CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 35852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della Cote di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/6/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le contravvenzioni accertate il 23/8/2017, perché estinte per prescrizione, e rideterminava in quattro mesi di reclusione e 160,00 euro di multa la pena quanto alle residue imputazioni, accertate il 4/12/2017. 2. Propone ricorso per cassazione Liccardi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione alla regolare costituzione della parte civile. Premesso che il giudizio originerebbe dalla riunione di due procedimenti - nn. 17692/17 e 12583/17 - e che nel primo, anteriormente alla stessa riunione, la parte civile WWF sarebbe stata esclusa su eccezione della difesa, si contesta che il Giudice si sarebbe determinato diversamente nell'altro, e che la Corte di appello avrebbe confermato questa decisione richiamando un orientamento "poco consono", incappando in una erronea applicazione della legge e travisando il tenore della costituzione di parte civile. La sentenza, peraltro, non si sarebbe confrontata con la diversa ordinanza di cui al proc. n. 17692/17; - la violazione della lett. b), art. 606 cod. proc. pen. è poi contestata con riguardo al delitto di cui all'art. 349 cod. pen. commesso il 23/8/2017. La sentenza di appello avrebbe confermato la condanna sebbene il Liccardi fosse stato autorizzato a rimuovere i sigilli della carrozzeria per effettuarvi lavori; in questo caso, dunque, il reato non sussisterebbe, come da giurisprudenza di legittimità, in quanto il vincolo non sarebbe stato apposto per assicurare la conservazione o l'identità del bene, ma solo per impedire un'attività commerciale. La motivazione resa dalla Corte sul punto, peraltro, sarebbe apparente, perché non terrebbe conto del citato indirizzo giurisprudenziale; - si contesta, infine, la misura dell'aumento della pena a titolo di continuazione, con violazione del divieto di reformatio in peius. Come il Tribunale avrebbe applicato complessivamente, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., tre mesi di reclusione per cinque contravvenzioni, così la Corte di appello ne avrebbe applicati 2 per tre contravvenzioni, in tal modo disponendo un aumento - per ciascuna delle fattispecie - superiore a quello della sentenza di primo grado. La difesa ha depositato una memoria a data 28/4/2023, con la quale, ribaditi gli argomenti del ricorso, si chiede che venga riconosciuta la prescrizione dei reati contravvenzionali. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Con riguardo alla prima censura, che contesta la mancata esclusione dal giudizio della parte civile WWF, peraltro dopo una decisione di segno contrario nel procedimento n. 17692/17 (anteriormente alla riunione con il n. 12583/17), il Collegio osserva che la questione è posta in termini del tutto generici. 5.1. In particolare, il ricorso, dopo aver descritto quanto avvenuto nei due procedimenti distinti, ed in quello poi unificato, si è limitato ad affermare nel merito che la Corte di appello avrebbe richiamato "un orientamento poco consono al caso de quo incappando in una erronea applicazione della legge e al tempo stesso travisando il tenore della costituzione di parte civile", senza alcuna precisazione. Un argomento, dunque, privo di ogni specificità, che non si traduce in una effettiva censura alla motivazione impugnata. 5.2. Ancora sul punto, poi, il ricorso contesta che la sentenza non si sarebbe confrontata con l'ordinanza emessa nel procedimento n. 17692/17, che aveva accolto l'eccezione sollevata dalla difesa. Anche questa censura, tuttavia, non può essere accolta, in quanto trascura del tutto - senza alcuna effettiva verifica - la motivazione redatta al riguardo dalla Corte di appello, che ha aderito al principio secondo cui le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - iure proprio - nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio. (Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, Bonanno, Rv. 269349: in applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la legittimazione del W.W.F. a costituirsi parte civile e, conseguentemente, a ricorrere per cassazione ai fini civili, in un giudizio concernente il reato di lottizzazione abusiva, realizzato attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione). 6. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura, infatti, si sviluppa su inammissibili binari di merito, richiamando le ragioni per le quali il Liccardi sarebbe stato autorizzato a rimuovere temporaneamente i sigilli, ed evidenziando che questi sarebbero stati posti per impedire soltanto un'attività commerciale, non l'alterazione di luoghi o per assicurare la conservazione di un bene. 6.1. La stessa doglianza, peraltro, non si misura con la sentenza in oggetto, che ha evidenziato che il ricorrente era stato sorpreso mentre stava lavorando alla riparazione di autovetture, circondato da arnesi a ciò deputati, e dunque non si era limitato a regolarizzare l'attività di carrozziere e a ricondurla ad un esercizio secundum legem, come invece si legge nell'impugnazione. 7. L'affermazione di responsabilità, dunque, deve essere confermata.8. Il ricorso, infine, non merita accoglimento neppure quanto all'ultimo motivo, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione. 8.1. Premesso che il Tribunale aveva applicato un aumento complessivo pari a tre mesi di reclusione (oltre la multa) per 5 ipotesi contravvenzionali (2+3), la Corte di appello, dopo averne dichiarate due estinte per prescrizione, ha disposto per le residue un incremento sanzionatorio pari a due mesi di reclusione (oltre la multa); ebbene, l'accoglimento del motivo richiederebbe l'accertamento di un dato non conosciuto, e che dunque il ricorso non menziona, ossia che già il Tribunale, nell'applicare la misura complessiva di incremento ai sensi dell'articolo 81 cpv. cod. pen., avesse individuato per le tre contravvenzioni residue del 4/12/2017 una sanzione singolarmente diversa e più bassa di quella poi applicata dalla Corte di Appello. La conclusione richiesta con il ricorso, dunque, non può trovare alcun accoglimento, anche in considerazione della varietà delle contravvenzioni interessate nei vari capi ed ai diversi regimi sanzionatori, che impediscono di formulare ipotesi sul calcolo seguito dal primo Giudice, e non esplicitato in sentenza. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle