CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 1982
Cassazione n. 09702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ESPULSO) nato il 21/03/1982 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste il 7 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato, con cui il Tribunale di Trieste il 12 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso 1'8 aprile 2017, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (due anni di reclusione e 800,00 euro di multa), invece, ritenuta la recidiva e stimata la stessa, insieme alla già riconosciuta aggravante, equivalente alle generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena (un anno e quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa); con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria e/o manifestamente illogica in merito all'iter argomentativo relativo alla qualificazione del fatto e alla attribuibilità dello stesso all'imputato e non già ad altri. Ricostruita quella che sarebbe stata la effettiva dinamica degli accadimenti (pp. 1-3 dell'impugnazione), il ricorrente rammenta che l'argomentazione della sentenza impugnata è fondat6) su di un duplice presupposto di fatto, cioè che esistesse un previo accordo tra l'imputato e suo cugino ([OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e il presunto derubato ([OSCURATO:PERSONA]), dall'altro, per il recupero degli effetti personali in casa di quest'ultimo e che l'imputato fosse l'unica persona a conoscenza del luogo ove la persona offesa teneva il portafoglio (p. 4) e sottopone entrambe le affermazioni a critica. Sostiene essere stati, g ben vedere, [OSCURATO:PERSONA] ed il cugino [OSCURATO:PERSONA] vittime di un vero e proprio sopruso costituente il reato di violenza privata da parte del denunciante Marco lvanovic, che ha impedito loro di recuperare i propri effetti personali ed averi dall'abitazione, chiudendo a chiave la stessa addirittura con due serrature. In conseguenza, l'introduzione nel domicilio di Ivanovic è avvenuta in maniera deliberatamente palese, come in effetti dichiarato dalla persona offesa (pp. 5-6), e potrebbe essere qualificata, al più, come esercizio arbitrario delle private ragioni ex art. 610 cod. pen. (p. 1). L'affermazione che il ricorrente era la sola persona a sapere dove la vittima tenesse il portafogli sarebbe priva di senso e contraddittoria, in quanto l'oggetto non era occultato o conservato nell'abitazione in luogo particolare ma tenuto in bella vista sul tavolo della cucina, come affermato dalla stessa p.o. E, stando così le cose, essendo entrate due persone nell'abitazione, ciascuna delle due avrebbe potuto sottrarre la somma, che si indica come "irrisoria", tanto da doversi escludere, ad avviso della difesa, "finalità locupletative"; inoltre, nessuno ha visto il ricorrente impossessarsi della somma e non sono emersi elementi tali da far supporre il concorso ex art. 110 cod. pen., tema peraltro non oggetto di motivazione da parte della Corte di appello (pp. 6-7). In altre parole, insomma, «apparendo indubbia la presenza di due soggetti e non del solo Mackic, è evidente che sarebbe stato onere della Procura individuare elementi a carico del predetto per qualificarlo come unico autore della sottrazione, non potendosi configurare un'indebita inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato» (così alla p. 7 del ricorso). Sarebbe, in definitiva, violato il canone dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" posto dall'art. 533 cod. proc. pen. (p. 7). Il ricorrente chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata (p. 8). 3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO 31:N DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione del reato maturerà non prima dell'8 ottobre 2029, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Coglie decisamente nel segno la critica difensiva quanto al tema della attribuibilità del fatto a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La sentenza di primo grado, dopo avere spiegato come il ricorrente ed il cugino [OSCURATO:PERSONA] siano potuti entrare nell'appartamento della vittima ([OSCURATO:PERSONA]), avendo [OSCURATO:PERSONA] una copia delle chiavi di casa (p. 3), individua l'autore dell'impossessamento nel ricorrente attraverso il seguente, testuale ed integrale, ragionamento (pp. 3-4): «Nessun dubbio che Mackic sia responsabile dell'ingresso nell'abitazione della p.o. Solo lui, che era ospite, conosceva l'appartamento e pertanto poteva, di notte, sapere dove avrebbe potuto trovare il denaro». 2.2. La decisione impugnata risponde alle censure svolte nell'atto di appello (pp. 3 e ss.) circa l'attribuibilità del fatto all'imputato nei seguenti termini: «Tra i due soggetti entrati nell'appartamento, egli [[OSCURATO:PERSONA]] era l'unico a conoscere l'alloggio e tra i due l'unico che poteva sapere dove la persona offesa teneva il portafoglio. Inoltre, poiché l'imputato era stato allontanato bruscamente dall'Ivanovic, egli aveva anche un movente per compiere la condotta contestata. In particolare posto che il furto realizzato ha avuto per oggetto una somma alquanto modesta, è verosimile interpretare l'azione illecita come una sorta di ritorsione piuttosto che come la condotta di chi agisce con finalità di lucro. Infine, poiché era l'imputato ad avere le chiavi dell'appartamento nel quale fino al giorno precedente aveva alloggiato come ospite dell'Ivanovic, è verosimile che fosse stato proprio il Mackic a decidere di tornare in piena notte, allo scopo di entrare nell'appartamento in modo occulto, anche perché l'altra persona, non avendo la disponibilità delle chiavi non avrebbe potuto decidere autonomamente. Come detto, la scelta dell'ora notturna è indicativa dell'intenzione dell'imputato di non farsi veder dall'Ivanovic, ma tale obiettivo, benché fallito, non poteva che essere architettato per porre in essere l'azione ritorsiva, dal momento che per ritirare gli effetti personali, come si è visto, i due avevano concordato di vedersi il mattino seguente. Dunque posto che l'imputato non aveva alcuna urgenza di ritirare il proprio bagaglio dall'appartamento, sarebbe stato sufficiente attendere il mattino ›successivo, senza alcuna necessità di anticipare in piena notte il ritiro del bagaglio» (pp. 3- 4). 2.3. Entrambe le decisioni di merito, come denunziato dal ricorrente, sono intrinsecamente illogiche e contraddittorie, dando atto che il portafogli contenente il denaro contante sottratto era poggiato sul tavolo della cucina (p. 3 della sentenza di primo grado e p. 3 di quella di appello) cioè era collocato in maniera visibile e, ciononostante, che tra le due persone che hanno avuto accesso all'appartamento, solo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in grado di trovare il portafogli e di impossessarsi del contenuto. Richiamato il condivisibile insegnamento secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione comporti la illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (e, cioè, nel vizio di cui alla lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen.), non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 2123 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108) ed il principio introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non può essere utilizzato nel giudizio di legittimità per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone„ Rv. 261600), deve prendersi atto che nel caso di specie alla manifesta illogicità da cui è affetta la sentenza di primo grado, ritualmente denunziata tramite l'appello, non ha posto rimedio la decisione impugnata. Anzi, la Corte territoriale alla contraddittoria affermazione circa la conoscenza dell'appartamento quale sicura spiegazione dell'impossessamento di denaro dal portafogli che era poggiato sopra il tavolo della cucina ha aggiunto (alla p. 3) la opinabile considerazione secondo la quale, essendo la somma "alquanto modesta" (45,00 euro), la finalità avuta di mira dal ladro sarebbe stata, più che l'arricchimento, "una sorta di ritorsione". Il riferito passaggio motivazionale concernente il movente è ulteriormente viziato, poiché poggia su di una massima di esperienza inesistente, partendo da una considerazione squisitamente soggettiva (45,00 euro sarebbero una somma modesta) e, operando una generalizzazione che non costituisce fatto notorio (ad avviso della Corte di appello, poiché sarebbe poco sensato rischiare un'incriminazione per furto di una somma modesta, il vero scopo avuto di mira dall'agente non potrebbe che essere un altro, nel caso di specie una sorta di rappresaglia), giunge alla conferma dell'attribuzione al ricorrente del reato già illogicamente fondata, come si è visto, sulla conoscenza dell'appartamento, per avervi abitato, quale presupposto necessario per rinvenire un portafogli che era però poggiato in vista sopra il tavolo della cucina. Al riguardo, è appena il caso di rammentare che «Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi»: così Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012, dep. 2013, Ruoppolo, Rv. 25419; in termini, Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117) e che «Le cosiddette massime di comune esperienza si distinguono dalle mere congetture, in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sottoposto, a verifica empirica sicché la regola viene formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri della regola d'esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la condotta tenuta da due soggetti rinvenuti nei pressi di un esercizio commerciale, già oggetto di minacce, in possesso di due cartucce per fucile e con un bidone di liquido infiammabile, avesse, in base ad una massima d'esperienza, un carattere inequivocamente estorsivo ai danni del commerciante)» (Sez. 2, n. 39985 del 16/09/2003, P.M. in proc. Caruso, Rv. 227200).Si è, in conseguenza, affermato che «E affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio- temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerunnque accidit" ed ínsuscettibili, quindi, di verifica empirica» (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281385; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, PG e altri in proc. Marturana, Rv. 261992; Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, P.G. in proc. Cassarino, Rv. 245627; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, P.G. in proc. Abbate e altri, Rv. 228401). 3.In definitiva, non può che annullarsi la sentenza, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, poiché, oltre che, come si è visto, illogica, «E' affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà una mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire» (Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998). P.Q.MI. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della C