CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Como con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Como il 16 febbraio 2017. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. Il ricorrente sostiene che, avendo pronunciato sentenza il 17 marzo 2022, più di cinque anni dopo i fatti, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 5. Dall'esame degli atti emerge che il corso della prescrizione è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020 n.27) perché l'udienza del 13 marzo 2020, che era stata fissata per l'esame dei testimoni, è stata rinviata a causa dell'emergenza pandemica al 12 maggio 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Il termine di prescrizione, dunque, non è maturato il 16 febbraio 2022, ma (tenendo conto della data in cui era fissata l'udienza e non dell'intero termine di sessantaquattro giorni nei quali la sospensione era consentita) il 16 aprile 2022, data successiva a quella del 17 marzo 2022 nella quale è stata pronunciata la sentenza di appello. 6. Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Con9gliere estensore n Il Presidente/l Lucia „' ./ignale e' 9i '5a o