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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11806/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 10/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di istigazione alla corruzione e di ricettazione di gasolio.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui contestati e in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 6 sulla serietà e potenzialità corruttiva dell'offerta, considerata anche l'apertura dell'imputato ad intavolare una trattativa con i militari, pag. 7 sulla prova della provenienza illecita del gasolio desunta dall'istruttoria dibattimentale nonché sull'adeguatezza della pena alla gravità della vicenda, per il quacetivo di gasolio trasportato e per il carattere organizzato del trasporto); 14a con il terzo motivo si denunciava la violazione dell'articolo 149 delle norme di attuazione in relazione alle modalità di acquisizione della prova dichiarativa nel corso del dibattimento di primo grado:si tratta anche in questo caso di una doglianza che reitera quelle proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con il percorso argomentativo offerto dalla Corte d'appello.Sul punto correttamente la Corte territoriale rilevava che l'inutilizzabilità non può derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova /é che l'articolo 149 costituisce una norma regolamentare non collegata ad alcuna sanzione sul piano processuale., punte 4snche l'ultimo motivo relativo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità - cui si è conformata la Corte territoriale - secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "'pena congrua", ''pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 10/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di istigazione alla corruzione e di ricettazione di gasolio. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunziano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui contestati e in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 6 sulla serietà e potenzialità corruttiva dell'offerta, considerata anche l'apertura dell'imputato ad intavolare una trattativa con i militari, pag. 7 sulla prova della provenienza illecita del gasolio desunta dall'istruttoria dibattimentale nonché sull'adeguatezza della pena alla gravità della vicenda, per il quacetivo di gasolio trasportato e per il carattere organizzato del trasporto); 14a con il terzo motivo si denunciava la violazione dell'articolo 149 delle norme di attuazione in relazione alle modalità di acquisizione della prova dichiarativa nel corso del dibattimento di primo grado:si tratta anche in questo caso di una doglianza che reitera quelle proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con il percorso argomentativo offerto dalla Corte d'appello.Sul punto correttamente la Corte territoriale rilevava che l'inutilizzabilità non può derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova /é che l'articolo 149 costituisce una norma regolamentare non collegata ad alcuna sanzione sul piano processuale., punte 4snche l'ultimo motivo relativo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità - cui si è conformata la Corte territoriale - secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "'pena congrua", ''pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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