CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 12/03/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 17/04/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, primo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 cod. pen.), è manifestamente infondato in ragione del ruolo assunto nella vicenda estorsiva dall'imputato, che aveva ricevuto personalmente il denaro dalla vittima, considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01) e, comunque, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i