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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che: 1) quanto alla dedotta provocazione che avrebbe dato causa alla condotta violenta, ha smentito il dato sulla base di quanto affermato dall'altro operante e dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali da cui emergeva che i pubblici ufficiali erano stati costretti ad effettuare la perquisizione e l'identificazione del ricorrente nei locali della caserma, così escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; 2) quanto alla dedotta intellegibilità del certificato medico redatto dai sanitari che lo stesso fosse invece ben comprensibile; osservato che inammissibile risulta la genericamente invocata applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché la Corte di appello ha apprezzato la non scarsa offensività del fatto (pag. 5, secondo periodo, seppure resa per differente fine), sia perché non dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che: 1) quanto alla dedotta provocazione che avrebbe dato causa alla condotta violenta, ha smentito il dato sulla base di quanto affermato dall'altro operante e dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali da cui emergeva che i pubblici ufficiali erano stati costretti ad effettuare la perquisizione e l'identificazione del ricorrente nei locali della caserma, così escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; 2) quanto alla dedotta intellegibilità del certificato medico redatto dai sanitari che lo stesso fosse invece ben comprensibile; osservato che inammissibile risulta la genericamente invocata applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché la Corte di appello ha apprezzato la non scarsa offensività del fatto (pag. 5, secondo periodo, seppure resa per differente fine), sia perché non dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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