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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33659/2026

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l Tribunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 febbraio 2026 il Tribunale del riesame di Catanzaro,accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 4 novembre 2025, haapplicato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione quotidianaalla polizia giudiziaria a TommasoVallonearanci in relazione al delitto di cui agliartt. 110, 61, primo comma, n. 1, 423 cod. pen., per avere, in concorso con altrapersona non identificata, incendiato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà diSalvatore Romano, fatto commesso a Rossano il 14 giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel riformare il provvedimento reiettivo delladomanda cautelare del primo giudice, fondato sull’assenza di esigenze cautelariconnotate da attualità e concretezza ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., ha inferito un incombente pericolo di reiterazione criminosa specificadalla gravità del reato, commesso in epoca recente, dall’elevatissimo rischioingenerato per l’incolumità pubblica, dalla pervicacia criminale dell’indagato.Nella notte del 14 giugno 2025, in risposta al diniego opposto da SalvatoreRomano, addetto alla sicurezza nella discoteca Aqua di Rossano,all’accesso allocale del Vallonearanci e di un gruppo di giovani in sua compagnia, il ricorrente,coadiuvato da altro soggetto non identificato, appiccava il fuoco all’autovetturadel Romano, parcheggiata all’esterno della discoteca.L’azione criminosa era preceduta da ripetuti transiti dell’indagato, alla guidadel proprio veicolo unitamente al complice, dal sito ove stazionava l’automobilebianco in mano, probabilmente una tanica di liquido infiammabile, e scatenavauna deflagrazione, verosimilmente tramite l’esplosione di un petardo; altropetardo, pochi minuti prima, era stato esploso nelle vicinanze, cagionando lesionia una ragazza che si trovava a passare a piedi.2.

Avverso l’ordinanza TommasoVallonearanci ha proposto ricorso percassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento sullascorta di un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge eapparenza della motivazione sulle esigenze cautelari, in quanto ancorataunicamente alla gravità del fatto, in assenza di ulteriori elementi indicativi diun’inclinazione criminosa dell’indagato, ventenne incensurato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato.2.

Incontestati la ricostruzione dei fatti e il giudizio di gravità indiziaria, conargomentazioni congrue ed esenti da violazioni di legge, il Tribunale di Catanzaroha motivato in ordine all’attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa specifica, inferito dalla pervicacia criminale manifestata dall’indagato inoccasione del delitto, scaturito da un movente del tutto futile e sproporzionato,che ha stimolato l’attuazione di una pronta ritorsione al diniego oppostodall’addetto alla sicurezza della discoteca, preceduta da ripetuti appostamenti percogliere il momento più propizio.La decisione impugnata si conforma all’indicazione giurisprudenziale secondocui«Il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultantedalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente didesumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo direato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, dellaconcreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto lamodalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si èsvolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare unaprognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati»(Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 – 01).Le descritte peculiarità dell’azione sono state logicamente ritenutesintomatiche, a dispetto della prospettata incensuratezza, di spiccatapropensione al crimine e ostinazione nel portare a termine l’azione pericolosa perla pubblica incolumità, mostrando indifferenza al rischio di eventi dannosi inpregiudizio di occasionali passanti o avventori.Legittimamente il Tribunale ha formulato un giudizio cautelare incentrato sulcomplesso di condizioni soggettive e oggettive della recente condotta criminosa,che rendono plausibile, per il ricorrente, il pericolo di recidiva prossimo, offrendouna motivazione effettiva e non apparente, che resiste alle obiezioni difensive.È stato condivisibilmente affermato che «il requisito dell’attualità del pericolodi reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabilericaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolositàpersonale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello incui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della suapersonalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all’accusato,ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vitain assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo larecidiva.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cuisussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata lamisura, seppur non imminente» (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv.268977 - 01).Anche le Sezioni Unite, pur occupandosi solo incidentalmente della questione(Sez.

U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermatoche l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato, lacui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutatarispetto all’altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile daimedesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè dalle specifiche modalità ecircostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato o imputato.In linea con le richiamate indicazioni giurisprudenziali, l’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria è stato correttamente individuato qualerimedio cautelare in grado di assicurare, a fronte di una modesta limitazione allalibertà personale, un controllo in funzione preventiva, che richiami il destinatarioall’osservanza della legge e delle regole del vivere civile, fungendo da deterrenterispetto a recidive criminose e azioni violente suscettibili di riproporsi, per effettodella descritta indole, in situazioni di contrasto o tensione nelle quali il ricorrentepossa venirsi a trovare nelle esperienze della vita quotidiana.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 febbraio 2026 il Tribunale del riesame di Catanzaro,accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 4 novembre 2025, haapplicato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione quotidianaalla polizia giudiziaria a TommasoVallonearanci in relazione al delitto di cui agliartt. 110, 61, primo comma, n. 1, 423 cod. pen., per avere, in concorso con altrapersona non identificata, incendiato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà diSalvatore Romano, fatto commesso a Rossano il 14 giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel riformare il provvedimento reiettivo delladomanda cautelare del primo giudice, fondato sull’assenza di esigenze cautelariconnotate da attualità e concretezza ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., ha inferito un incombente pericolo di reiterazione criminosa specificadalla gravità del reato, commesso in epoca recente, dall’elevatissimo rischioingenerato per l’incolumità pubblica, dalla pervicacia criminale dell’indagato.Nella notte del 14 giugno 2025, in risposta al diniego opposto da SalvatoreRomano, addetto alla sicurezza nella discoteca Aqua di Rossano,all’accesso allocale del Vallonearanci e di un gruppo di giovani in sua compagnia, il ricorrente,coadiuvato da altro soggetto non identificato, appiccava il fuoco all’autovetturadel Romano, parcheggiata all’esterno della discoteca.L’azione criminosa era preceduta da ripetuti transiti dell’indagato, alla guidadel proprio veicolo unitamente al complice, dal sito ove stazionava l’automobilebianco in mano, probabilmente una tanica di liquido infiammabile, e scatenavauna deflagrazione, verosimilmente tramite l’esplosione di un petardo; altropetardo, pochi minuti prima, era stato esploso nelle vicinanze, cagionando lesionia una ragazza che si trovava a passare a piedi.2. Avverso l’ordinanza TommasoVallonearanci ha proposto ricorso percassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento sullascorta di un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge eapparenza della motivazione sulle esigenze cautelari, in quanto ancorataunicamente alla gravità del fatto, in assenza di ulteriori elementi indicativi diun’inclinazione criminosa dell’indagato, ventenne incensurato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Incontestati la ricostruzione dei fatti e il giudizio di gravità indiziaria, conargomentazioni congrue ed esenti da violazioni di legge, il Tribunale di Catanzaroha motivato in ordine all’attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa specifica, inferito dalla pervicacia criminale manifestata dall’indagato inoccasione del delitto, scaturito da un movente del tutto futile e sproporzionato,che ha stimolato l’attuazione di una pronta ritorsione al diniego oppostodall’addetto alla sicurezza della discoteca, preceduta da ripetuti appostamenti percogliere il momento più propizio.La decisione impugnata si conforma all’indicazione giurisprudenziale secondocui«Il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultantedalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente didesumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo direato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, dellaconcreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto lamodalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si èsvolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare unaprognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati»(Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 – 01).Le descritte peculiarità dell’azione sono state logicamente ritenutesintomatiche, a dispetto della prospettata incensuratezza, di spiccatapropensione al crimine e ostinazione nel portare a termine l’azione pericolosa perla pubblica incolumità, mostrando indifferenza al rischio di eventi dannosi inpregiudizio di occasionali passanti o avventori.Legittimamente il Tribunale ha formulato un giudizio cautelare incentrato sulcomplesso di condizioni soggettive e oggettive della recente condotta criminosa,che rendono plausibile, per il ricorrente, il pericolo di recidiva prossimo, offrendouna motivazione effettiva e non apparente, che resiste alle obiezioni difensive.È stato condivisibilmente affermato che «il requisito dell’attualità del pericolodi reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabilericaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolositàpersonale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello incui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della suapersonalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all’accusato,ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vitain assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo larecidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cuisussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata lamisura, seppur non imminente» (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv.268977 - 01).Anche le Sezioni Unite, pur occupandosi solo incidentalmente della questione(Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermatoche l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato, lacui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutatarispetto all’altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile daimedesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè dalle specifiche modalità ecircostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato o imputato.In linea con le richiamate indicazioni giurisprudenziali, l’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria è stato correttamente individuato qualerimedio cautelare in grado di assicurare, a fronte di una modesta limitazione allalibertà personale, un controllo in funzione preventiva, che richiami il destinatarioall’osservanza della legge e delle regole del vivere civile, fungendo da deterrenterispetto a recidive criminose e azioni violente suscettibili di riproporsi, per effettodella descritta indole, in situazioni di contrasto o tensione nelle quali il ricorrentepossa venirsi a trovare nelle esperienze della vita quotidiana.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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