Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25076/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 14022 /20 22 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 5123/14/2021 depositata i n data 27 / 0 5 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: termine per l’appello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di irrogazione dellesanzioni relativo ad Iva per l’anno 1999, preceduto da PVC della GdF; -la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; la società contribuente non si costituiva nel giudiziodi appello; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha ritenuto tardiva l’impugnazionedell’Ufficio, in quanto proposta oltre il termine di mesi seidal deposito della sentenza impugnata; -ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con at to affidato aun solo motivo; la contribuente è rimasta intimata anche in questa sededi Legittimità; Consideratoche: -l’unico mezzo di impugnazione dedotto si incentra sulla violazione e falsaapplicazione degli artt. 51 e 38 2.c del d.

Lgs. n. 4546 del 1992, dell’art.327 c.p.c., degli artt. 46 c. 17 e 58 c. 1 della legge n. 69 del 2009 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello del contribuente in quanto– a fronte del deposito della sen tenza di primo grado avvenuto indata 7 gennaio 2014 – lo stesso è stato proposto con invio a mezzo PEC del 19 febbraio 2015, quindi oltre il termine di mesi 6 ex lege previsto, con ciò erroneamente applicando la disposizione del 2009 modificativadei term ini di impugnazione; -il motivo è fondato; -invero, il ricorso in primo grado risulta – come si evince non solo dalla narrazionedella circostanza di fatto riproposta in ricorso , ma anche dai fascicolidi merito, consultati d al Collegio – esser stato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 depositatopresso la CTP in data 1 4 giugno 2005; è chiaro quindi che il presentegiudizio è stato incardinato prima del 4 luglio 2009; - pertanto , trova applicazione alla presente fattispecie il termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. vigente ratione temporiscome peraltro la CTR espressamente riconosce in motivazione insede di esegesi della disposizione di cui all’art. 4 6 c. 17 della L. n. 60del 2009 ( pag. 3 penultimo periodo della se ntenza impugnata) ; - a dispetto di tale interpretazione, corretta, la CTR ha nel concreto invece (inspiegabilmente) fatto applicazione alla presente vicenda processuale del termine semestrale e ha quindi commesso errore di diritto; -alla luce di ciò , in accoglimento del ricorso , l a sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto delprincipio sopra illustrato p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14022 /20 22 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 5123/14/2021 depositata i n data 27 / 0 5 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: termine per l’appello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di irrogazione dellesanzioni relativo ad Iva per l’anno 1999, preceduto da PVC della GdF; -la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; la società contribuente non si costituiva nel giudiziodi appello; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha ritenuto tardiva l’impugnazionedell’Ufficio, in quanto proposta oltre il termine di mesi seidal deposito della sentenza impugnata; -ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con at to affidato aun solo motivo; la contribuente è rimasta intimata anche in questa sededi Legittimità; Consideratoche: -l’unico mezzo di impugnazione dedotto si incentra sulla violazione e falsaapplicazione degli artt. 51 e 38 2.c del d. Lgs. n. 4546 del 1992, dell’art.327 c.p.c., degli artt. 46 c. 17 e 58 c. 1 della legge n. 69 del 2009 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello del contribuente in quanto– a fronte del deposito della sen tenza di primo grado avvenuto indata 7 gennaio 2014 – lo stesso è stato proposto con invio a mezzo PEC del 19 febbraio 2015, quindi oltre il termine di mesi 6 ex lege previsto, con ciò erroneamente applicando la disposizione del 2009 modificativadei term ini di impugnazione; -il motivo è fondato; -invero, il ricorso in primo grado risulta – come si evince non solo dalla narrazionedella circostanza di fatto riproposta in ricorso , ma anche dai fascicolidi merito, consultati d al Collegio – esser stato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 depositatopresso la CTP in data 1 4 giugno 2005; è chiaro quindi che il presentegiudizio è stato incardinato prima del 4 luglio 2009; - pertanto , trova applicazione alla presente fattispecie il termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. vigente ratione temporiscome peraltro la CTR espressamente riconosce in motivazione insede di esegesi della disposizione di cui all’art. 4 6 c. 17 della L. n. 60del 2009 ( pag. 3 penultimo periodo della se ntenza impugnata) ; - a dispetto di tale interpretazione, corretta, la CTR ha nel concreto invece (inspiegabilmente) fatto applicazione alla presente vicenda processuale del termine semestrale e ha quindi commesso errore di diritto; -alla luce di ciò , in accoglimento del ricorso , l a sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto delprincipio sopra illustrato p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 25076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris