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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 13308/2023

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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28575-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 295/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva 1.

1. La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] riassunse innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la domanda già proposta innanzi al T.A.R., il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del g.o.

L’attore aveva domandato l’annullamento e, in via interinale, la sospensione del provvedimento con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio popolare a causa della perdita dei requisiti soggettivi.

Con l’atto di riassunzione il Quattrone aveva riproposto le doglianze avanzate davanti al g.a.: - incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento, rientrante nei poteri del dirigente comunale (art. 107 T.U. n. 267/20009); - eccesso di potere per mancanza dei presupposti (non corrispondeva al vero che fosse proprietario d’immobili in [OSCURATO:PERSONA]), essendo solo contitolare, insieme alla moglie, di una casa sita in Scalea; - violazione della legislazione regionale quanto al preteso superamento del limite reddituale; -mancata ricezione del preavviso di decadenza; -inesistenza di un contratto; violazione da parte del Comune dell’obbligo di stipulare il contratto di vendita, nonostante egli avesse avanzato rituale domanda in data 10/5/2012, in relazione al bando del 1874/2012. 1.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda.

2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza di primo grado evidenziando le seguenti censure: - incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento di decadenza, con violazione dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, radicandosi un tale potere in capo al dirigente del settore; - violazione della legge regionale n. 32/1996, poiché il superamento del limite reddituale importava esclusivamente la maggiorazione del canone e non la decadenza; - violazione dell’art . 48 della l. r. n. 32/1996, poiché egli non aveva ricevuto alcun preavviso circa il superamento del reddito nel biennio precedente; - eccesso di potere della sentenza per avere reputato che l’implemento da reddito di lavoro potesse essere causa della perdita del diritto d’abitazione, tanto che la Regione, con l’art. 48 della l. n. 12/1996, aveva previsto la riserva di un certo numero di alloggi in favore degli assegnatari che avessero ricevuto l’avviso di decadenza per superamento del reddito; - erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che la decadenza non avrebbe potuto operare in presenza della decisione comunale di avviare il procedimento per la dismissione dell’alloggio e il Quattrone aveva presentato domanda, versando la prevista caparra; - erroneità della sentenza per non avere considerato che l’appellante non godeva di un alloggio adeguato in [OSCURATO:PERSONA], stante che l’immobile in comunione con la moglie distava circa 270 Km dalla predetta città e nessuna delle unità abitative potevasi considerare adeguata alla vita della famiglia, composta da quattro persone e, quanto agli immobili in [OSCURATO:PERSONA], essi si appartenevano al fratello Giuseppe.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] controdedusse: - Il limite reddituale previsto dall a legge regionale era di 13.000,00 euro annui, il Quattrone, medico in servizio presso l’ASP di [OSCURATO:PERSONA], godeva di un reddito che oscillava tra 47.751,00 e 48.869,00 euro e nell’anno 2011 aveva raggiunto l’importo di 57.345,00 euro; - nella dichiar azione dei redditi per gli anni 2008/2009/2010 aveva denunciato la proprietà al 50% di quattro immobili nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, andava escluso l’accampato errore catastale, stante l’autodenuncia dell’interessato; - quanto ag li immobili siti in altro comune andava rilevato che l’impossidenza, per legge, doveva riguardare l’intero territorio nazionale e, comunque, la legge regionale specificava la nozione di vano convenzionale, diverso da quello catastale; - non sussisteva l’in competenza sindacale poiché l’art. 47 della legge regionale, che godeva di ampia potestà normativa, individuava nel sindaco l’organo competente e in tal senso anche le modifiche introdotte successivamente dalla legge regionale n. 57/2017; l’art. 107, co. 4, del T.U. n. 267/2000 prevedeva che le attribuzioni dei dirigenti potessero essere espressamente derogate da specifiche norme regionali (nel caso di specie l’art. 47 della l. r. n. 32/1996). 2.

1. La Corte d’appello adita osservò che la Cassazione, con la sentenza n. 757/2007 (e poi con lasentenza n. 24148/2017) aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio, nella quale la p.a. non esercita un potere autoritativo.

Da ciò derivava che al giudice ordinario non poteva essere deferito il compito di sindacare i vizi dell’atto amministrativo per incompetenza dell’organo emanante il provvedimento, o per essere l’atto viziato in via derivata, perché emesso all’esito d’un procedimento viziato, o ancora per eccesso di potere e, pur ove avesse riscontrato i lamentati vizi, non avrebbe potuto annullare l’atto amministrativo, potere di esclusiva spettanza del giudice amministrativo.

Di conseguenza, i motivi d’appello che investivano tali profili non rientravano nella giurisdizione della Corte locale.

L’impugnazione era infondata nel merito: - la decadenza per superamento del reddito risultava espressamente prevista dall’art. 47 della l. r. n. 32/1996 e un tale superamento, protrattosi per un triennio, non rendeva operante la previsione dei cui al comma 2 dell’art. 48, che consentiva di sanare uno sforamento transitorio e non stabilizzato, come nella specie; -la pretesa di non avere ricevuto il preavviso risultava smentita dallo stesso appellante, il quale non aveva negato di avere ricevuto la contestazione per il triennio 2008/2010 e, per la proprietà immobiliare, una tale contestazione risultava dal provvedimento prot. 67292 emesso dal Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con enunciazione della facoltà di presentare deduzioni scritte e documenti, al quale nulla il Quattrone aveva replicato; - manifestamente infondata appariva la sollevata eccezione d’incostituzionalità, non essendo contemplabile un diritto all’alloggio per tutti i cittadini, anche non bisognosi; -non aveva alcun diritto ad accedere alla riserva di alloggi per coloro che sforavano la soglia reddituale, stante che l’invocato art. 48 della legge regionale si limitava ad enunciare una norma programmatica, il cui adempimento e misura di esso era lasciato ai comuni; - non aveva diritto all’acquisto dell’immobile sol perché aveva presentato istanza, la quale non vincolava l’Amministrazione, trattandosi di una manifestazione d’interesse che il Comune era libero di apprezzare; non vi era collegamento tra la procedura di decadenza e quest’ultima, che non ingenerava obbligo alcuno in capo al Comune, il quale conservava integro il potere di rilevare ragioni di decadenza e revoca; - nessun errore era da r iscontrare nell’attribuzione dei diritti reali ostativi, sia a riguardo dell’immobile sito in Scalea, che a quelli siti in [OSCURATO:PERSONA] (solo taluni terreni erano di proprietà esclusiva del fratello).

Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorreva sulla base di due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] della terza Sezione Civile di questa Corte trasmetteva il ricorso alle Sezioni Unite “per competenza”.

3. Occorre premettere che la giurisdizione del g.o. non è più controvertibile in questa sede: declinata dal g.a. in favore del g.o., decisa la causa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non consta dalla sentenza d’appello che la questione sia stata sottoposta a vaglio con l’appello.

Né l’odierno ricorrente allega che la Corte di merito abbia obliterato motivo afferente alla giurisdizione.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dei principi giurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione.

Omessa interpretazione dell’art. 7, comma 4, del d. l.vo .

Il ricorrente addebita alla sentenza di non avere provveduto a disapplicare il provvedimento sindacale, stante la competenza del dirigente di settore, inoltre viziato per la mancata notifica del preavviso e da eccesso di potere, in ordine alla istanza di acquisto dell’alloggio presentata dal ricorrente. 4.

1. Il motivo è infondato.

La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e puntualmente disatteso, come sopra si è riportato, le censure ora riproposte, in ordine a tutti i profili evidenziati.

Peraltro, non si configura la prospettata ipotesi della disapplicazione, proprio perché non si versa in presenza di un atto amministrativo illegittimo, che preclude l’accertamento del diritto prospettato, diritto che, come esattamente osservato dalla Corte di merito, non sussisteva.

Ciò priva di ogni rilievo la pretesa della carenza di potere in capo al sindaco, carenza, che, va soggiunto in disparte non sussisteva: l’art. 47 della l. r. n. 32/1996 assegna espressamente un tale potere al sindaco, nel rispetto del co. 4 dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000.

La riproposizione delle stesse argomentazioni disattese dalla Corte locale, senza tener conto degli argomenti sviluppati dal Giudice e, in particolare sull’accertata mancanza di diritto a mantenere l’alloggio e della pretesa di essere titolare del diritto all’acquisto, appare priva di efficacia censoria.

Quanto al prospettato diritto all’acquisto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell'assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio (Sez. 2, n. 6123, 2774/2001, Rv. 546365; conf., Cass. n. 23644/2004).

5. Con il secondo motivo, con il quale il ricorrente allega violazione di legge e omesso esame di un fato decisivo in ordine al requisito dell’impossidenza immobiliare e del reddito, è inammissibile in quanto non tiene conto dei puntuali e specifici argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata, la quale ha spiegato che l’impossidenza non sussisteva e che il reddito, ben al disopra del limite legale, si era stabilizzato in misura incompatibile con il mantenimento dell’alloggio.

6. Manifestamente infondata risulta la reiterazione dell’eccezione d’incostituzionalità delle norme prevedenti la decadenza dall’assegnazione per coloro che abbiano a superare il limite reddituale di legge.

Manca qualunque correlazione con la prospettata lesione del diritto al lavoro e, inoltre, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l’accesso all’alloggio popolare non può configurarsi come diritto di ogni cittadino, bensì quale specifico sostegno, al fine di soddisfare il diritto all’abitazione, nei confronti dei cittadini, che, privi di possidenze immobiliari, percepiscano un reddito tale da rendere difficoltoso, se non impossibile l’acceso a un tal diritto.

Inoltre, la questione appare anche manifestamente irrilevante poiché il Quattrone non presentava neppure il requisito dell’impossidenza immobiliare.

Né, l’accertamento in fatto di una tale carenza del requisito può essere contestato in questa sede dal ricorrente, invocando un inammissibile riesame di merito.

7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28575-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 295/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. 1. La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] riassunse innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la domanda già proposta innanzi al T.A.R., il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del g.o. L’attore aveva domandato l’annullamento e, in via interinale, la sospensione del provvedimento con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio popolare a causa della perdita dei requisiti soggettivi. Con l’atto di riassunzione il Quattrone aveva riproposto le doglianze avanzate davanti al g.a.: - incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento, rientrante nei poteri del dirigente comunale (art. 107 T.U. n. 267/20009); - eccesso di potere per mancanza dei presupposti (non corrispondeva al vero che fosse proprietario d’immobili in [OSCURATO:PERSONA]), essendo solo contitolare, insieme alla moglie, di una casa sita in Scalea; - violazione della legislazione regionale quanto al preteso superamento del limite reddituale; -mancata ricezione del preavviso di decadenza; -inesistenza di un contratto; violazione da parte del Comune dell’obbligo di stipulare il contratto di vendita, nonostante egli avesse avanzato rituale domanda in data 10/5/2012, in relazione al bando del 1874/2012. 1. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza di primo grado evidenziando le seguenti censure: - incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento di decadenza, con violazione dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, radicandosi un tale potere in capo al dirigente del settore; - violazione della legge regionale n. 32/1996, poiché il superamento del limite reddituale importava esclusivamente la maggiorazione del canone e non la decadenza; - violazione dell’art . 48 della l. r. n. 32/1996, poiché egli non aveva ricevuto alcun preavviso circa il superamento del reddito nel biennio precedente; - eccesso di potere della sentenza per avere reputato che l’implemento da reddito di lavoro potesse essere causa della perdita del diritto d’abitazione, tanto che la Regione, con l’art. 48 della l. n. 12/1996, aveva previsto la riserva di un certo numero di alloggi in favore degli assegnatari che avessero ricevuto l’avviso di decadenza per superamento del reddito; - erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che la decadenza non avrebbe potuto operare in presenza della decisione comunale di avviare il procedimento per la dismissione dell’alloggio e il Quattrone aveva presentato domanda, versando la prevista caparra; - erroneità della sentenza per non avere considerato che l’appellante non godeva di un alloggio adeguato in [OSCURATO:PERSONA], stante che l’immobile in comunione con la moglie distava circa 270 Km dalla predetta città e nessuna delle unità abitative potevasi considerare adeguata alla vita della famiglia, composta da quattro persone e, quanto agli immobili in [OSCURATO:PERSONA], essi si appartenevano al fratello Giuseppe. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] controdedusse: - Il limite reddituale previsto dall a legge regionale era di 13.000,00 euro annui, il Quattrone, medico in servizio presso l’ASP di [OSCURATO:PERSONA], godeva di un reddito che oscillava tra 47.751,00 e 48.869,00 euro e nell’anno 2011 aveva raggiunto l’importo di 57.345,00 euro; - nella dichiar azione dei redditi per gli anni 2008/2009/2010 aveva denunciato la proprietà al 50% di quattro immobili nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, andava escluso l’accampato errore catastale, stante l’autodenuncia dell’interessato; - quanto ag li immobili siti in altro comune andava rilevato che l’impossidenza, per legge, doveva riguardare l’intero territorio nazionale e, comunque, la legge regionale specificava la nozione di vano convenzionale, diverso da quello catastale; - non sussisteva l’in competenza sindacale poiché l’art. 47 della legge regionale, che godeva di ampia potestà normativa, individuava nel sindaco l’organo competente e in tal senso anche le modifiche introdotte successivamente dalla legge regionale n. 57/2017; l’art. 107, co. 4, del T.U. n. 267/2000 prevedeva che le attribuzioni dei dirigenti potessero essere espressamente derogate da specifiche norme regionali (nel caso di specie l’art. 47 della l. r. n. 32/1996). 2. 1. La Corte d’appello adita osservò che la Cassazione, con la sentenza n. 757/2007 (e poi con lasentenza n. 24148/2017) aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio, nella quale la p.a. non esercita un potere autoritativo. Da ciò derivava che al giudice ordinario non poteva essere deferito il compito di sindacare i vizi dell’atto amministrativo per incompetenza dell’organo emanante il provvedimento, o per essere l’atto viziato in via derivata, perché emesso all’esito d’un procedimento viziato, o ancora per eccesso di potere e, pur ove avesse riscontrato i lamentati vizi, non avrebbe potuto annullare l’atto amministrativo, potere di esclusiva spettanza del giudice amministrativo. Di conseguenza, i motivi d’appello che investivano tali profili non rientravano nella giurisdizione della Corte locale. L’impugnazione era infondata nel merito: - la decadenza per superamento del reddito risultava espressamente prevista dall’art. 47 della l. r. n. 32/1996 e un tale superamento, protrattosi per un triennio, non rendeva operante la previsione dei cui al comma 2 dell’art. 48, che consentiva di sanare uno sforamento transitorio e non stabilizzato, come nella specie; -la pretesa di non avere ricevuto il preavviso risultava smentita dallo stesso appellante, il quale non aveva negato di avere ricevuto la contestazione per il triennio 2008/2010 e, per la proprietà immobiliare, una tale contestazione risultava dal provvedimento prot. 67292 emesso dal Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con enunciazione della facoltà di presentare deduzioni scritte e documenti, al quale nulla il Quattrone aveva replicato; - manifestamente infondata appariva la sollevata eccezione d’incostituzionalità, non essendo contemplabile un diritto all’alloggio per tutti i cittadini, anche non bisognosi; -non aveva alcun diritto ad accedere alla riserva di alloggi per coloro che sforavano la soglia reddituale, stante che l’invocato art. 48 della legge regionale si limitava ad enunciare una norma programmatica, il cui adempimento e misura di esso era lasciato ai comuni; - non aveva diritto all’acquisto dell’immobile sol perché aveva presentato istanza, la quale non vincolava l’Amministrazione, trattandosi di una manifestazione d’interesse che il Comune era libero di apprezzare; non vi era collegamento tra la procedura di decadenza e quest’ultima, che non ingenerava obbligo alcuno in capo al Comune, il quale conservava integro il potere di rilevare ragioni di decadenza e revoca; - nessun errore era da r iscontrare nell’attribuzione dei diritti reali ostativi, sia a riguardo dell’immobile sito in Scalea, che a quelli siti in [OSCURATO:PERSONA] (solo taluni terreni erano di proprietà esclusiva del fratello). Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorreva sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] della terza Sezione Civile di questa Corte trasmetteva il ricorso alle Sezioni Unite “per competenza”. 3. Occorre premettere che la giurisdizione del g.o. non è più controvertibile in questa sede: declinata dal g.a. in favore del g.o., decisa la causa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non consta dalla sentenza d’appello che la questione sia stata sottoposta a vaglio con l’appello. Né l’odierno ricorrente allega che la Corte di merito abbia obliterato motivo afferente alla giurisdizione. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dei principi giurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione. Omessa interpretazione dell’art. 7, comma 4, del d. l.vo . Il ricorrente addebita alla sentenza di non avere provveduto a disapplicare il provvedimento sindacale, stante la competenza del dirigente di settore, inoltre viziato per la mancata notifica del preavviso e da eccesso di potere, in ordine alla istanza di acquisto dell’alloggio presentata dal ricorrente. 4. 1. Il motivo è infondato. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e puntualmente disatteso, come sopra si è riportato, le censure ora riproposte, in ordine a tutti i profili evidenziati. Peraltro, non si configura la prospettata ipotesi della disapplicazione, proprio perché non si versa in presenza di un atto amministrativo illegittimo, che preclude l’accertamento del diritto prospettato, diritto che, come esattamente osservato dalla Corte di merito, non sussisteva. Ciò priva di ogni rilievo la pretesa della carenza di potere in capo al sindaco, carenza, che, va soggiunto in disparte non sussisteva: l’art. 47 della l. r. n. 32/1996 assegna espressamente un tale potere al sindaco, nel rispetto del co. 4 dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000. La riproposizione delle stesse argomentazioni disattese dalla Corte locale, senza tener conto degli argomenti sviluppati dal Giudice e, in particolare sull’accertata mancanza di diritto a mantenere l’alloggio e della pretesa di essere titolare del diritto all’acquisto, appare priva di efficacia censoria. Quanto al prospettato diritto all’acquisto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell'assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio (Sez. 2, n. 6123, 2774/2001, Rv. 546365; conf., Cass. n. 23644/2004). 5. Con il secondo motivo, con il quale il ricorrente allega violazione di legge e omesso esame di un fato decisivo in ordine al requisito dell’impossidenza immobiliare e del reddito, è inammissibile in quanto non tiene conto dei puntuali e specifici argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata, la quale ha spiegato che l’impossidenza non sussisteva e che il reddito, ben al disopra del limite legale, si era stabilizzato in misura incompatibile con il mantenimento dell’alloggio. 6. Manifestamente infondata risulta la reiterazione dell’eccezione d’incostituzionalità delle norme prevedenti la decadenza dall’assegnazione per coloro che abbiano a superare il limite reddituale di legge. Manca qualunque correlazione con la prospettata lesione del diritto al lavoro e, inoltre, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l’accesso all’alloggio popolare non può configurarsi come diritto di ogni cittadino, bensì quale specifico sostegno, al fine di soddisfare il diritto all’abitazione, nei confronti dei cittadini, che, privi di possidenze immobiliari, percepiscano un reddito tale da rendere difficoltoso, se non impossibile l’acceso a un tal diritto. Inoltre, la questione appare anche manifestamente irrilevante poiché il Quattrone non presentava neppure il requisito dell’impossidenza immobiliare. Né, l’accertamento in fatto di una tale carenza del requisito può essere contestato in questa sede dal ricorrente, invocando un inammissibile riesame di merito. 7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti process
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