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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06550/2022

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a seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 18.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo toscano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Peluso lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in materia di recidiva e prescrizione: richiamata la decisione impugnata che aveva escluso la intervenuta prescrizione del reato per essere stata ritenuta ed applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., segnala che l'art. 157 cod. pen. è stato modificato con la legge 5.12.2005 n. 251 mentre il fatto ascritto all'imputato era stato commesso in data certamente antecedente alla sua entrata in vigore, non potendosi applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta sfavorevole attesa la natura sostanziale dell'istituto; rileva, ancora, come sia ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deduca, quale unico motivo, la intervenuta prescrizione del reato maturata in data antecedente la sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata;

3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione per un episodio giudicato riconducibile nella ipotesi prevista nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.; aveva inoltre riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti stimate equivalenti alla contestata (e ritenuta) recidiva.

2. A tal proposito va in primo luogo rilevato l'errore in cui era incorso il Tribunale, puntualmente colto dalla Corte di Appello che ha difatti osservato che "... in pratica il Tribunale ha applicato le due circostanze attenuanti (ché tale è anche quella prevista dall'art. 648/2 C.P.) come prevalenti e non già equivalenti, dal momento che ha comminato una pena di quattro mesi ed Euro 200 di multa laddove la pena minima per la ricettazione è quella di anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa".

La Corte territoriale ha sottolineato che "... la motivazione è stata scritta come se l'art. 648/2 C.P. prevedesse una fattispecie autonoma, il che non è, ma al di là del dato formale è chiaro che il risultato pratico è stato esattamente quello di dare prevalenza alle circostanze attenuanti come si chiede con l'atto di appello ...".

La considerazione è assolutamente corretta essendo pacifico che quella contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. con le concorrenti circostanze aggravanti tra cui, anche, la recidiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 17/12/2013, PG in proc.

Cacciaglia, Rv. 258479; conf., Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675, secondo cui l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere considerata nell'ambito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99 cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione).

3. E' inoltre pacifico che i fatti risalgono, come da contestazione, al periodo compreso tra il 16 ed il 18.2.2004 ovvero nella vigenza della disciplina della prescrizione antecedente l'intervento operato dalla legge 251 del 2005 in vigore dal dicembre di quell'anno.

4. Si rende perciò necessario stabilire, tra le diverse discipline in materia di prescrizione succedutesi nel tempo, quale sia quella applicabile al caso di specie essendo appena il caso di ribadire che l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo tenendo conto, anche, della possibilità di operare il giudizio di valenza e del suo esito (cfr., così, ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176 che ha riaffermato tale principio in materia di norme sugli stupefacenti spiegando che, in relazione alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, per le droghe pesanti risulta di maggior favore la precedente disciplina, laddove la circostanza attenuante di cui al citato comma quinto sia stata giudicata prevalente rispetto ad una circostanza ad effetto speciale che comporti un aumento di pena in misura superiore alla metà come la recidiva reiterata aggravata di cui all'art. 99, comma quarto, secondo periodo, cod. pen.; conf., Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 17/11/2016, A., Rv. 268805).

5. Alla luce di tali premesse deve allora concludersi nel senso che - nel caso di specie - la disciplina più favorevole sia quella antecedente l'intervento del 2005 che, come è noto, ha inciso sul testo dell'art. 157 ai commi 2 e 3 cod. pen.: il comma 2, infatti, stabiliva in precedenza che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"; il comma 3 che "nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69 cod. pen.".

La normativa previgente collegava perciò la determinazione del tempo utile a determinare la prescrizione anche all'esito finale del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno ed era per tale ragione, con riguardo al caso di specie, ben più favorevole rispetto a quella sopravvenuta consentendo di tener conto della pena stabilita per la fattispecie "attenuata" di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. cui si era pervenuti - come ha correttamente segnalato la Corte di Appello - all'esito del giudizio di valenza anche rispetto alla pur ritenuta recidiva che, diversamente da quanto sarebbe stato previsto dalla disciplina del 2005, e come ogni altra circostanza inerente la persona del colpevole, era "bilanciabile" con diretto ed immediato riflesso sulla individuazione del tempo necessario a perfezionare la prescrizione (cfr., sul punto, da ultimo, Sez.

U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262).

6. Dovendosi perciò applicare il regime normativo antecedente la legge 251 del 2005, e considerata la pena per la fattispecie "attenuata" della ricettazione di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., si deve concludere nel senso che il reato era prescritto già al momento della adozione della sentenza di appello in quanto il termine massimo, di quindici anni, era interamente decorso il 4.2.2019.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 18.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo toscano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Peluso lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in materia di recidiva e prescrizione: richiamata la decisione impugnata che aveva escluso la intervenuta prescrizione del reato per essere stata ritenuta ed applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., segnala che l'art. 157 cod. pen. è stato modificato con la legge 5.12.2005 n. 251 mentre il fatto ascritto all'imputato era stato commesso in data certamente antecedente alla sua entrata in vigore, non potendosi applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta sfavorevole attesa la natura sostanziale dell'istituto; rileva, ancora, come sia ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deduca, quale unico motivo, la intervenuta prescrizione del reato maturata in data antecedente la sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione per un episodio giudicato riconducibile nella ipotesi prevista nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.; aveva inoltre riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti stimate equivalenti alla contestata (e ritenuta) recidiva. 2. A tal proposito va in primo luogo rilevato l'errore in cui era incorso il Tribunale, puntualmente colto dalla Corte di Appello che ha difatti osservato che "... in pratica il Tribunale ha applicato le due circostanze attenuanti (ché tale è anche quella prevista dall'art. 648/2 C.P.) come prevalenti e non già equivalenti, dal momento che ha comminato una pena di quattro mesi ed Euro 200 di multa laddove la pena minima per la ricettazione è quella di anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa". La Corte territoriale ha sottolineato che "... la motivazione è stata scritta come se l'art. 648/2 C.P. prevedesse una fattispecie autonoma, il che non è, ma al di là del dato formale è chiaro che il risultato pratico è stato esattamente quello di dare prevalenza alle circostanze attenuanti come si chiede con l'atto di appello ...". La considerazione è assolutamente corretta essendo pacifico che quella contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. con le concorrenti circostanze aggravanti tra cui, anche, la recidiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 17/12/2013, PG in proc. Cacciaglia, Rv. 258479; conf., Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675, secondo cui l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere considerata nell'ambito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99 cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione). 3. E' inoltre pacifico che i fatti risalgono, come da contestazione, al periodo compreso tra il 16 ed il 18.2.2004 ovvero nella vigenza della disciplina della prescrizione antecedente l'intervento operato dalla legge 251 del 2005 in vigore dal dicembre di quell'anno. 4. Si rende perciò necessario stabilire, tra le diverse discipline in materia di prescrizione succedutesi nel tempo, quale sia quella applicabile al caso di specie essendo appena il caso di ribadire che l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo tenendo conto, anche, della possibilità di operare il giudizio di valenza e del suo esito (cfr., così, ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176 che ha riaffermato tale principio in materia di norme sugli stupefacenti spiegando che, in relazione alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, per le droghe pesanti risulta di maggior favore la precedente disciplina, laddove la circostanza attenuante di cui al citato comma quinto sia stata giudicata prevalente rispetto ad una circostanza ad effetto speciale che comporti un aumento di pena in misura superiore alla metà come la recidiva reiterata aggravata di cui all'art. 99, comma quarto, secondo periodo, cod. pen.; conf., Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 17/11/2016, A., Rv. 268805). 5. Alla luce di tali premesse deve allora concludersi nel senso che - nel caso di specie - la disciplina più favorevole sia quella antecedente l'intervento del 2005 che, come è noto, ha inciso sul testo dell'art. 157 ai commi 2 e 3 cod. pen.: il comma 2, infatti, stabiliva in precedenza che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"; il comma 3 che "nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69 cod. pen.". La normativa previgente collegava perciò la determinazione del tempo utile a determinare la prescrizione anche all'esito finale del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno ed era per tale ragione, con riguardo al caso di specie, ben più favorevole rispetto a quella sopravvenuta consentendo di tener conto della pena stabilita per la fattispecie "attenuata" di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. cui si era pervenuti - come ha correttamente segnalato la Corte di Appello - all'esito del giudizio di valenza anche rispetto alla pur ritenuta recidiva che, diversamente da quanto sarebbe stato previsto dalla disciplina del 2005, e come ogni altra circostanza inerente la persona del colpevole, era "bilanciabile" con diretto ed immediato riflesso sulla individuazione del tempo necessario a perfezionare la prescrizione (cfr., sul punto, da ultimo, Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262). 6. Dovendosi perciò applicare il regime normativo antecedente la legge 251 del 2005, e considerata la pena per la fattispecie "attenuata" della ricettazione di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., si deve concludere nel senso che il reato era prescritto già al momento della adozione della sentenza di appello in quanto il termine massimo, di quindici anni, era interamente decorso il 4.2.2019. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
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