CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47451/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine all'intervenuto integrale ristoro dei danni patiti in favore della p.o. (atto a poter incidere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza, senza l'indicazione ci vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per giustificare il trattamento sanzionatorio contestato; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]