CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so n. 32245– 20 1 8 R.G. proposto da: S.A.C. –SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / p . i . v.a. 00991771007 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma , alla via Sabotino , n. 2/A , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 5 (già “Azienda USL Roma G”) – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, alla v ia [OSCURATO:PERSONA] ella , n. 4 , presso l o studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2238/2018della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 31gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato i n data 15.1.201 4 la “S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l ’ “[OSCURATO:PERSONA] 5” (già “Azienda USL Roma G”). Esponeva che con contratto stipulato il 13.12.2006 la convenuta le aveva affidato in appalto, con riferimento al“[OSCURATO:PERSONA]” di Palestrina, i lavori di progettazione e realizzazione del nuovo edificio dell’ospedale ed i lavori di ristrutturazione delvecchio edificio dell’ospedale per l’importo complessivo di euro 8.125.807,78, oltre i.v.a., importo di seguito incrementato per effetto di varianti progettuali(cfr. ricorso, pag. 5). Esponeva che in data 15.3.2010 aveva ultimato i lavori di realizzazione del nuovo edificio e tuttaviala committente aveva reso disponibili le aree del vecchio nosocomio con molto ritardo e in modo discontinuo senza cessazione dell’attività ospedaliera, co sì da rendere impossibile l’esecuzione dei lavori come inizialmente programmati(cfr. ricorso, pagg. 5 - 6) . Esponeva segnatamente che l’indisponibilità delle aree di cantiere con riferimento al vecchio edificio aveva comportato la sospensione di fatto dei lavori appaltati e la dilatazione dei tempi di esecuzione(cfr. ricorso, pag. 7). Esponeva dunque che aveva provveduto ad iscrivere tre riserve nella contabilità dell’appalto, riserve ribaditenel corso del rapporto. Chiedeva la condanna anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. dell’ “A.S.L. Roma 5” al pagamento delle somme di cui alle riserve iscritte ovvero al pagamento delle diverse, maggiori o minori, somme ritenute di giustizia e determinate anche in via equitativa con interessi legali e rivalutazione; altresì, la condanna al pagamento della somma di euro 1.455.456,45 dovuta in forza delle fatture all’uopo prodotte, oltre accessori. 2.Resisteva l’ “ A.S.L. Roma 5 ”. 3. E spletata la c.t.u., c on sentenza n. 1 7193 del 1 9. 9 .201 6 , il t ribunale accoglievaper quanto di ragione la domandaattorea con riferimento alla somma pretesa in forza delle fatture e, per l’effetto, condannava la convenuta al correlato pagamento, oltre interessi al tasso ex art. 144 d.P.R. n. 207/2010 ; rigettavala domanda attorea con riferimento agli importi pretesi in forza delle riserveiscritte; compensava nella misura di ¾ le spese di lite e condannava la convenuta al pagamento del residuo ¼. 4.La “S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello . Resisteva l’ “[OSCURATO:PERSONA] 5”; esperiva appello incidentale. 5.Con sentenza n. 2238/2018la Corte d’Appello di Roma rigettava i l gravame principale, rigettava il gravame incidentale, compensava le spese del grado. Evidenziava,la corte, in ordine al primo motivo dell’appello principale - con il quale la “S.A.C.” aveva contestato che nella specie si versasse in un’ipotesi, ritenuta dal primo giudice,di parziale consegna dei lavori, laddove la causa dei danni lamentati era da ravvisare nella prosecuzione delle attività sanitarie nell’edificio del vecchio ospedale, prosecuzione che aveva comportato la parziale, incompleta liberazione delle aree – che era stata la medesima principale appellante a prefigurare nella citazione di prime cure l’ipotesi della consegna parziale dei lavori, consegna parziale puntualmente riflessa nella documentazione ufficiale dell’appalto,ossia nei verbali di consegna parziale dei lavori sottoscritti dall’appaltatrice senza riserve; che, del resto, la sussistenza di un accordo per la consegna parziale dei lavori rinveniva riscontro pur nella testuale formulazione della riserva n. 1(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava dunque- la corte - che il primo motivo dell’appello principale si risolveva in una inammissibile modificazione della domanda originaria (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 -9): da danno da consegna parziale dei lavori, in prime cure, a danno per la mancata cooperazione dell’ente, che aveva proseguito l’attività nell’ospedale da ristrutturare, in appello. Evidenziava comunque che il motivo era destituito di fondamento. Evidenziava in particolare che il contratto siglato dalle parti in data 13.12.2006prevedeva senza dubbio una serie successiva di consegne dei lavori, previsione coincidente con il testo dei verbali “di consegna parziale dei lavori”e con le prefigurazioni del capitolato prestazionale, a suavolta da reputarsi, giusta il disposto dell’art. 4 del testo contrattuale, parte integrante del lo stesso contratto(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava ulteriormente che invano l’appellante principale aveva addotto che il capitolato prestazionale non le fosse opponibile per difetto di sottoscrizione del proprio legale rappresentante; che inveroil capitolato era stato posto a base della gara d’appalto e,per esplicita previsione del contratto, del contratto, dal legale rappresentante della “S.A.C.”debitamente sottoscritto, costituiva parte integrante(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava quindi che la consegna parziale dei lavori era stata dalle parti contrattualmente concordata – all’art. 15 del capitolato prestazionale – in particolarecon riferimento alla necessità di tener parte dell’ospedale in esercizio durante l’esecuzione delle opere(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L’ “[OSCURATO:PERSONA] 5”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1218 e ss. cod. civ. edegli artt. 129 e 130 e ss. d.P.R. n. 55/1999;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza, la violazione degli artt. 112 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 116, 6° co., Cost., l’omessa e/o apparente motivazione. Deduce che ha errato la Corte di Romaa reputare, in ordine al primo motivo d’appello,che ha modificato la sua iniziale domanda (cfr. ricorso, pag. 17) . Deduce che già nella citazione di primo grado, pur adoperando il termine “consegna parziale”, aveva addotto di aver subito un danno rilevante giacché la committente non aveva liberato i locali del vecchio ospedale , o ssia che , in dipendenza della prosecuzione dell’attività sanitaria, si era no determinat e interferenzenell’esecuzione del contratto d’appalto (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce quindi che la corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la sua domanda alla stregua del suo contenuto sostanziale, prescindendo dalle espressioni letterali utilizzate(cfr. ricorso, pag. 19). 9.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 10. La Corte di Roma ha in realtà disatteso il primo motivo dell’appello principale per ragioni- se ne è dato conto in precedenza - di merito . Vero èche - la corte - ha opinato previamente per l’inammissibilità del motivo di gravame, in quanto recante modifica dell’iniziale domanda.E tuttavia,a fronte degli ampi , articolat i , pregnanti r ilievi di merito che hanno indotto la corte distrettuale alla reiezione del motivo, il riscontro dell’irritualità ex art. 34 5 cod. proc. civ. del mezzo di gravame deve univocamente considerarsioperato “ad abundantiam” (“il motivo di appello in esame, oltre ad essere fondato su di una tesi errata, costituisce anche una inammissibile modificazione della domanda originaria”). In tal guisa sovviene l’insegnamento di quest o Giudice se condo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, in quanto la stessa, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse(cfr. Cass. (ord.) 8.6.2022, n. 18429; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635). 11.Con il primo mezzo la ricorrente ha altresì addotto che la corte territoriale non ha tenuto conto che gli addebiti ascrittialla committente concernono la fase esecutiva non già genetica dell’appalto, “il che comporta l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento”(così ricorso, pag. 20 ) . Nondimeno si tratta di un profilo di censura del tutto generico, al contempo avulso dalle (ed in ogni caso in fondato – si dirà - alla luce delle) complessive ragioni di merito ( la consegna parziale dei lavori era stata dalle parti contrattualmente concordata; la “S.A.C.” nel quadro delle previsioni dell’art. 15 del capitolato prestazionale aveva scelto di non recedere dal contratto nonostante il ritardo nelle consegne parziali dei lavori)in virtù delle quali la Corte capitolinaha respinto l’appello principale.12.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1326, 1418 e 1421 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare infondato il primo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che la corte distrettuale non ha rilevato la nullità dell’art. 15 del capitolato prestazionale (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce segnatamente che nei contratti soggetti, come nella specie, all’onere della forma scritta “ad substantiam” gli allegati ai quali le parti fanno rinvio, devono essere a loro volta sottoscritti e nella specie la committente non ha dimostrato che il capitolato fosse stato dall’appaltatrice sottoscritto, sì da essere all’appaltatrice opponibile (cfr. ricorso, pag. 23). 13.Il secondo motivo di ricorso va respinto. 14. La Corte di Roma ha , in parte qua , ulteriormente puntualizzato , allorquando ha specificato cheil capitolato prestazionale era stato posto a base della “gara”, che la “S.A.C.” non aveva contestato l’autenticità e la corrispondenza all’originale del capitolato allegato dall’ “A.S.L. Roma 5” e che la stessa appaltatrice giammai avrebbe potuto vincerela “gara”, qualora si fosse resa indisponibile a conformarsi alle prefigurazioni del capitolato (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). In questo quadro sovviene in termini dirimentil’elaborazione di questa Corte a tenoredella quale il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sullapremessa della piena conoscenza di taledocumento ed al fine dell ’ integrazione del rapporto negoziale nella parte in cuidifetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per iltramite di una “ relatio perfecta ” , il valore di clausole concordate e, quindi, le sottrae all’esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddettodocumento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (cfr. Cass. 6.9.2006, n. 19130; si badi che nella fattispecie scrutinata da questa Corte con la pronuncia testé menzionata si trattava, con riguardo ad un contratto d ’ appalto di opera pubblica, del richiamo a l capitolato speciale predispostodalla stazione appaltante ed inserito negli atti di gara; Cass. (ord.) 30.3.2011, n. 7197). 15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato l’art. 15 del capitolato, allorché ha assunto, in relazione al secondo ed al terzo motivo dell’appelloprincipale , che essa ricorren te aveva scelto di non recedere dal contratto, sicchénon aveva diritto ai compensi o agli indennizzi richiesti con le tre riserve all’uopo iscritte (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce in particolare che la corte d ’appello ha ricompreso nell’espressione “compensi o indennizzi” che figura nella previsione dell’art. 15 del capitolato pur le ipotesi di risarcimento, in tal guisa attribuendo alla medesima previsione una portata più ampia di quella voluta dalle parti, avulsa dall’intero contesto negoziale, per nulla conveniente rispetto alla natura e all’oggetto del contratto, sì da rendere irrealizzabile, in spregio al canone ermeneutico della buona fede, il programma negoziale concepito dai contraenti(cfr. ricorso, pagg. 26 - 27 ) . 16.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1229, 1418 e 1421 cod. civ., degli artt. 4 e 14 delle preleggi e dell’art. 129 d.P.R. n. 554/1999;ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di omessa e/o apparente e/o contraddittoria motivazione. Deduce che, “nel senso inteso dal Giudice d’appello” (così ricorso, pag. 28), l’art. 15 del capitolato viola l’art. 1229, 1° co., cod. è da reputarsi nullo, siccome pregiudica il diritto dell’appaltatrice-creditrice allo sforzo minimo di diligenza dovuto dalla committente-debitrice e comporta l’esonero dellacommittente da qualsivoglia forma di responsabilità (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce che, rilevata la nullità dell’art. 15 del capitolato, la corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine al secondo ed al terzo motivo dell’appello principale (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce inoltre che ha errato la corte distrettuale a ritenere che l’art. 15 del capitolato dettiuna disciplina analoga all’art. 129 d.P.R. n. 554/1999, viepiù che l’art. 129 cit., in quanto norma regolamentare e non legislativa, giammai potrebbe dar fondamento ad una clausola negoziale in spregio alla gerarchicamente sovraordinata prefigurazione dell’art. 1229, 1° co., cod. civ. (cfr. ricorso, pagg. 31- 32 ) . 17.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza, la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., l’omessa e/o apparente motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 129, 8° co. e 9° co., d.P.R. n. 554/1999 e degli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che le previsioni dell’art. 15 del capitolato sono simili a quelle dell’art. 129 cit. (cfr. ricorso, pag. 33). Deduce invero che tale previsione normativa si riferisce “alle sole ipotesi di contratto che non ha ancora avuto regolare avvio di esecuzione tra le parti” (così ricorso, pag. 36)e nella specie gli inadempimenti della stazione appaltante sono successivi alla consegna dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 36 -37). Deduce quindi che nella specie avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 1453, 1218 e 1223 cod. civ. e gli artt. 130 e 133 d.P.R. n. 554/1999, sicché non aveva l’onere di proporreistanza di recesso (cfr. ricorso, pag. 37). 18.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., l’omessa e/o apparente motivazione. Deduce che la Corte di Roma incomprensibilmente ha ritenuto di prescindere dalla disamina del secondo e del terzo motivo d’appello ed ha ritenuto superflua qualsivoglia indagine in ordine al d.P.R. n. 554/1999 (cfr. ricorso, pag. 38). Deduce che al riguardo vi è omessa pronuncia (cfr. ricorso, pag. 39). 19.Il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo sono senz’altro connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi,comunque, vanno parimenti respinti. 20.La Corte di Roma, in ordine al secondo ed al terzo motivo dell’appello principale - con i l secondo motivo, in particolare, la “S.A.C.” aveva contestato che la parziale consegna dei lavori fosse da reputar regolata nelle sue conseguenze dall’art. 129 del d.P.R. n. 554/1999, sicchéle norme da applicare si identificavano con gli artt. 130 e 133 d.P.R. cit. – ha reputato che gli effetti della parziale consegna dei lavori rinvenivano, contrariamente a quanto assunto dal tribunale e dalla appellante, compiuta regolamentazione nella disciplina contrattuale, disciplina di cui la stessa “A.S.L. Roma 5” aveva, d’altronde, espressamente invocato l’applicazione qualora non si fosse ritenuto applicabile l’art. 129 del d.P.R. n. 554/1999 (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Ha reputatoin particolare – la corte - che l’art. 15 del capitolato prestazionale contemplava esplicitamente la disciplina degli effetti da riconnettere all’ipotesi in cui la prosecuzione dei lavori fosse stata ostacolata dalla “continuazione delle attività sanitarie presso l’ospedale vecchio” con liberazione parziale delle aree da ristrutturare (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Ha reputatodifatti che in ipotesi di consegna parziale, decorsi novanta giorni senza che si fosse dalla stazione appaltante provveduto alla consegna delle aree non disponibili, l’appaltatore avrebbe potuto chiedere di recedere dall’esecuzione delle opere ricadenti nelle aree indisponibili, di talché,in ipotesi di mancata richiesta di recesso,non avrebbe avuto diritto “ad alcun maggior compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 –12). Ha reputatoin conclusione, per un verso, che non si configuravano motivi di nullità della clausola contrattuale;per altro verso, che la “S.A.C.” aveva scelto di non recedere dal contratto nonostante il ritardo nelle consegne parziali dei lavori, sicché non aveva diritto ai compensi o agli indennizzi richiesti con le tre riserve iscritte in contabilità. 21.Ebbene, la corte d’appello ha, sì, assunto che la regolamentazione di cui all’art. 15 del capitolato si connotasse “in maniera piuttosto simile a quanto disposto dall’art. 129 d.P.R. n. 544/1999” (così sentenza d’appello, pag. 12). E peròtanto ha affermato in termini patentemente incidentali, univocamente “ad abundantiam”. Cosicché le ragioni di censura ancorate alla natura regolamentare e non già legislativa dell’art. 129 cit. (cfr. ricorso, pag. 32) e d al contempo volte a delinearedell’art. 129 cit. l’ asserit a esatt a proiezione applicativ a (cfr. ricorso, pagg. 32 –36), sono di certo immeritevoli di qualsivoglia seguito, per carenza di interesse, siccome, appunto, non afferenti alla “ratio decidendi”. 22.Questa Corte spiega che, in tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all’abusivo ritardo nelle consegne frazionate, contrattualmente previste, dei lavori, cui è tenuto l ’ appaltante, consiste nella facoltà di recesso concessa all’appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. e 1453 ss. cod. civ. (cfr. Cass. 26.3.2012, n. 4780. Cfr. altresì Cass. 29.10.2015, n. 22112, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata o la tardiva consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferisconoall’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 cod. civ., né, tantomeno, il diritto di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto; cosicché, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante) . 