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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32798/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2021 113:Ze rirM2-57~z-a-Cre3 TrtIM-r---laT'el ----d -Mira-no del 2-0—a– aj,te.1., con r cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, prima ipotesi, e n. 7, cod. pen. (vicenda criminosa originariamente Contestata come ricettazione e riqualificata dal Tribunale in furto pluriaggravato).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato da ricettazione a furto aggravato e alla testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Violazione di legge con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello in considera- zione della configurabilità del reato previsto dall'art. 648 cod. pen..

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Tamburiello aveva contestato esclusivamente l'affermazione di responsabilità e non aveva chiesto la riqualificazione del reato di furto in ricettazione, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio, di diniego delle cir- costanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la tematica della prescri- zione del reato.avrebbe avuto rilievo solo in caso di acco' glimento della richiesta di derubricazione, che è stata disattesa nel paragrafo precedente.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2021 113:Ze rirM2-57~z-a-Cre3 TrtIM-r---laT'el ----d -Mira-no del 2-0—a– aj,te.1., con r cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, prima ipotesi, e n. 7, cod. pen. (vicenda criminosa originariamente Contestata come ricettazione e riqualificata dal Tribunale in furto pluriaggravato). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato da ricettazione a furto aggravato e alla testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello in considera- zione della configurabilità del reato previsto dall'art. 648 cod. pen.. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Tamburiello aveva contestato esclusivamente l'affermazione di responsabilità e non aveva chiesto la riqualificazione del reato di furto in ricettazione, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio, di diniego delle cir- costanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la tematica della prescri- zione del reato.avrebbe avuto rilievo solo in caso di acco' glimento della richiesta di derubricazione, che è stata disattesa nel paragrafo precedente. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 32798/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris