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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 01579/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5605 /20 17 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, già [OSCURATO:SOCIETA] di CrescimbeniMonia c. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con domiciliodigitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:violazioneart. 14d.

Lgs.n. 546/92 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della C o mmissione Tributaria regionale della Lombardia n. 7002 / 49 / 2 0 16 depositata in data 16 / 12 /20 16 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio l’AmministrazioneFinanziaria contestava per il periodo di imposta 2008 la inesistenza oggettiva di una serie di operazioni intercorse tra la contribuenteodierna ricorrente , emittente delle fatture relative a dette operazioni, e altre società; ne derivava la rideterminazione del reddito dellasocietà a fini Iva ed Irap, oltre che ai fini dell’ I rpef in capo ai soci dellastessa; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dalla contribuente; appellava la stessa, divenuta nel corso del giudizio in argomentoditta individuale ; - con la sentenza di secondo grado qui impugnata, la CTR confermava lapronuncia di prime cure, rigettando l’appello della contribuent e; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motividi doglianza ; -resiste l ’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: - va preliminarmente rilevato che , come si evince dal ricorso per cassazione stesso e dai documenti allegati , la [OSCURATO:SOCIETA]. è divenutain data 19 gennaio 2009, quindi nel corso del giudizio di fronte allaCTP, ditta individuale ; - pertanto, l’avviso di accertamento qui impugnato è stato emesso e notificatoalla contribuente quando la stessa era costituita in forma di società di persone ; a fronte di ciò, non risulta che i soci della società sianomai stati parte dei giudizi del merito; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -orbene, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone dicui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse fa sì che la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comportiche il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questionipersonali (Cass. Sez. 6 - 5, 11 giugno 2 018, n. 15116); -il principio affonda le proprie radici in Cass. Sez.

U n. , 4 giugno 2008, n.14815 la quale, con riferimento a tale ultimo profilo, ebbe altresì a chiarire(cfr. § 2.6 della motivazione) che “naturalmente, non sussiste litisconsorzionecessario tra società e soci quando il contribuente svolga unadifesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenzadal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci”; che è stato conseguentemente chiarito che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli socicomporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario,con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.

L gs. n. 546 del1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 6 - 5, 25 giugno 2018,n. 16730); - va r itenuto, in conclusione, che (a) pacifica essendo la mancata partecipazione, al l’intero g iudizio, della società e degli altri soci, (b) contestando il contribuente l’obbligazione tributaria nel suo complesso (e, in specie, la legittimità dell’accertamento condotto, “a monte”, nei confronti della società), né (c) potendosi in questa sede ripristinare l’integritàdel contraddittorio (arg. da Cass. Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6073), non può che discenderne la nullità delle sentenze rese dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 C.T.P. (prima) e dalla C.T.R. (poi), con la conseguente cassazione di entrambee rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Brescia , in diversa composizione ex art. 383, comma 3, c .p.c. perla decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confrontidei litisconsorti pretermessi, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 22 febbraio 2021,n. 4665); -resta quindi assorbito l’esame de i motivi di ricorso; p.q.m.

LaCorte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio dimerito; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5605 /20 17 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] ditta individuale, già [OSCURATO:SOCIETA] di CrescimbeniMonia c. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con domiciliodigitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:violazioneart. 14d. Lgs.n. 546/92 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della C o mmissione Tributaria regionale della Lombardia n. 7002 / 49 / 2 0 16 depositata in data 16 / 12 /20 16 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio l’AmministrazioneFinanziaria contestava per il periodo di imposta 2008 la inesistenza oggettiva di una serie di operazioni intercorse tra la contribuenteodierna ricorrente , emittente delle fatture relative a dette operazioni, e altre società; ne derivava la rideterminazione del reddito dellasocietà a fini Iva ed Irap, oltre che ai fini dell’ I rpef in capo ai soci dellastessa; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dalla contribuente; appellava la stessa, divenuta nel corso del giudizio in argomentoditta individuale ; - con la sentenza di secondo grado qui impugnata, la CTR confermava lapronuncia di prime cure, rigettando l’appello della contribuent e; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motividi doglianza ; -resiste l ’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: - va preliminarmente rilevato che , come si evince dal ricorso per cassazione stesso e dai documenti allegati , la [OSCURATO:SOCIETA]. è divenutain data 19 gennaio 2009, quindi nel corso del giudizio di fronte allaCTP, ditta individuale ; - pertanto, l’avviso di accertamento qui impugnato è stato emesso e notificatoalla contribuente quando la stessa era costituita in forma di società di persone ; a fronte di ciò, non risulta che i soci della società sianomai stati parte dei giudizi del merito; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -orbene, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone dicui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse fa sì che la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comportiche il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questionipersonali (Cass. Sez. 6 - 5, 11 giugno 2 018, n. 15116); -il principio affonda le proprie radici in Cass. Sez. U n. , 4 giugno 2008, n.14815 la quale, con riferimento a tale ultimo profilo, ebbe altresì a chiarire(cfr. § 2.6 della motivazione) che “naturalmente, non sussiste litisconsorzionecessario tra società e soci quando il contribuente svolga unadifesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenzadal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci”; che è stato conseguentemente chiarito che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli socicomporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario,con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. L gs. n. 546 del1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 6 - 5, 25 giugno 2018,n. 16730); - va r itenuto, in conclusione, che (a) pacifica essendo la mancata partecipazione, al l’intero g iudizio, della società e degli altri soci, (b) contestando il contribuente l’obbligazione tributaria nel suo complesso (e, in specie, la legittimità dell’accertamento condotto, “a monte”, nei confronti della società), né (c) potendosi in questa sede ripristinare l’integritàdel contraddittorio (arg. da Cass. Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6073), non può che discenderne la nullità delle sentenze rese dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 C.T.P. (prima) e dalla C.T.R. (poi), con la conseguente cassazione di entrambee rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Brescia , in diversa composizione ex art. 383, comma 3, c .p.c. perla decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confrontidei litisconsorti pretermessi, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 22 febbraio 2021,n. 4665); -resta quindi assorbito l’esame de i motivi di ricorso; p.q.m. LaCorte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio dimerito; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di pri
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