CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Imperia, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai fatti di detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, di sostanza stupefacente, detenzione di armi da guerra e ricettazione - la pena finale di anni 5 di reclusione ed Euro 4.000 di multa con la condanna al pagamento delle spese processuali e la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; con la sentenza di "patteggiamento" è stata inoltre disposta la confisca ed ordinata la distruzione dello stupefacente e dell'altro materiale in giudiziale sequestro nonché la distruzione delle armi tramite la competente direzione di artiglieria; da ultimo, è stata ordinata la confisca della somma di Euro 47.500 nonché degli orologi, anelli, bracciale e quant'altro con la restituzione in favore del Mandarano dei telefoni cellulari e delle relative schede SIM; 2. ricorre per cassazione il difensore del Mandarano lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione: segnala che la sentenza non specifica i passaggi logici attraverso i quali la pena concordata dalle parti è stata giudicata congrua e adeguata al caso di specie e, in ogni caso, la ragione per cui essa non era stata contenuta nei minimi edittali di legge; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla confisca facoltativa del profitto del reato: premesso che l'accordo processuale non aveva avuto ad oggetto la confisca e, perciò, ribadita la ammissibilità del ricorso sul punto, segnala come nel caso di specie il GIP non abbia motivato sulle ragioni per le quali la somma in sequestro avrebbe dovuto qualificarsi come profitto del reato omettendo di confrontarsi con le allegazioni difensive riportate nella istanza di dissequestro che era stata autonomamente presentata ma su cui il giudice ha provveduto direttamente con la sentenza; sottolinea come la somma sequestrata fosse frutto delle rimesse della sorella e dei prelievi eseguiti sui conti della madre e del fratello, conviventi, ed accantonata dal ricorrente in vista della esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento in cui abitava con costoro; analogamente rileva per quanto concerne la confisca degli orologi e degli anelli. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 n primo motivo è incentrato su una censura preclusa in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). 3.2 Quanto al secondo motivo, è noto che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, per l'appunto, Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). Se non ché, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il GIP ha motivato in maniera assolutamente puntuale sottolineando che il denaro in contanti (oltre agli anelli ed agli orologi) risultava custodito insieme alle armi ed allo stupefacente e, in particolare, ha argomentato in maniera specifica e puntuale sulla impossibilità di condividere le considerazioni difensive sulla sua origine e provenienza; ha evidenziato, in particolare, che non vi era prova della coincidenza tra le somme sequestrate ed i bonifici di [OSCURATO:PERSONA] laddove i prelievi di denaro contante erano ascrivibili al fratello del ricorrente e non a costui. Il ricorso è allora assolutamente generico nella misura in cui ha del tutto trascurato la motivazione del Tribunale omettendo di confrontarsi criticamente con le considerazioni poste a fondamento della decisione e di cui non ha tenuto conto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore‘ [OSCURATO:PERSONA] CiOnfrocca [OSCURATO:PERSONA]