CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelLserrttrt le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 15 gennaio 2021 aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta al suddetto in data 6 maggio 2020, per violazione degli artt. 77, primo comma, n.9, e 16 Reg. esec. e, in particolare, per avere lo stesso salutato un detenuto non appartenente al medesimo gruppo di socialità. 2. Avverso tale ordinanza Cammarata ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 38, 39, 69, sesto comma, lett. a) I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 77 Reg. esec., con riferimento all'art. 41-bis ord. pen. Rileva il difensore che , caso in esame, non si rinvengono elementi tali da far ritenere che, con il saluto rivolto da Cammarata ad altro detenuto, il suddetto abbia voluto criptare una comunicazione di tipo fraudolento e che del tutto apodittiche sono le conclusioni cui è giunto al riguardo il Tribunale di sorveglianza di Milano. Conclusioni, altresì, ri spregio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero saluto tra detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato e non appartenenti al medesimo gruppo di socialità non costituisce di per sé un valido presupposto per l'esercizio della potestà disciplinare. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione degli artt. 38, secondo comma, ord. pen., 81 Reg. esec., 3 I. n. 241 del 1990, 24, 97, 111 Cost. e vizio di motivazione. Si rileva che, in base al combinato disposto dei suddetti articoli, la motivazione è elemento indefettibile dell'atto sanzionatorio e che, nel caso in esame, il provvedimento sanzionatorio emesso dal Direttore della Casa di reclusione di Milano-Opera si caratterizza per un laconico riferimento "agli episodi avvenuti" e per la presenza di due segni grafici apposti in corrispondenza delle caselle "irrogazione della sanzione" e "ammonizione".Alla luce di tali doglianze il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, senza dubbio assorbente. Giova chiarire che l'art. 41-bis, comma 2 ord. pen. stabilisce che, quando ricorrono "gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica", il Ministro della giustizia può disporre, nei confronti di detenuti o internati per gravi reati in materia di terrorismo o di criminalità organizzata, la sospensione, in tutto o in parte, delle regole del trattamento che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, al fine di impedire i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Sul particolare versante della comunicazione tra ristretti, il comma 2-quater della norma richiamata stabilisce che siano "adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità". La ratio di tale disposizione si individua nella necessità di inibire l'eventuale circolazione di informazioni tali da consentire il proseguimento dell'attività di gestione delle attività criminali dall'interno del carcere. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ogni tipo di interazione può essere ritenuta di natura comunicativa e che per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di saluto di natura neutra (Sez. 1 n. 35215 del 7/10/2020, ricorrente Ministero della giustizia, Rv. 280055 e Sez. 7, ordinanza n.18639 del 24/01/2020, P.g. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279351). Tale orientamento è assolutamente condivisibile in quanto conforme alla consolidata giurisprudenza costituzionale, che impone di contenere i diritti dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen, nei limiti della stretta necessità. 2.0rbene, nel caso in esame, non è stato fatto buon governo dei principi individuati. Rileva, invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano che «anche la mera espressione di saluto, soprattutto nel peculiare contesto del reparto 41-bis ord.pen., ben può assurgere a forma espressiva e comunicativa, veicolando significati o messaggi comprensibili ai soli interlocutori, anche solo per il fatto stesso che il saluto sia rivolto piuttosto che negato». Aggiunge che «nessun rilievo può attribuirsi alla mancata dimostrazione di un effettivo intento fraudolento in capo al Cammarata, atteso che il divieto di saluto, come possibile forma comunicativa vietata, costituisce una ragionevole e concreta anticipazione della valutazione di pericolosità, sia perché non è obiettivamente possibile distinguere i saluti atti a veicolare messaggi o a costruire alleanze da quelli improntati alla mera cortesia sia perché la natura immediata della comunicazione orale non consente - a differenza di quanto avviene per le missive - un efficace intervento preventivo di controllo e censura». 3. Il mancato approfondimento del contesto in cui sarebbe avvenuto il saluto, che ne potrebbe fare individuare la natura strumentale (ad esempio l'inserimento dello stesso nel corso di una specifica conservazione) quale espressione di intento comunicativo e come tale vietata, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra individuati, al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di s