CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1973; avverso la sentenza n. 3863 della Corte di appello di Torino del 12 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta altresì la memoria scritta della difesa dell'imputato in data 3 maggio 2022 con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza pronunziata in data 12 ottobre 2020, ha solo in parte confermato la sentenza con la quale, il precedente 23 febbraio 2017, il Tribunale di Asti aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni a lui ascritte e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello subalpina, infatti, ha dichiarato, quanto alle annualità di imposta 2008 e 2009, la intervenuta prescrizione dei reati contestati al Miloti, aventi ad oggetto l'avvenuta indicazione sulle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], di elementi passivi di reddito documentati attraverso fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto relative a prestazioni apparentemente fornite da società prive di operatività, e soggettivamente inesistenti in quanto relative a prestazioni fornite al Miloti da soggetto diverso rispetto a colui il quale risultava essere l'emittente delle fatture in questione, mentre ha confermato la sentenza di condanna, in relazione alla medesima imputazione, quanto all'anno di imposta 2010, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta in anni 2 di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alla confisca già disposte in sede di giudizio di primo grado. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione. Di questi, il primo concerne la violazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del dlgs n. 74 del 2000 ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente; secondo la difesa del Miloti la prova della sua responsabilità sarebbe stata desunta esclusivamente sulla base di elementi di carattere presuntivo propri del diritto tributario; in particolare, ci si riferisce agli elementi rivelatori della natura fittizia delle prestazioni documentate dalle fatture di cui al capo di imputazione. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche sia del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.Riguardo al primo dei due motivi di ricorso si osserva che lo stesso è manifestamente infondato; con lo stesso, infatti, la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che i giudici del merito abbiano fondato la loro valutazione in punto di colpevolezza del prevenuto su mere presunzioni valide in ambito strettamente tributario, ma non esportabili in materia penale. Il rilievo non ha fondamento. I giudici del merito hanno infatti desunto la natura meramente fittizia delle operazioni commerciali documentate con le fatture di cui al capo di imputazione sulla base di elementi fattuali chiaramente deponenti in tal senso; invero, la Corte ha esplicitamente fatto riferimento alla descrizione estremamente generica contenuta nelle fatture stesse delle prestazioni costituenti l'oggetto delle operazioni in questione, al fatto che non vi sia alcuna certificazione attestante il collaudo delle opere eseguite né è stata acquisita documentazione relativa all'effettivo integrale pagamento degli importi recati da tali fatture né, tantomeno, delle modalità attraverso le quali buona parte dei pagamenti in questione sono stati eseguiti, sebbene gli stessi coinvolgessero un volume di affari tutt'altro che irrilevante (si parla, infatti, nella sentenza di fatture per 1 milione ed 800.000,00 euro); ha, infine, segnalato la Corte subalpina la circostanza che la società emittente le fatture utilizzate in sede dichiarativa dal Miloti era priva di una adeguata struttura imprenditoriale (aveva due soli dipendenti e non disponeva di un autonomo conto corrente bancario) che le avrebbe permesso la reale gestione delle attività atte a generare un fatturato non di trascurabile importanza; ancora, è stato posto in evidenza il dato, veramente singolare se non fosse inserito nella dinamica delittuosa decritta nel capo di imputazione, che, laddove vi era la tracciabilità dei "pagamenti" eseguiti dal Miloti direttamente al legale rappresentante della impresa fittiziamente fornitrice di servizi (infatti, come detto questa non disponeva di un proprio conto corrente bancario), è emerso che questi provvedeva poi a prelevare da detto conto importi in danaro sovrapponibili a quelli ricevuti, chiaro sintomo questo della successiva retrocessione delle somme in discorso al solvens . Come è agevole vedere, si tratta non di elementi di carattere presuntivo, come temerariamente dedotto in sede di impugnazione, ma di obbiettivi dati di fatto dai quali è consentito evincere, sulla base di corretti ragionamenti basati su principi di logica elementare e su condivisibili massime di esperienza, in sede di merito delle conseguenze conoscitive platealmente deponenti per la dimostrazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al residuo reato ascritto oltre che - nei limiti rilevanti ai fini della conferma della disposta confisca - degli altri reati per i quali lo stesso è stato prosciolto. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, sol che si consideri che il giudice del gravame, quanto alla esclusione della meritevolezza del Miloti dal godimento delle circostanze attenuanti generiche ha ampiamente motivato, in termini di sicura congruità argomentativa, rilevando che la gravità del danno cagionato allo Stato con la frode fiscale da quello perpetrata costituiva elemento, in assenza di fattori di segno opposto, ostativo alla concessione delle attenuanti in questione; mentre per ciò che attiene alla mancata valutazione degli elementi idonei alla formulazione della prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del prevenuto, rilevante in sede di valutazione della possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena inflitta a suo carico, è fattore dirimente, tale da escludere in radice il vizio di omessa pronunzia, il fatto che del riconoscimento di tale beneficio il ricorrente non aveva fatto argomento né dell'atto di gravame né delle conclusioni rassegnate in sede di discussione conclusiva del giudizio di appello, di tal che la Corte distrettuale non era affatto tenuta a motivare in ordine a tale punto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell