CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'assise d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di assise di appello di Napoli,decidendo in sede di rinvio da questa Corte, in riforma della sentenza della Cortedi assise di Napoli dell’8 marzo 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoPaolo, ha escluso la circostanza aggravante della recidiva e l’aggravante di cuiall’art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. e confermato la condannadell’imputato alla pena dell’ergastolo, in quanto ritenuto responsabile del reato diomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], compiuto con premeditazione e conl’aggravante di avere agito con metodo mafioso e per agevolare il clancamorristico di appartenenza, oltre che dei reati di detenzione e porto illegalidelle due armi comuni da sparo impiegate nel relativo agguato.1.1. La sentenza di primo grado aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] dei reati ascritti, uniti in continuazione, esclusa l'aggravante deimotivi abietti, ritenuta invece la contestata recidiva, e, con sentenza in data 8marzo 2021, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamentodiurno per la durata di un anno.Secondo la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, l’omicidio era statodeciso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al vertice del clan camorristicoAmato-Pagano; la vittima era soggetto affiliato alla medesima compaginecriminale che ne aveva deciso l‘uccisione, nonché referente di essa, sulterritorio di Melito di Napoli, nel settore degli stupefacenti; la sua eliminazioneera stata decisa a causa dell'atteggiamento indisciplinato mostrato neiconfronti dei capi cosca, per non essersi attenuta alle istruzioni date da questiultimi nella gestione degli affari illeciti, oltre che per il timore che, in caso diarresto, potesse decidere di collaborare con la giustizia.Il giudizio di condanna era stato fondato sulla chiamata in correità diCarmine [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri ricavabili dalle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno2022, aveva respinto il gravame dell'imputato e confermato la decisione diprimo grado, riportandovisi in punto di idoneità e concludenza probatoria deicontributi dichiarativi resi dai collaboratori di giustizia escussi, ritenendolaadeguatamente motivata in ordine alla attendibilità e convergenza delledichiarazioni acquisite.1.3. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale del 28novembre 2023, n. 11189, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoliritenendo che il giudice di appello aveva effettuato «un acritico recepimentodelle valutazioni e conclusioni cui era pervenuto il primo decisore» senzariesaminare «in concreto, anche solo per dimostrarne, se del caso,l'infondatezza, i profili di criticità che gli specifici motivi di appello avevanoevidenziato» relativamente all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delledichiarazioni, nonché «in ordine all'effettivo grado di convergenza dellechiamate su punti non propriamente marginali del narrato (luogo diconsumazione, modalità omicida, movente)». Un ulteriore profilo di censura èstato espresso in ordine alla «congruenza della ricostruzione a quel narratosottostante con gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici condotti supersone e luoghi, oggetto di ulteriori e pertinenti censure» (pagg-7-8).1.4. La Corte di rinvio, con la sentenza impugnata, dopo aver espunto dalmateriale probatorio utilizzabile le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], inquanto ritenute inattendibili e connotate da irriducibili aporie narrative, haconfermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato attribuendo rilievocentrale alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il qualeaveva ammesso di avere dato mandato omicidiario al ricorrente insieme aMario [OSCURATO:PERSONA] - ritenendole riscontrate dalle dichiarazioni rese da altricollaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione con atto afirma del suo difensore articolato in più motivi.2.1. Con un primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, peressere stato il giudizio di attendibilità volto ad apprezzare “il nucleo essenzialedelle dichiarazioni” senza considerare le gravi incongruenze delle stesse.Deduce che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],in ordine alla fase esecutiva, costituiscono dichiarazioni de relato e che peresse non sussistono validi riscontri.In particolare, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nonapporterebbero alcun contributo.Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incoerenti inragione di un contrasto fra le due versioni rese nel corso degli interrogatori del15 maggio e dell'1 ottobre 2013, relativamente all'individuazione dei soggettipresenti presso l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (da cui la vittima el’imputato si sarebbero allontanati poco prima dell’esecuzione dell’omicidio)nonché relativamente al fatto che, nel primo interrogatorio, il dichiaranteaveva riferito di non avere domandato nulla dell'omicidio per paura di essere asua volta ucciso mentre, nel corso del secondo interrogatorio, aveva riferito diavere quasi ricevuto la “confidenza” dell’imputato in merito all'omicidio;inoltre, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la vittima si trovavapresso l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],prima di allontanarsi con l’imputato a bordo di una [OSCURATO:PERSONA]; FabioVitagliano, invece, aveva indicato una diversa base di partenza dell’imputato edella vittima, individuandola nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] e non delTubelli), ed aveva riferito che l’imputato e la vittima avevano utilizzato unavettura diversa per allontanarsi verso il luogo dell’esecuzione, ovvero la FiatCroma dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; soltanto [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato la presenzadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti che avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] fino“all'ingresso dell'asse mediano”; ancora [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che, subitodopo l'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] si era rifugiato presso la sua abitazione“per 4-5 giorni” mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere incontratol'imputato presso la sua stessa abitazione: la motivazione resa dalla Corte dirinvio, nel ritenere convergenti le due versioni, sarebbe illogica in quantofondata su una mera ipotesi, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] possa avere parlato conVitagliano, prima di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente almovente, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito della volontà di [OSCURATO:PERSONA] e di MirkoRomano di uccidere lo stesso dichiarante e [OSCURATO:PERSONA],aggiungendo che, solo successivamente, a seguito di un chiarimento e inconsiderazione del rischio di una possibile collaborazione con la giustizia daparte del [OSCURATO:PERSONA], era stata decisa l’eliminazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vitaglianoaveva, invece, fatto riferimento ad un contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e MirkoRomano, tuttavia smentito dagli atti.Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebberostate erroneamente valutate come elemento di riscontro pur essendodichiarazioni de relato di terzo grado, da fonte ignota, ed in contrasto con ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].La difesa deduce, inoltre, la mancanza di controlli sul territorio eseguitisulla persona dell'imputato; che l'esame autoptico ha evidenziato che il corpodella vittima si trovava sul luogo del delitto già prima della mezzanotte del 2dicembre 2012 mentre i collaboratori di giustizia avevano fatto riferimento adiversi orari, a cavallo tra la mezzanotte e le ore quattro del mattino del 3dicembre; la strada dove era stato rinvenuto il corpo della vittima eratrafficata e, in un orario precedente alla mezzanotte, sarebbe stato visto esegnalato; [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento a due armi calibro 38mentre la vittima era stata attinta da colpi di arma da fuoco provenienti daarmi di calibro diverso.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione, inquanto anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbedesumibile alcun elemento idoneo a fornire la prova sul se e quando sarebbeinsorta una voluntas necandi.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenella massima estensione ed in misura prevalente rispetto alla contestataaggravante.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato. Preliminarmente occorre ricordare che la provasugli elementi che fondano la responsabilità di un individuo nell'ambito di unafattispecie pluripersonale può essere data dalle dichiarazioni di un correo.La chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillareche la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa eda sola sufficiente (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).Si deve aggiungere poi che gli «altri elementi» utili per confermarnel'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, allasola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. Così,perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-accusatoria de relatopossono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, siapure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi»connaturati alla situazione.Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, AquilinaRv. 255143 - 01) hanno illustrato i presupposti sistematici e gli snodiargomentativi che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, edin particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni di collaboratori affermandoche la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dallafonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, aifini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamatedi analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risultipositivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascundichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base aicriteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b)siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, perinferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla secondaconfidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devonoriscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione acircostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza dellechiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intesefraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loroderivazione da fonti di informazione diverse.Inoltre, oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione(comma 1 dell'art. 187 cod. proc. pen.). L'oggetto diretto, minimo edindispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio daglielementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli,secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma1, cod. proc. pen.).Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando nonconsiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante,ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato,fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo delreato contestato (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393 – 01; Sez. 2,n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 – 01; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001,Chiofalo e altri, Rv. 219889). Dunque, la chiamata in correità o in reità nonpuò di per sé sola costituire prova piena della responsabilità e necessità diriscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio,sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendoquindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome,sicché la conoscenza del fatto da provare non sia stata appresa dalla fonte cheoccorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante,dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dellostesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore diuna prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbealcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e nonsulla chiamata di correità (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso e altri, Rv.235800; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607).Questa Corte ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il"nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzatonon già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo elimitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì inrapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella suainterezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impiantonarrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati (Sez. 1, n. 17370del 12/09/2023, dep.2024, Rv. 286327 – 01; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020,dep. 2021, Rv. 280741 – 01; Sez. 6 -n. 47108 del 08/10/2019, cit;). Analogocriterio merita di essere adottato nella valutazione della prova oralerappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologichediscrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nellarielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile cheparticolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero,addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte almomento della originaria percezione sensoriale. Invero, l'esigenza diconvergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti dadiversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quartodell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra ledichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che questeultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettandoinvece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto inmotivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione inragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti.1.1. Nella fattispecie in esame, le censure difensive appaiono generiche inquanto incentrate su profili di discordanza, fra le dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia escussi nel procedimento e posti a fondamento delgiudizio di responsabilità penale dell’imputato, non decisivi, tuttavia, rispetto alcontributo narrativo complessivo reso. La sentenza impugnata ha condiviso lavalutazione di attendibilità degli apporti forniti da ciascuno dei collaboratori digiustizia, ai quali ha dedicato ampio spazio, non limitandosi a constatarel'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, ma incentrando lapropria analisi partendo dalla personalità dei dichiaranti, evidenziando lespecificità dei singoli racconti, procedendo ad un’analisi comparata rispetto alledichiarazioni di altri collaboratori e sottolineando che l’apporto collaborativo diciascuno di essi, frutto di una cognizione diretta limitata a specifici aspetti dellavicenda in esame, costituisce elemento di riscontro rispetto alla narrazione edichiarazione in correità resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], reo confesso di avereconferito mandato omicidiario all’imputato ricorrente.In particolare, la sentenza rescissoria ha evidenziato che le dichiarazioni diCarmine [OSCURATO:PERSONA], di rilievo centrale nella piattaforma probatoria delprocedimento, rappresentano fonti dichiarative dirette, nella parte in cui ildichiarante ha ammesso di avere dato incarico all'imputato affinché portasse acompimento il piano omicidiario insieme a [OSCURATO:PERSONA] e tale Mustafà,ponendosi, invece, come dichiarazioni de relato solo nella parte in cui ilcollaboratore ha riferito in ordine alle modalità esecutive dell’omicidio, rivelateglidal medesimo imputato. A tale proposito, il collaboratore ha riferito di averesaputo direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] che questi aveva attinto la vittima con plurimicolpi di arma da fuoco, mentre viaggiavano insieme in auto lungo la stradastatale “asse mediano”, e che i colpi definitivi erano stati inferti quando ilRomano aveva tentato di mettersi in salvo fuggendo a piedi. La Corte di rinvio,peraltro, ha sottolineato che le dichiarazioni del collaboratore sono state, altresì,poste al centro della condanna del medesimo [OSCURATO:PERSONA], e del coimputato [OSCURATO:PERSONA],per l'omicidio in esame, giusta sentenza ( definitiva) della Corte di assise diappello di Napoli, del 27 maggio 2021, con cui è stata ritenuta l'attendibilitàdel dichiarante in quanto portatore di un rilevante bagaglio di conoscenze diretteoltre che dichiarante de relato da una fonte particolarmente autorevole perchécostituita da colui che aveva portato ad esecuzione il delitto, ” suo fedelissimo”.La medesima sentenza ha, altresì, evidenziato che anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] confessato di avere commissionato l'omicidio così avvalorandol'attendibilità del suo accusatore (pagina 14).1.2. Nella ricostruzione resa dalla sentenza rescissoria, inoltre, la narrazionedel [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta riscontrata anche da altri apporti collaborativi oltreche da elementi esterni, rappresentati dal luogo di rinvenimento del cadaveredella vittima, compatibile con le modalità di esecuzione dell'agguato nei terminiriferiti al mandante dall’esecutore oltre che dall'orario del delitto.La dichiarazione concernente l’utilizzo di due armi dello stesso calibro – incontrasto con le risultanze degli accertamenti balistici che hanno evidenziatol’utilizzo di due armi aventi calibro diverso, una calibro 38 special ed unacalibro 9, è stata ricondotta ad un cattivo ricordo del dichiarante non idoneo,tuttavia, ad inficiare la pregnanza del dato costituito dalla indicazionedell'utilizzo di due armi pure a fronte della unicità dello sparatore (pag.17).Quanto ai riscontri costituiti da altre fonti collaborative, la Corte di rinvioha motivato in ordine alla convergenza fra le dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale hariferito circa la genesi dell'omicidio, il movente, i mandanti ed il ruolo inconcreto svolto dall'imputato. Con motivazione immune da vizi, la Corteterritoriale ha evidenziato che tale collaboratore ha ricollegato con precisionel'odierno imputato alla fase esecutiva del delitto, delineandolo nella genesi,nella causale e nell'individuazione dei mandanti in termini corrispondenti, “inciò riscontrando-quanto al nucleo essenziale della vicenda e alle relativeresponsabilità-il dettagliato resoconto offerto dal [OSCURATO:PERSONA]” (pag.20);inoltre, è stato sottolineato che la fonte di conoscenza dell’ [OSCURATO:PERSONA] è lo stessoimputato il quale gli aveva confidato quali fossero state le ragioni dell'omicidio“collegate a dissapori con i vertici di cui il [OSCURATO:PERSONA] parlava male” (pag.19),sottolineando, a giustificazione della conoscenza riversata dal dichiarante,l'esistenza di rapporti fra il gruppo criminale della “Vinella”, capeggiato dalfratello del dichiarante, ed il gruppo degli Amato-Pagano, nel cui contestoassociativo deve essere ricondotto l'omicidio. La doglianza difensiva espressasulla sostanziale inutilità dell'apporto dichiarativo fornito dal collaboratorerisulta incentrata su una valutazione di merito e, in ogni caso, non supportatada alcuna forza logica, non potendo evidentemente la mancanza di dettagliescludere che la dichiarazione possa essere comunque utilizzata al fine diriscontro.1.3. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FabioVitagliano, la sentenza impugnata, dopo avere evidenziato che il collaboratoreera stato responsabile della “piazza” di vendita di stupefacenti di Melito, “incomproprietà” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in quanto tale, portatore diuna conoscenza qualificata, ha esaminato il contributo narrativo reso daldichiarante ritenendolo idoneo a costituire valido riscontro rispetto alledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, ha evidenziato che il Vitaliano hariscontrato il narrato del [OSCURATO:PERSONA] indicando [OSCURATO:PERSONA] quale ultimapersona che fu vista allontanarsi con il [OSCURATO:PERSONA] la sera del delitto, per comeriferitogli dal Siciliano; il medesimo, inoltre, ha riferito di avere ricevuto unasostanziale confessione da parte dell'imputato, il quale poco dopo l'omicidioaveva ammesso le proprie responsabilità (“quello che dovevo fare l’ho fatto”),in occasione di un incontro avvenuto la mattina successiva al delitto (pag.42).Con motivazione lineare ed immune da vizi logici, le divergenze segnalatedalla difesa, riproposte con i motivi di ricorso, sono state ritenuterappresentare difformità fisiologiche essendo i due collaboranti “depositari di unsapere eterogeneo, diversamente modulato in ragione dei differenti ruoli checiascuno di essi aveva rivestito all'interno dei clan” (pag.22) e conseguentianche al diverso vissuto esperienziale avuto da ciascuno dei dichiaranti.In particolare, le discrasie tra le dichiarazioni dei due collaboratori, inrelazione al tipo di autovettura utilizzata dall'imputato per accompagnare lavittima verso il luogo dell’uccisione ed al luogo individuato come base dipartenza dei medesimi verso il luogo di esecuzione, sono state ritenute nonidonee ad intaccare la ricostruzione degli eventi, nel loro nucleo essenziale,essendosi dato, piuttosto, risalto al fatto che i due collaboratori di giustiziahanno entrambi riferito che la vittima fu attratta in un tranello e che, mentreviaggiava a bordo di un'autovettura in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], fu uccisa nellanotte fra il due e il 3 dicembre 2012. Le divergenze segnalate dalla difesa qualiprofili di insanabile contrasto, secondo la motivazione dei giudici di rinvio cheappare immune da illogicità, hanno trovato la loro giustificazionenell'autonomia dei patrimoni conoscitivi riversati dai due collaboratori, frutto diun diverso vissuto esperienziale rispetto ai fatti narrati, e sono state ritenuteprive della capacità di attingere il cuore delle propalazioni in quanto relative “aprofili del tutto marginali della vicenda per cui è processo; esse noninterferiscono sul thema probandum e risultano, in definitiva, inidonee acompromettere l'attendibilità soggettiva dal collaboratore di giustizia e adinvalidare la convergenza dal molteplice su cui si fonda la piattaformaaccusatoria” (pag.27)La Corte di rinvio ha, altresì, reso una motivazione esaustiva e logicarispetto alla ulteriore doglianza difensiva, riproposta con il ricorso, sulla dedottaincoerenza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in ragione di talunedivergenze sussistenti fra le dichiarazioni rese nel corso di due precedentiinterrogatori: nel primo interrogatorio, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, qualche giornodopo l'omicidio, ha incontrato il [OSCURATO:PERSONA] che aveva un atteggiamento strano “diquando aveva ucciso il cinese” oltre ad avere accanto” una bottiglia di whisky”(pag.32); nel successivo interrogatorio, il racconto risulta arricchito di ulterioridettagli, in quanto il dichiarante ha affermato che lo stesso imputato avrebbeaffermato “quello che dovevo fare l'ho fatto” aggiungendo che la bottiglia diwhisky era quasi vuota in quanto utilizzata dall'imputato per eliminare residuidella polvere da sparo (pag.33). La Corte territoriale, con motivazione congrua,ha escluso una progressione accusatoria nel contenuto delle dichiarazioniritenendo che i dettagli ulteriori descrittivi, forniti in occasione del secondointerrogatorio, abbiano costituito una naturale specificazione di quelli inprecedenza forniti e, sotto tale profilo. le doglianze difensive appaiono volte adottenere una inammissibile rivisitazione dell'esito valutativo della prova.Anche le ulteriori doglianze difensive, relative al presunto contrasto fra ledichiarazioni dei due collaboratori in ordine agli spostamenti successiviall'omicidio da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e legate al fatto che il collaboratore Vitaliano hadichiarato di avere incontrato il [OSCURATO:PERSONA] a casa del medesimo mentre ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere ospitato per 4-5 giornipresso la sua abitazione il medesimo ricorrente dopo l'omicidio), non riescono adisarticolare la tenuta logica della motivazione resa dalla sentenza impugnatache ha ritenuto compatibili le due versioni, anche considerata la mancataindicazione di precise coordinate temporali da parte dei due collaboratoririspetto agli spostamenti dell'imputato.1.4. Relativamente alle ulteriori censure concernenti le dichiarazioni resedal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che la stessa Corte territorialeammette che la deposizione del collaboratore ”è dominata da estrema cauteladichiarativa “ (pag.36), fatta eccezione per la questione concernentel'indicazione dell'esecutore materiale del delitto individuato con certezzanell'imputato, ritenendo di scarso rilievo i profili di dissonanza individuati dalladifesa e concernenti l'individuazione nominativa dalle persone presenti inlocalità “[OSCURATO:PERSONA]” nelle ore immediatamente precedenti al delitto, oltreche la presenza sul luogo dell'agguato di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi diquestione estranea al thema decidendi e considerati i profili dubitativi espressidal medesimo dichiarante.Piuttosto è stato evidenziato che il suddetto collaboratore ha riferito che ladecisione di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] era stata adottata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iltimore che la vittima, nell'ipotesi di un eventuale suo arresto, avrebbe potutocollaborare con la giustizia, e che a sparare era stato certamente FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tali profili, decisivi, la Corte ha ritenuto di potereutilizzare le dichiarazioni del collaboratore quali ulteriori elementi di riscontro,considerato l'inserimento organico del collaboratore nel medesimo clancamorristico Amato-Pagano, nel cui ambito erano inseriti tutti i protagonistidella vicenda, sottolineando il vaglio positivo di attendibilità ricevuto dallavittima in numerosi altri procedimenti.1.5. Le doglianze difensive non si confrontano con il tenore dellamotivazione, limitandosi a dedurre profili di illogicità e a prospettare che leconoscenze riversate dal dichiarante siano frutto dell'amplificazione dicommenti effettuati all'interno del clan, prescindendo, tuttavia, da una letturacoordinata di tutti gli elementi dichiarativi acquisiti.Del tutto sterili risultano, inoltre, le considerazioni espresse rispetto alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato ritenuto inattendibiledalla Corte territoriale.Analogamente le ulteriori doglianze espresse sulla mancanza di controlli sulterritorio eseguiti sulla persona all'imputato, sulle presunte divergenze tra irisultati degli esami autoptici che avrebbero attestato l'esecuzione dell'omicidiogià prima della mezzanotte del 2 dicembre 2012 e le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia che avrebbero, invece, collocato i fatti a cavallo tra lamezzanotte e le quattro del mattino del giorno 3 dicembre, come purerelativamente all'utilizzo di due armi di calibro diverso, non si confrontano conla motivazione della sentenza impugnata.Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza impugnata appareesaustiva, in quanto frutto di una valutazione unitaria e completa di tutti glielementi dichiarativi acquisiti, e legata ad una indicazione analitica delle ragionidi inattendibilità e irrilevanza di ciascuna fonte narrativa, effettuata tenutoconto delle coordinate stabilite da questa Corte (Sez. U, n. 2804 del29/11/2012, cit.).La Corte di rinvio ha reso conto del percorso motivazionale seguito, inmodo esaustivo e privo di salti logici, muovendosi nel solco segnato da questaCorte, attraverso la sentenza rescindente, evitando di ripercorrere gli stessierrori.Il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito non consentitoin sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementiprobatori acquisiti: la motivazione della sentenza impugnata non è carente eneppure illogica e il denunciato vizio di motivazione è manifestamenteinfondato in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tramotivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione.Il ricorso per cassazione deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti dellavalutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, èestranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Rv. 207944 – 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260–01; Sez. U,n.47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01). Nella fattispecie in esame, lamotivazione appare del tutto esaustiva e priva di smagliature logiche e non èconfigurabile alcun vizio di manifesta illogicità, ricorrente solo nel caso in cui visia «una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso disillogismo, e le conseguenze che se ne traggono», né una motivazionecontraddittoria, ravvisabile solo «quando non siano conciliabili tra loro leconsiderazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complessodi fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva dellasentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano dideterminare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti adesiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.» (Sez. 5 , n.19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 – 01).2. È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa contesta la mancanzadi prova in ordine agli elementi costitutivi della circostanza aggravante dellapremeditazione.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la circostanzaaggravante della premeditazione postula un elemento di natura cronologica, daindividuare in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza delproposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderatariflessione circa l'opportunità del recesso, e in altro elemento di naturaideologica, identificato nella ferma risoluzione criminosa, perdurante senzasoluzione di continuità nell'animo dell'agente, fino alla commissione del crimine(Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01).La valutazione sulla durata del proposito è rimessa alla valutazione delgiudice in quanto l’individuazione di un intervallo di tempo apprezzabile, fral'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso, non può essere rigidamentequantificata in via generale e astratta (Sez. 1, n. 37825del 29/04/2022, Rv. 283512 – 01; Sez. 1, n. 574 del 9 luglio 2019, dep 2020,R., Rv. 278492 – 01).Quello che interessa verificare è che tale lasso risulti sufficiente a farriflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motiviinibitori su quelli a delinquere, per modo che egli — avendo avuto il tempoadeguato a permettergli di attivare la controspinta inibitoria della pulsionecriminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso diquesta concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale,mantenendolo fermo senza soluzione di continuità — si sia reso responsabile,con tale comportamento, di un fatto più riprovevole e, quindi, più grave.2.1. La sentenza impugnata si è allineata ai richiamati principiinterpretativi rendendo conto, in modo puntuale e specifico, della sussistenzadegli elementi costitutivi della circostanza aggravante in esame sulla basedi significativi indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del pianoomicidiario e della ferma volontà di portarlo a termine. A tale proposito sonostate richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] eVitagliano, i quali hanno concordemente riferito della fase deliberativa che hapreceduto l'esecuzione dell'omicidio e del momento in cui fu soppesatal'opportunità di procedere alla soppressione del [OSCURATO:PERSONA] che minava la stabilitàdel gruppo; [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha fatto riferimento anche ad un originariopiano secondo cui il medesimo imputato avrebbe dovuto uccidere [OSCURATO:PERSONA] inun appartamento messo a disposizione nello stesso dichiarante e, solo inseguito, si optò per la diversa soluzione di un tranello alla vittima, che avrebbedovuto essere attratta con la falsa promessa di un incontro con il capo clan,[OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali elementi i giudici di rinvio hanno ritenuto provatala circostanza aggravante della premeditazione, evidenziando che lasoppressione della vittima è stata frutto di una preventiva deliberazioneomicidiaria, di una fase organizzativa e della predisposizione di mezzi, in unben preciso contesto operativo, accompagnata dalla predisposizione di “unostratagemma per adescare la vittima” (pag.45). Con motivazione logica edineccepibile la sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che anche l'imputato harealizzato di essere stato chiamato a cooperare ad un'azione premeditatacondividendola e facendola propria.La motivazione risulta logica, aderente alla lettura delle evidenze acquisite,e le doglianze difensive, generiche, non idonee ad evidenziare profili di criticitànel percorso logico motivazionale seguito dai giudici di merito.3. È inammissibile il terzo motivo con cui la difesa si duole del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata,consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui nel motivare il diniegodella concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudiceprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superatida tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); ditalché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totaleassenza di elementi positivamente valutabili e le determinazioni del giudice dimerito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondatesu valutazioni discrezionali, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette damotivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014,Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv.249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv.229768).I giudici del rinvio hanno evidenziato, quali elementi ostativi allaconcessione delle invocate circostanze attenuanti, le efferate modalità diesecuzione desunte dall'essere stata la vittima attratta in un tranello eraggiunta da una pluralità di colpi di arma da fuoco, esplosi in rapidasuccessione, oltre che dalla riprovevolezza della causale, in quanto”riconducibile all'intendimento punitivo maturato contro un affiliato ritenuto nonpiù affidabile” (pag.49). Hanno altresì sottolineato che i precedenti penalidesumibili dal certificato del casellario giudiziale, relativi a condanne per i reatidi associazione mafiosa di associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti e di omicidio, delineano un giudizio negativo sulla personalitàdell'imputato, sottolineando, altresì, che l'esecuzione dell'omicidio da partedell'imputato costituisce espressione di una incondizionata adesione delmedesimo alle logiche di intimidazione propria della consorteria camorristica diappartenenza. Hanno, altresì, aggiunto a tali considerazioni la mancanza dielementi positivi indicativi di una volontà di ravvedimento o di un ancheminimo spirito collaborativo. A fronte di tale precisa motivazione, frutto di unalettura aderente al coacervo degli elementi probatori acquisiti, le doglianzedifensive si muovono su un piano sterile ed astratto e appaiono disarticolaterispetto alle ragioni del rigetto enunciate con ineccepibile motivazione daigiudici di rinvio. Consegue l’inammissibilità del motivo.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]