CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 22914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cangelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiestoche il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha annullato ildecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 25 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo di aree, locali ebeni all’interno dello [OSCURATO:PERSONA], procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione ai reati di cui agli artt. 633-639 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 648 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNapoli, deducendo un unico, articolato motivo, con cui censura, sotto il profilo dellamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (in presenza di unapparato argomentativo privo dei requisiti minimi di completezza e coerenza, tale– in ipotesi – da ridondare nella violazione di legge), il percorso giustificativo delTribunale, che avrebbe ritenuto la società sportiva presieduta dall’indagatolegittima concessionaria degli impianti sportivi, nonostante il difetto di un atto cheindicasse specificamente i locali esclusi dall’affidamento e, prima ancora, di unrituale atto di concessione (essendo stata emessa solo una determinadirigenziale).Il sequestro poi annullato aveva rinvenuto aree adibite ad usi non connessicon l’attività sportiva, permettendo di rilevare il mutamento della destinazioned’uso di plurimi locali.3. La difesa dell’indagato, il 12 maggio 2026, ha depositato memoria, direttaa sostenere l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza,segnalando, altresì, circostanze sopravvenute (attestazione dell’agibilità – giàpregressa – dei locali bar; nota dirigenziale che riconosce l’utilizzabilità dei locali;autorizzazione straordinaria all’attivazione di punti ristoro), tali in ipotesi da farritenere cessata la materia del contendere, andando a incidere sulla permanenzadelle esigenze cautelari.4. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.2. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso percassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anchela motivazione omessa o soltanto apparente). Restano, dunque preclusi i profili dicensura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicementela tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, congruamente, dà conto dellacontroversia meramente amministrativa che contrappone il Comune e la societàsportiva, dei provvedimenti e del continuo scambio documentale da cui desumerel’affidamento in uso temporaneo dell’intera struttura «in modo onnicomprensivo enon perimetrato», della irrilevanza in senso contrario della mera e unilateraleallegazione di una planimetria alla determina dirigenziale, della conseguenteassenza di arbitrarietà dell’occupazione, della non riconducibilità ad abusi ediliziper mutata destinazione d’uso dell’utilizzo di alcuni locali interni – in via transitoriae senza opere fisse – a servizi strettamente funzionali all’attività sportiva intesaanche nella sua declinazione pubblica, dell’impossibilità di addebitare alla societàil deposito di rifiuti in ambienti in stato di abbandono).L’apparato giustificativo risulta, dunque, pienamente inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, così da far escludere laricorrenza di una violazione di legge ritualmente deducibile (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Le stesse serrate critiche ai singoli segmenti argomentativi evidenziano latangibile consistenza grafica e argomentativa della motivazione, a cui si tentasoltanto di sostituire una alternativa ricostruzione dei fatti (e, in particolare, dellasuddetta complessa vicenda amministrativa), all’esito di un’impossibile nuovaponderazione della piattaforma indiziaria.3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 26 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]