CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1976
Cassazione n. 21015/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1976 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino il 23 febbraio 2023, revocava la confisca del denaro disposta dal primo giudice, confermando la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione e di 1.200 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 20 marzo 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la circostanza che l'imputato ha commesso il fatto per cui si procede annoverando a suo carico un grave precedente specifico, ciò a conferma di una marcata propensione a delinquere idonea a rendere equo il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato operato dal primo giudice. Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.