23. Di conseguenza, nel segno della surriferita elaborazione , non possono che formularsi, nella specie,i rilievi che seguono. Ineccepibilmente la corte d’appello ha assunto che fosse da escludere la nullità della clausoladi cui all’art. 15 del capitolato prestazionale (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Invano, perciò, la ricorrente ne prospetta – specificamente con il quarto mezzo – la nullità per violazione dell’art. 1229, 1° co., cod. civ. (“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”). Trattasi, invero, di disposizione che – non applicandosi alla specie, anche per espressa previsione contrattuale, oltre che legale, i rimedi codicistici –non poteva trovare applicazione da parte della Corte di merito. Ineccepibile in diritto e congrua dal punto di vista logico è l’interpretazione che dell’art. 15 del capitolato prestazionale la Corte territoriale ha operato. Invano, perciò,la ricorrente prospetta - specificamente con il terzo mezzo - l’erronea interpretazione a vario titolo della medesima clausola, sì che –assume -dalla sua proiezione dispositiva, segnatamente dall’inciso “maggiori compensi o indennizzi”, esulerebbero le ipotesi di risarcimento del danno. Ineccepibilmente la corte distrettuale ha concluso nel senso che l’appaltatrice, “avendoscelto di non recedere dal contratto nonostante il perdurante ritardo della stazione appaltante nelle successive consegne parziali dei lavori, non ha diritto ai compensi e/o indennizzi richiesti con le tre riserve” (c osì sentenza d’appello, pag. 12).Fuori campo, dunque, attesa la non applicabilità dei rimedi di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., il riferimento al risarcimento dei danni, considerata la specialità della tutela pattuita dalle parti, peraltro corrispondente sostanzialmente a quella della legge speciale regolatrice della fattispecie. Invano, perciò, la ricorrente prospetta -specificamente con il quinto mezzo - l’applicabilità della disciplina codicistica in tema di responsabilità contrattuale nonchél’applicabilità degli artt. 130 e 133 del d.P.R. n. 554/1999. Infine, sicondividono, viceversa, le ragioni per le quali la corte territoriale ha ritenuto “di dovere e di potere decidere l’appello prescindendo del tutto da tali due ulteriori motivi [recte, dal secondo e dal terzo motivo dell’appello principale]” (così sentenza d’appello, pag. 10) e non si configura il vizio – denunciato pur con il sesto mezzo -di omessa pronuncia. Ben vero, il vizio d’omessa pronuncia deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o - come nella specie - esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360). 24.Con il settimo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Roma ha omesso di pronunciarsi in ordine alle domande exartt. 2043 e 2041 cod. civ. esperite in via subordinata (cfr. ricorso, pag. 40). 25.Il settimo motivo analogamente va respinto. 26.Si è premesso e ribadito che – la Corte di Roma ha rimarcato che - la “S.A.C.” non aveva intesorecedere, sicché per tale ragione non aveva diritto ad alcunché. Difettano dunque i presuppostie della tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e della tutela indennitaria exart. 2041 cod. civ. Atal ultimo riguardo si soggiunge che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa(cfr. Cass. sez. un. 3.10.2002, n. 14215). Nelcaso di specie , atteso il mancato recesso, locupletazione , viepiù senza giusta causa,evidentemente non vi è stata . 27.Negli esposti termini non si configura il vizio di omessa pronuncia. Ben vero, gli estremi del vizio di omessa pronuncia non si configurano quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile – come nella specie - con l ’ impostazione logico - giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155). 28. In dipendenza del rigetto del ricorso l a “S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. va condannata a rimborsare all’ “[OSCURATO:PERSONA] 5” (già “Azienda USL Roma G”) le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 29.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la “S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA]” s. p . a . a rimborsare al la controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] 5” (già “Azienda USL Roma G”), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il