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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 14991/2022

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ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta edifende, ope legis;[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocatoNumero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigentepro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLORELLA FRASCONA';- controricorrenti -avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 21/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. con sentenza 21 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primogrado, di reiezione delle sue domande di accertamento della prescrizionedell’avviso di addebito 368 2012 0001086985, di decadenza degli avvisidi addebito 368 2017 0019512927, 368 2017 0020968878 e 368 20160027943701 e di illegittimità, nullità, inesistenza o comunque di omessanotificazione di ulteriori cartelle di pagamento e avvisi di addebito, conil conseguente annullamento dell’intero debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eInail, posto in riscossione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione(AdER);Ric. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/20222. riconosciuta la validità della rappresentanza processuale di AdER daparte di un avvocato del libero foro, la Corte territoriale ha negato lafondatezza del disconoscimento dal ricorrente delle fotocopie prodottedelle relate di notifica e degli avvisi notificati in assenza delle modalitàprescritte per legge; ha accertato la regolare notificazione (il 28 marzo2012 a mezzo del servizio postale) dell’avviso di addebito 368 20120001086985, l’inesistenza del diritto di agire per la prescrizione delcredito dell’[OSCURATO:PERSONA], che non aveva esercitato alcuna azione diretta alpagamento del credito in assenza di atti esecutivi; infine, l’interruzionedel termine di prescrizione per effetto del riconoscimento di debitoconseguente alla richiesta di rateizzazione del debito;3. con atto notificato il 26 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria aisensi dell’art. 380bis c.p.c., cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AdER condistinti controricorsi.CONSIDERATO CHE1. in via di premessa, deve essere ritenuta la tempestività del ricorso(notificato a mezzo PEC il 26 ottobre 2020, cadente di lunedì),infondatamente eccepita dall’[OSCURATO:PERSONA] (a pg. 5 del controricorso), in quantonotificato nel termine semestrale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e tenutoconto della sospensione dei termini processuali a norma degli artt. 83d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 e 36 d.l. 23/2020 conv. conmod. in l. 40/2020, dalla pubblicazione della sentenza (il 21 febbraio2020);2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c.,214, 215, 216 c.p.c. e vizio motivo in relazione alle stesse norme, per iltempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sullecartoline di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito e laRic. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditori(primo e secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivodisconoscimento (terzo motivo);3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione,sono infondati;4. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge,implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si trattapiuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudicedi merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sottol'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);4.1. in particolare, ciò in riferimento alla negazione di un rituale nétempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito e delle lororelate di notifica con relative sottoscrizioni, non compiuto in modochiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità diprova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 17 febbraio 2015, n.3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794):come congruamente argomentato, in esatta applicazione dei suenunciatiprincipi di diritto (dal penultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 4 dellasentenza), dalla Corte d’appello e accertato dal Tribunale (come espostoal primo capoverso di pg. 2 della sentenza);4.2. il dedotto vizio di omesso esame è poi inammissibile, a normadell’art 348ter, ult. comma c.p.c., per la ricorrenza di una cd.

“doppiaconforme” (in assenza di indicazione delle ragioni di fatto a base delleRic. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della lorodiversità: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n.20994); peraltro, esso neppure ha ad oggetto un “fatto storico” (Cass.s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì un procedimento, quale è ildisconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali,implicante una valutazione giuridica;4.3. al di là del difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, primocomma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione, in parte quad’interesse, della sentenza del Tribunale per la denunciata omessapronuncia in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni degli avvisidi ricevimento (al primo capoverso di pg. 21 del ricorso), perconformazione della censura al principio anche nell’ipotesi di denunciadi error in procedendo (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 8 gennaio2020, n. 134), essa neppure sussiste, avendo invece la Corte territorialereso una pronuncia di implicito rigetto, contenuta nella reiezione di tuttele domande di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass.6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718);5. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lg.546/1992, per il proprio interesse, attraverso l’impugnazione del ruolo,all’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria degli entisiccome prescritta, erroneamente disattesa, avendo egli avutoconoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, di cuiha eccepito l’omessa notificazione, soltanto attraverso la consegnadell’estratto del ruolo (quarto motivo);6. esso è inammissibile;7. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primocomma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n.18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n.18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) del presupposto a base dellaRic. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022ritenuta carenza d’interesse, consistente nella accertata regolarenotificazione dell’avviso di addebito (al quinto capoverso di pg. 4 dellasentenza), rimasta acquisita in conseguenza della ravvisata infondatezzadei precedenti motivi scrutinati, con la conseguente irrilevanza, per dettagenericità, delle argomentazioni svolte;8. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2944c.c., per inidoneità, erroneamente negata, della domanda di rateizzazionedel debito contributivo all’interruzione della prescrizione, in quanto nonintegrante suo riconoscimento (quinto motivo);9. esso è infondato;10. la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta daldebitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessiall'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamentinormativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimentodi debito, come tale interruttivo della prescrizione (Cass. 26 aprile 2017,n. 10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall’art. 1,comma 2ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in l. 176/1998); sicché, essointegra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontàdi disconoscere la pretesa del creditore, essendo rimessa al giudice dimerito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità,se (come nel caso di specie, seppur succintamente, all’ultimo capoversodi pg. 4 della sentenza) congruamente motivata (Cass. 12 febbraio 2010,n. 3371; Cass. 22 maggio 2014, n. 11350; Cass. 27 marzo 2017, n. 7820);11. il ricorrente deduce infine la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunciasull’eccezione di nullità della notificazione delle due cartelle dipagamento [OSCURATO:PERSONA] trascritte per stralcio, a norma dell’art. 140 c.p.c. (cd.Ric. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022irreperibilità relativa), in assenza di produzione degli avvisi diricevimento delle relative raccomandate informative (sesto motivo);12. esso è inammissibile;13. anche questo motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366,primo comma n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizionedegli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con lasentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202;Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354), per la suainconferenza: nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine al rilievo dellaCorte territoriale di decadenza, ritenuta dal Tribunale a norma dell’art.617 c.p.c., a riguardo di ogni questione relativa alla rituale notificazionedelle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (come riportatonell’esposizione dal quinto al settimo alinea del primo capoverso di pg.2 della sentenza), con inconfigurabilità a fortiori della denunciataomissione di pronuncia;14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spesedi giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio delcontributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presuppostiprocessuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre2019, n. 23535).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favoredelle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida perciascuna in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ric. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022Il Presidente(dott. [OSCURATO:PERSONA])Ric. 2020 n. 28021 sez.

ML - ud. 08-03-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta edifende, ope legis;[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocatoNumero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigentepro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLORELLA FRASCONA';- controricorrenti -avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 21/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. con sentenza 21 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primogrado, di reiezione delle sue domande di accertamento della prescrizionedell’avviso di addebito 368 2012 0001086985, di decadenza degli avvisidi addebito 368 2017 0019512927, 368 2017 0020968878 e 368 20160027943701 e di illegittimità, nullità, inesistenza o comunque di omessanotificazione di ulteriori cartelle di pagamento e avvisi di addebito, conil conseguente annullamento dell’intero debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eInail, posto in riscossione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione(AdER);Ric. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/20222. riconosciuta la validità della rappresentanza processuale di AdER daparte di un avvocato del libero foro, la Corte territoriale ha negato lafondatezza del disconoscimento dal ricorrente delle fotocopie prodottedelle relate di notifica e degli avvisi notificati in assenza delle modalitàprescritte per legge; ha accertato la regolare notificazione (il 28 marzo2012 a mezzo del servizio postale) dell’avviso di addebito 368 20120001086985, l’inesistenza del diritto di agire per la prescrizione delcredito dell’[OSCURATO:PERSONA], che non aveva esercitato alcuna azione diretta alpagamento del credito in assenza di atti esecutivi; infine, l’interruzionedel termine di prescrizione per effetto del riconoscimento di debitoconseguente alla richiesta di rateizzazione del debito;3. con atto notificato il 26 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria aisensi dell’art. 380bis c.p.c., cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AdER condistinti controricorsi.CONSIDERATO CHE1. in via di premessa, deve essere ritenuta la tempestività del ricorso(notificato a mezzo PEC il 26 ottobre 2020, cadente di lunedì),infondatamente eccepita dall’[OSCURATO:PERSONA] (a pg. 5 del controricorso), in quantonotificato nel termine semestrale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e tenutoconto della sospensione dei termini processuali a norma degli artt. 83d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 e 36 d.l. 23/2020 conv. conmod. in l. 40/2020, dalla pubblicazione della sentenza (il 21 febbraio2020);2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c.,214, 215, 216 c.p.c. e vizio motivo in relazione alle stesse norme, per iltempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sullecartoline di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito e laRic. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditori(primo e secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivodisconoscimento (terzo motivo);3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione,sono infondati;4. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge,implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si trattapiuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudicedi merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sottol'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);4.1. in particolare, ciò in riferimento alla negazione di un rituale nétempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito e delle lororelate di notifica con relative sottoscrizioni, non compiuto in modochiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità diprova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 17 febbraio 2015, n.3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794):come congruamente argomentato, in esatta applicazione dei suenunciatiprincipi di diritto (dal penultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 4 dellasentenza), dalla Corte d’appello e accertato dal Tribunale (come espostoal primo capoverso di pg. 2 della sentenza);4.2. il dedotto vizio di omesso esame è poi inammissibile, a normadell’art 348ter, ult. comma c.p.c., per la ricorrenza di una cd. “doppiaconforme” (in assenza di indicazione delle ragioni di fatto a base delleRic. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della lorodiversità: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n.20994); peraltro, esso neppure ha ad oggetto un “fatto storico” (Cass.s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì un procedimento, quale è ildisconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali,implicante una valutazione giuridica;4.3. al di là del difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, primocomma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione, in parte quad’interesse, della sentenza del Tribunale per la denunciata omessapronuncia in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni degli avvisidi ricevimento (al primo capoverso di pg. 21 del ricorso), perconformazione della censura al principio anche nell’ipotesi di denunciadi error in procedendo (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 8 gennaio2020, n. 134), essa neppure sussiste, avendo invece la Corte territorialereso una pronuncia di implicito rigetto, contenuta nella reiezione di tuttele domande di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass.6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718);5. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lg.546/1992, per il proprio interesse, attraverso l’impugnazione del ruolo,all’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria degli entisiccome prescritta, erroneamente disattesa, avendo egli avutoconoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, di cuiha eccepito l’omessa notificazione, soltanto attraverso la consegnadell’estratto del ruolo (quarto motivo);6. esso è inammissibile;7. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primocomma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n.18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n.18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) del presupposto a base dellaRic. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022ritenuta carenza d’interesse, consistente nella accertata regolarenotificazione dell’avviso di addebito (al quinto capoverso di pg. 4 dellasentenza), rimasta acquisita in conseguenza della ravvisata infondatezzadei precedenti motivi scrutinati, con la conseguente irrilevanza, per dettagenericità, delle argomentazioni svolte;8. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2944c.c., per inidoneità, erroneamente negata, della domanda di rateizzazionedel debito contributivo all’interruzione della prescrizione, in quanto nonintegrante suo riconoscimento (quinto motivo);9. esso è infondato;10. la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta daldebitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessiall'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamentinormativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimentodi debito, come tale interruttivo della prescrizione (Cass. 26 aprile 2017,n. 10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall’art. 1,comma 2ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in l. 176/1998); sicché, essointegra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontàdi disconoscere la pretesa del creditore, essendo rimessa al giudice dimerito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità,se (come nel caso di specie, seppur succintamente, all’ultimo capoversodi pg. 4 della sentenza) congruamente motivata (Cass. 12 febbraio 2010,n. 3371; Cass. 22 maggio 2014, n. 11350; Cass. 27 marzo 2017, n. 7820);11. il ricorrente deduce infine la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunciasull’eccezione di nullità della notificazione delle due cartelle dipagamento [OSCURATO:PERSONA] trascritte per stralcio, a norma dell’art. 140 c.p.c. (cd.Ric. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022irreperibilità relativa), in assenza di produzione degli avvisi diricevimento delle relative raccomandate informative (sesto motivo);12. esso è inammissibile;13. anche questo motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366,primo comma n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizionedegli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con lasentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, inrelazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202;Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354), per la suainconferenza: nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine al rilievo dellaCorte territoriale di decadenza, ritenuta dal Tribunale a norma dell’art.617 c.p.c., a riguardo di ogni questione relativa alla rituale notificazionedelle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (come riportatonell’esposizione dal quinto al settimo alinea del primo capoverso di pg.2 della sentenza), con inconfigurabilità a fortiori della denunciataomissione di pronuncia;14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spesedi giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio delcontributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presuppostiprocessuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre2019, n. 23535). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favoredelle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida perciascuna in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ric. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 28021/2020Numero sezionale 2584/2022Numero di raccolta generale 14991/2022Data pubblicazione 11/05/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022Il Presidente(dott. [OSCURATO:PERSONA])Ric. 2020 n. 28021 sez. ML - ud. 08-03-2022
Sentenza Cassazione n. 14991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris