché abnorme,carente, illogica e contraddittoria per avere ritenuto la responsabilità del ricorrente inordine al reato contestato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa costituitaparte civile in relazione al disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen.; la difesa harichiamato circostanze ed elementi relativi ai rapporti tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA],sostenendo la assoluta inattendibilità della stessa e la mancanza di riscontri alledichiarazioni rese, valutate invece positivamente dalla Corte di appello, in presenza dinumerose incongruenze (pag. 4 e seg. ricorso). La difesa ha anche rilevato la omessaconsiderazione da parte della Corte di appello di ogni elemento emerso a favore delricorrente. Nell’ambito della stessa censura la difesa ha osservato che la denunciaquerela era stata presentata a distanza di due anni dal rogito dell’ultimo atto didonazione della nuda proprietà dell’immobile di proprietà della persona offesa, nonchédopo il confezionamento da parte dell’avvocato della stessa di un contratto di vitalizioalimentare che era stato mal interpretato dalla Corte di appello e confuso con l’atto ditransazione concluso tra le parti in data 25/01/2019, non sottoscritto dal Mangione acausa della presenza di molti cani che la persona offesa non voleva allontanaredall’immobile. D’altra parte era da ritenere sintomatico il fatto che la Guardia diincongruenze nell’ambito delle dichiarazioni rese; né poteva attribuirsi rilievo risolutivoal ritrovamento di bollette intestate alla madre della parte civile presso l’abitazione delricorrente, in mancanza di qualsiasi prova effettiva a riscontro quanto alla consegna disomme di denaro in contanti, così come del tutto indimostrata e illogicamente motivataera la ricostruzione relativa alla avvenuta consegna di un assegno in bianco, poistrappato, senza che la persona offesa sapesse specificamente ricostruire da qualec/c e istituto bancario era stato tratto. La difesa ha quindi sostenuto che la Corte diappello era oggettivamente incorsa in un travisamento del fatto atteso che avevaanteposto il concetto d manipolazione/persuasione ad ogni censura relativa allasussistenza del fatto ascritto.2.2. Vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva, già richiesta nell’atto diimpugnazione, rappresentata dalla consulenza di parte redatta nell’interessedell’imputato, relativa a messaggi della persona offesa, ritenendo la produzioneaspecifica, mentre dalla relazione era possibile ricostruire date di invio, destinatario emittente dei messaggi; era difatti chiaro che i messaggi erano stati inviati alla mogliedel Mangione, che provvedeva a salvare il contatto con il nome Anna e ad inoltrare imessaggi sull’account del ricorrente; eventualmente il giudice di merito avrebbe potutodisporre poteri ex officio con una perizia, mentre ha reso sul punto di fatto unamotivazione apparente.2.3. Vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria inrelazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle ulterioritestimonianze (Lioce, Lombardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Guida), cheavevano smentito la versione della persona offesa, oltre che travisamento della prova,anche quanto alla effettiva consistenza e valore dell’immobile, tutti elementi chesmentivano ampiamente la versione della persona offesa e l’effettiva ricorrenza di unprestito usurario.2.4. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dellacondotta ascritta nel delitto di cui all’art. 640 cod. pen.; la stessa ricostruzione dellacondotta, il ruolo del Mangione quale manipolatore, la realizzazione dei propriinteressi mediante gli artifici e raggiri descritti dalla motivazione connotando l’azionequale truffa, piuttosto che usura, atteso il richiamo ad intrighi e manipolazioni perottenere benefici personali.2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente,illogica e contraddittoria in ordine alla dosimetria della pena prescelta, eccessivanonostante il corretto comportamento processuale del ricorrente; ricorre sul punto unmero allineamento alla decisione di primo grado, senza alcuna considerazione inrelazione al discostamento dalla pena base, senza tenere conto del comportamentoprocessuale del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, nonconsentiti, oltre che manifestamente infondati.2. In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito è del tutto conforme inentrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, quireiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali e i principicostantemente affermati dal diritto vivente sull’onere di specificità dell’impugnazione esulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna, temi anch’essi moltorilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenutoessenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.Lamancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la suagenericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale«l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificitàdei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi criticirispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; nello stesso senso v.Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioniche contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenzaimpugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale alprovvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto,le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6,n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). 2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formareun unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di meritoconcordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodelle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminatee ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro,Rv. 281499, non mass. sul punto).Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nellamotivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanzaprocessuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazioneglobale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal casodebbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anchese non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera,Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, nonmass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazionicontenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampiarassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportarel’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essererilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sullacompletezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato unodegli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016,Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr.Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).3. Ciò premesso, si deve rilevare come il primo e il terzo e il motivo di ricorso,che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loronel proporre una critica alla affermazione di responsabilità per la condotta ascritta,siano non solo totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso chenon si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza,illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione dellaresponsabilità del ricorrente per il reato allo stesso ascritto (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata haesaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspettifondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva diaporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv.259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).3.1. La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito gli elementi acarico del ricorrente, con particolare riferimento al tema della attendibilità dellapersona offesa, richiamando le dichiarazioni rese, la situazione evidentementesvantaggiosa riferita alla stessa ed alla cessione del fabbricato, il riscontro derivantedalle dichiarazioni dei testimoni (neanche citati dalla difesa nelle proprie allegazioni),la mancanza di effettivi riscontri quanto alla tesi alternativa proposta dal ricorrente(pag. 8 e seg. dove sono stati anche valorizzati gli atti intimidatori che hannocaratterizzato l’evoluzione del rapporto tra le parti e l’evidente sproporzione tra ilprogressivo passaggio della proprietà del bene immobile a fronte dell’ammontarerichiamato dei debiti saldati, con analisi specifica delle deduzioni difensive sulleasserite incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa).3.2. Nel giungere alla affermazione di responsabilità, dunque, la Cortedi appello ha espresso in modo logico ed argomentato, in assenza di travisamenti oviolazione di legge, una valutazione di attendibilità della persona offesa, correttamenteapplicando il principio di diritto secondo il quale è legittima una valutazione frazionatadelle dichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di inattendibilità noncomprometta per intero la credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilitàdelle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160-01). Puressendo state riscontrate delle incongruenze, la Corte di appello ha in modo motivato,con argomentazioni prive di aporie, ritenuto credibile nel complesso, tenuto contodell’esito della istruttoria dibattimentale, la [OSCURATO:PERSONA] ed hacompiutamente considerato la concatenazione logica degli eventi ed elementi di fatto,così come delle condotte rilevanti quanto alla effettiva integrazione nel caso di speciedi una usura in concreto. In tal senso, è stato correttamente applicato il principio didiritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della sussistenza del reatodi usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica dellavittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione traprestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri divalutazione dell'usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283187-02). La Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha conmotivazione congrua, verificato l’oggettiva sproporzione del trasferimento dellaproprietà a fronte di una evidente e riscontrata situazione di difficoltà economica dellapersona offesa, mentre il ricorrente si limita a reiterare argomentazioni tutte versate infatto al fine di sostenere una alternativa versione ritenuta più convincente, in modonon consentito in questa sede.4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito, in quanto introdotto per la primavolta in questa sede, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello, in alcun modocontestato dalla difesa (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2,n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.). In tal senso si deve ribadire che: «nel giudizio di legittimità, il ricorsoproposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non sianostate devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, èinammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficaciadi giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv.286089-01 in motivazione).5. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativodel motivo di appello, oltre che manifestamente infondato. La parte ricorrente non siconfronta in alcun modo con la decisione resa dalla Corte di appello sul punto che, aparte la considerazione in ordine alle caratteristiche degli elementi dei quali sichiedeva la acquisizione (chiaramente prove illegali e relative al rapporto della partecivile con il proprio difensore), ha chiaramente espresso la assenza degli elementilegittimanti una rinnovazione dibattimentale, sottolineando comunque la non decisivitàdella prova per come articolata al fine di giungere alla definizione del giudizio, attesal’eccezionalità dell’istituto richiamato dalla difesa con la sua istanza (Sez. U, n. 12602del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820-01). Deve essere, in tal senso ribadito che larinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienzaeccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessitàconseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che imponel'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto apresentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968-01). Con tale motivazione la partericorrente non si confronta affatto. Inoltre, si deve rilevare come il motivo, per comeproposto in questa sede, appaia in parte contraddittorio anche nella sua formulazionee, dunque, aspecifico, atteso che mentre nella parte iniziale si fa riferimento aimessaggi scambiati tra la parte civile e i suoi difensori (al fine di connotarne in mododiverso la personalità, circostanza che già di per sé escluderebbe la possibileammissione della richiesta) dall’altra si richiama come elemento chiaro e nonpercepito dalla Corte di appello la presenza di messaggi spediti dalla persona offesaal moglie del ricorrente, per poi concludere che sarebbe stata opportuna una perizia“per capire di quale verità parlava con il suo difensore”.6. Il quinto motivo di ricorso è aspecifico in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che ha espresso un giudizio logico e in assenza diaporie quanto alla scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza con la aggravante ritenuta dal giudice di primo grado (così giungendo aduna rimodulazione della pena), non emergendo alcuna anomalia o irragionevolezza intale scelta, neanche effettivamente allegata dalla difesa. Sul tema si deve ribadire chela graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previstiper le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281217-01, in motivazione).7. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,nonché alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris