CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del GIP TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza con motivazione contestuale emessa il 3 dicembre 2020, il Tribunale di Urbino, giudicando [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 5;s. cod. proc. pen., la pena, come ridotta per il rito, di anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa oltre alla confisca e alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed alla confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale ha considerato che dagli atti acquisiti non fossero emersi elementi tali da consentire l'emissione della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e che la qualificazione giuridica dei vari reati risultasse corretta, previa riqualificazione del reato di cui al capo 2) nell'ipotesi di cui al comma 1, al pari del calcolo della pena, riportato nella sua articolazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi di ricorso. Con il primo censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché nel ritenere la non applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 129 cod.proc.pen. non forniva al riguardo un'adeguata motivazione. Con il secondo censura la sentenza ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. 309/1990, 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. e 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. perché nel disporre la confisca della somma di denaro in sequestro non forniva al riguardo un'adeguata motivazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 2 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'imougnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che l'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» e convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 disponeva, al primo comma, che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 cod. proc. pen., per determinati reati, tra i quali è compreso quello previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/90, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte, o alla propria attività economica (escludendo peraltro espressamente tale possibilità con riferimento alla fattispecie di cui al comma 5 del menzionato art. 73, d.P.R. 309/90). Successivamente, con il decreto legislativo 10 marzo 2018, n. 21 le disposizioni contenute nel menzionato art. 12-sexies sono state trasfuse nell'art. 240-bis cod. pen. e, per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deve ora farsi riferimento all'art. 85-bis del medesimo decreto (introdotto dall'art. 6, comma 5 del d.lgs. 21\2018) ove pure è stabili':o che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis dei codice penale". Il giudice del merito, nell'impugnata sentenza di applicazione della pena, ha disposto la confisca del denaro fornendo una motivazione adeguata circa l'applicazione dell'art. 85 bis d.p.r. 309/90 "in ragione della sproporzione tra la somma rinvenuta, di Euro 500,00 e l'assenza di prova di un reddito lecito percepito dall'imputato". Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2