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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06227/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, a fronte dell'istanza proposta dal condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione, così decideva: «Rigetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sopra generalizzato, l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna indicata in epigrafe».

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza.

Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 50

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., lamentando la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l'istanza del 13 dicembre 2023 in via subordinata, volta ad ottenere la concessione di misura alternativa alla detenzione diversa dall'affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

È vero, infatti, che l'ordinanza impugnata, nell'ambito di un'ampia motivazione basata su osservazioni fattuali articolate poste a sostegno del dispositivo di rigetto, indica in alcune espressioni specifiche la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e non richiama in modo esplicito la domanda, avanzata dall'istante in via subordinata, di concessione di altra misura alternativa, ma le valutazioni rese dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda principale sono ampiamente riferibili a qualsiasi misura alternativa alla detenzione carceraria.

L'ordinanza impugnata, infatti, rassegna alcune considerazioni che dimostrano l'insussistenza dei presupposti per qualsiasi misura alternativa, ponendo in evidenza l'assenza di revisione critica, da parte dell'istante, in ordine alle condotte antigiuridiche pregresse; sottolineando che non è consentito «...affermare che, in presenza di ulteriori criticità finanziarie, [OSCURATO:PERSONA] non reitererà comportamenti devianti...»; spiegando che non sono «...ancora oggi ravvisabili elementi tali da poter affermare come un eventuale beneficio penitenziario sarebbe idoneo a contribuire alla rieducazione di [OSCURATO:PERSONA]...».

In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione idonea a giustificare anche il rigetto di qualsiasi domanda subordinata di misure alternative diverse dall'affidamento in prova al servizio sociale.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, a fronte dell'istanza proposta dal condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione, così decideva: «Rigetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sopra generalizzato, l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna indicata in epigrafe». 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., lamentando la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l'istanza del 13 dicembre 2023 in via subordinata, volta ad ottenere la concessione di misura alternativa alla detenzione diversa dall'affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. È vero, infatti, che l'ordinanza impugnata, nell'ambito di un'ampia motivazione basata su osservazioni fattuali articolate poste a sostegno del dispositivo di rigetto, indica in alcune espressioni specifiche la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e non richiama in modo esplicito la domanda, avanzata dall'istante in via subordinata, di concessione di altra misura alternativa, ma le valutazioni rese dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda principale sono ampiamente riferibili a qualsiasi misura alternativa alla detenzione carceraria. L'ordinanza impugnata, infatti, rassegna alcune considerazioni che dimostrano l'insussistenza dei presupposti per qualsiasi misura alternativa, ponendo in evidenza l'assenza di revisione critica, da parte dell'istante, in ordine alle condotte antigiuridiche pregresse; sottolineando che non è consentito «...affermare che, in presenza di ulteriori criticità finanziarie, [OSCURATO:PERSONA] non reitererà comportamenti devianti...»; spiegando che non sono «...ancora oggi ravvisabili elementi tali da poter affermare come un eventuale beneficio penitenziario sarebbe idoneo a contribuire alla rieducazione di [OSCURATO:PERSONA]...». In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione idonea a giustificare anche il rigetto di qualsiasi domanda subordinata di misure alternative diverse dall'affidamento in prova al servizio sociale. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R
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