CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
filippi come da procure speciali in atti,domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrenticontroLiquidazione del Patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore-intimato-avverso il provvedimento del Tribunale di Siena reso nel procedimentoR.G. n. 1873/2014, datato 09/05/2025 e depositato il 12/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23947/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 20182/2026Data pubblicazione 16/06/20261. — Con il provvedimento indicato in epigrafe la Giudice designata delTribunale di Siena ha rigettato l’istanza, denominata “Ricorso inopposizione alla vendita” e depositata in data 1.4.2025 da [OSCURATO:PERSONA],dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale titolare dell'omonimaAzienda Agricola – e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale titolaredella impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” – nell’ambito dellaprocedura di Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e s. l. n. 3/2012aperta su istanza dei primi due, con richiesta di: a) dichiarare nullo e/oinefficace e/o revocare l’avviso di vendita dei lotti 2) e 3); b) in subordine,sospendere la vendita dei lotti 2) e 3) del Castello di Tocchi e rinnovare laCTU relativa a detti lotti.1.1. — In particolare, la Giudice designata ha rilevato:i) di essersi già pronunciata più volte su ricorsi di analogo tenore;ii) di aver disposto l’allegazione agli atti del programma di liquidazione(comunicato alla debitrice e ai creditori ai sensi dell’art. 14-novies l.3/2012), dando atto che nulla osta all’esecuzione degli atti conformi e,dunque, alla pubblicazione degli avvisi di vendita oggetto di istanza(peraltro pubblicati in data 9.1.2025, mentre l’istanza è stata presentatasoltanto a ridosso della data del 3.4.2025 prevista per la vendita);ii) che la procedura di vendita dei beni oggetto di istanza ha avutocorretto svolgimento;iii) che non sono emersi, né con riferimento alle precedenti procedure divendita, né con riferimento alla procedura di vendita conclusasi in data3.4.2025 (con aggiudicazione del lotto n. 2), elementi idonei a far ritenerela sussistenza di gravi e giustificati motivi per la sospensione degli atti diesecuzione del programma di liquidazione;iv) che, a fronte delle perizie effettuate e della procedura correttamenteposta in essere dal Liquidatore, nonché dei precedenti provvedimenti indell’immobile sono oltremodo generiche;Numero registro generale 23947/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 20182/2026Data pubblicazione 16/06/2026v) che si è già pronunciata in merito alla asserita appartenenza a terzi ditaluni beni mobili (v. decreto del 1.1.2025), affermando che non risultanoessere state ritualmente proposte domande di restituzione o di rivendicadei beni acquisiti all’attivo della procedura e che pertanto anchel’opposizione irritualmente articolata dal soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA],non può trovare accoglimento;vi) che si è già pronunciata, con decreto del 7.8.2024, anche sul fatto chel’occupazione dei beni immobili da parte dei debitori sino all’aggiudicazioneprovvisoria non è ostativa all’espletamento delle procedure di vendita,invitando e ammonendo – nella medesima sede – i debitori a collaborarein modo leale e corretto nel corso della procedura, al fine di dare corsoalla liquidazione del patrimonio, peraltro aperta su loro richiesta;vii) che lo stato di occupazione dell’immobile da parte di terzi senza titolo– non ostativo alla vendita dell’immobile - è stato correttamenterappresentato sia nel programma di liquidazione, sia negli avvisi di venditarelativi al lotto n. 3).2. — Il suddetto provvedimento è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due sempre in proprio e nellaqualità di titolari delle imprese sopra indicate, con ricorso straordinario percassazione affidato ad un unico motivo, notificato in data 7.11.2025 alLiquidatore della procedura, [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE3. — Con il motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, pernon essere mai stato comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] l'elenco dello statopassivo, nonostante sia asseritamente titolare dei beni compresinell'arredamento del lotto 3) del “Castello di Tocchi”, in quanto costituentil'attrezzatura dell'azienda “[OSCURATO:PERSONA]”.Premettono i ricorrenti che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7,Cost. sarebbe ammissibile perché «la mancata revoca e dichiarazione diNumero registro generale 23947/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 20182/2026Data pubblicazione 16/06/2026nullità o inefficacia dell'ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei lotti n. 2) en. 3) richiesta con il ricorso depositato il 1.4.2025, e la conseguentemancata sospensione dela procedura di Liquidazione, presenta i caratteridella decisorietà e definitività in quanto in data 26.6.2025 si sonoaggiudicati anche i lotti n. 2) e 3) per cui il decreto del 9.5.2025 che siimpugna ha deciso in maniera definitiva sui diritti soggettivi dei ricorrenti,non essendo prevista la facoltà di depositare ulteriori ricorsi».4. — Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento difetta delpresupposto della definitività, necessario ai fini della proponibilità delricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,non essendo stato impugnato con reclamo ex art. 739 c.p.c.4.1. — Invero, questa Corte ha chiarito che, in tema di liquidazione delpatrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e s. della l. n. 3 del 2012, ilrito camerale di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quantocompatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazionedel passivo – in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto,rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies,comma 3 della stessa legge – ma anche alla fase di liquidazione delpatrimonio ai sensi del successivo art. 14-novies l. cit., nel corso del cuisvolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo exart. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principigenerali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilitàdelle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgonoaltresì la tutela dell'aggiudicatario (Cass. n. 29918 del 2025).4.2. — E’ stato parimenti chiarito che una delle componenti checoncorre in modo significativo all’efficienza delle vendite giudiziarie èrappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario, poiché la partecipazione adun’asta giudiziaria sarà tanto più “appetibile”, quanto minori siano leincertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell’aggiudicazione; difatti, laprospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira di regola un più elevatonumero di partecipanti all’asta, e ciò favorisce, a sua volta, una piùincisiva competitività nella gara, traducendosi in una maggiore possibilitàNumero registro generale 23947/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 20182/2026Data pubblicazione 16/06/2026di ricavare un prezzo di aggiudicazione più elevato, a fronte di una minordurata complessiva della procedura (Cass. n. 27111 del 2025).4.3. — Pertanto, nel caso di specie sarebbe stato onere degli attualiricorrenti proporre reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., entro il termineperentorio di 10 giorni ivi previsto, avverso il provvedimento adottatodalla Giudice designata nella procedura di liquidazione R.G. n. 1873/2014.E non v’è dubbio che – per il parallelismo su cui riposano le esigenze dicelerità e sicurezza delle vendite, sia in forma individuale che in sedeconcorsuale – la mancata proposizione del reclamo in sede concorsuale(analogamente al ricorso ex art. 617 c.p.c. nelle esecuzioni forzate)determina il consolidamento del provvedimento adottato dal giudice,anche a tutela delle esigenze di certezza che assistono la posizione diaspettativa giuridica in capo all’aggiudicatario.4.4. — Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. non può,quindi, essere strumentalmente piegato al fine di sopperire ad unainiziativa impugnatoria non debitamente coltivata, né tanto meno al fine dirimettere in termini la parte nel proporre una forma di reclamo che erainvece onere del medesimo instaurare tempestivamente.5. — Va infine solo osservato che il ricorso, come proposto, non siconfronta nemmeno con la motivazione del provvedimento impugnato,che sostanzialmente si limita a riportare il contenuto della decisione giàassunta (con decreto del 1.1.2025) su precedente, analoga, istanza dellestesse parti. E comunque non è dato comprendere come la mancatacomunicazione dello stato passivo della procedura al figlio del debitorepossa rendere invalida l’aggiudicazione di un immobile rientrantepacificamente nell’attivo della stessa, posto che lo strumento di tuteladato al soggetto che si ritenga proprietario di beni mobili ricompresi nellamassa attiva è costituito dalla domanda di rivendicazione degli stessi.6. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.Numero registro generale 23947/2025Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 20182/2026Data pubblicazione 16/06/20267. — Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti in solido,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura previstaper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMassimo Ferro