CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non ottemperava alle prescrizioni e in particolare deteneva o comunque portava in dosso un telefono cellulare, in Andria il 15 febbraio 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e di applicazione della recidiva oltre che in punto di affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato e della connessa responsabilità dell'imputato, che fu trovato in possesso di un telefono cellulare perfettamente funzionante; rilevato che ha compiutamente motivato in ordine alle condizioni per l'applicazione della recidiva, in ragione dei precedenti penali che delineano una storia criminale capace di attestare una costante dedizione al crimine e una spiccata pericolosità sociale; rilevato che ha adeguatamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, rilevando peraltro che il loro riconoscimento in primo grado è stata operato in assenza di una spiegazione puntuale e di elementi positivi da valorizzare per l'attenuazione della pena; che in tal modo ha esaustivamente dato conto delle ragioni che impediscono una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023