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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 maggio 1971

Cassazione n. 11522/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/7/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/7/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/8/1985 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/4/1980 avverso la sentenza del 15 gennaio 2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da D'Agata e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; lette le conclusioni presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione ed ha così rideterminato il trattamento sanzionatorio : quanto all'Albarino, per le residue imputazioni di cui ai capi 3 e 4 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), anni otto di reclusione ed euro 29.000 di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, anni sette e mesi due di reclusione ciascuno; quanto a Salemi (ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), previa esclusione della recidiva e ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, anni cinque di reclusione; quanto ad [OSCURATO:PERSONA]Agata e [OSCURATO:PERSONA] (il primo ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il secondo del solo reato di cui al citato art. 73), anni tre di reclusione per il primo ed anni sei e mesi otto di reclusione per il secondo.

Limitatamente alla posizione del D'Agata, la sentenza ha, inoltre, revocato le pene accessorie della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'interdizione legale durante la pena e modificato da perpetua in temporanea, per anni cinque, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2.Ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, i difensori di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agata. 2.1 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione sull'invocata riqualificazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione sull'aumento a titolo di continuazione.

Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R.. n. 309 del 1990, invocata dalla difesa nel corso della discussione ed applicabile d'ufficio ai sensi dell'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. in considerazione dell'ampia confessione resa dal ricorrente da cui può inferirsi la prova della sussistenza dell'associazione. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, in relazione al capo 3, ha ritenuto l'Albarino quale "mittente dello stupefacente" rinvenuto a bordo dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto della precedente consegna della predetta autovettura dall'Albarino al Mangraviti e del tentativo da parte del primo di contattare telefonicamente il secondo.

Tale argomentazione risulta illogica ed in contrasto con l'altra parte della motivazione in cui viene esclusa la responsabilità dell'Albarino in relazione al capo 2 proprio i considerazione dell'ascrivibilità al solo Mangraviti delle condotte avvenute nei giorni 5-6 aprile e 14-15 aprile 2016.

Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta recidiva specifica.

L'impugnata sentenza ha considerato, a tal fine, la presenza, nell'intervallo tra il 2007 e il 2010, di due condanne per detenzione di armi e per associazione mafiosa, reputate sintomatiche di una progressione criminale del ricorrente, omettendo, tuttavia, in ossequio ai criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010, di valutare l'esistenza di una relazione qualificata tra la condotta ascritta e quella pregressa, sintomatica della accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Con il terzo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato l'aumento di pena nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., ravvisando la recidiva reiterata in assenza di una precedente contestazione e dichiarazione della recidiva nei confronti del ricorrente.

In ragione di ciò, chiede che la recidiva sia qualificata come specifica e che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dagli indizi relativi alla presenza del Pirrotta a bordo dell'auto condotta da Albarino ed alla fuga del ricorrente alla vista degli operanti, ha desunto la sua consapevolezza che sul furgone condotto dal Cacciola fosse trasportata della sostanza stupefacente.

La sentenza non considera che il Pirrotta non era con l'Albarino nel momento in cui è avvenuto il passaggio della sostanza stupefacente né la circostanza che lo stesso non è mai stato menzionato nelle conversazioni antecedenti e successive alla vicenda per cui è processo.

Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate dal ricorrente in considerazione dell'unicità dell'episodio oggetto della presente vicenda processuale, del tempo trascorso dal reato e della condotta successivamente tenuta dal ricorrente. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza di adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio inflitto atteso che la posizione del ricorrente è stata accomunata a quella degli imputati Salemi e D'[OSCURATO:PERSONA] senza alcuna considerazione del numero limitato di riscontri probatori a carico dell'imputato, risultanti dalle videoriprese e delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agata, e del carattere non stabile della partecipazione all'associazione. 2.6 [OSCURATO:PERSONA]Agata deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, che la sentenza impugnata ha ravvisato considerando anche le posizioni dei coimputati giudicati separatamente.

Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, va, pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte; tutti gli altri ricorsi sono, invece, inammissibili per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti.

2. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è, infatti, configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098).

Tale condizione non ricorre nel caso di specie in cui in relazione ai reati fine ascritti all'imputato ed ai coimputati, ritenuti partecipi del sodalizio di cui al capo 1, non è stata ravvisata la fattispecie di lieve entità prevista dal citato comma 5 dell'art. 73. 2.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Trattasi, infatti, di una censura non dedotta in sede di appello, nonostante la sentenza di primo grado abbia determinato l'aumento per la continuazione in misura superiore a quella stabilita con la sentenza di impugnata.

Osserva, al riguardo il Collegio che la Corte territoriale si è limitata a rinnodulare il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, determinando l'aumento per la continuazione nella misura di nove mesi di reclusione (anziché di un anno come nella sentenza di primo grado), non in ragione di una specifica censura sul punto da parte dell'imputato, bensì quale effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva. 2.3 E', infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso, trattandosi di questione che, oltre ad essere stata proposta in termini generici con il ricorso, non ha costituito oggetto di specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, dedotto in appello solo la questione relativa alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, nel corpo di tale motivo, dopo avere allegato le circostanze favorevoli all'accoglimento di tale istanza, ha invocato l'esclusione della recidiva.

Tale generica istanza, non accompagnata da alcuna censura sul punto, non può, dunque, considerarsi quale espressione di uno specifico motivo di gravame da parte dell'imputato.

A ciò si aggiunge che, anche a volersi ritenere integrabile tale generica prospettazione con il contenuto del ricorso per cassazione, il relativo motivo è stato formulato in termini talmente generici da non superare, comunque, il vaglio di ammissibilità.

Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

Occorre, infatti, evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (si veda, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

3. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La questione non è stata dedotta come motivo di appello, ma, secondo quanto prospettato nel ricorso, è stata introdotta dalla difesa nel corso della discussione finale sul presupposto della confessione resa dall'imputato nel giudizio di appello.

Osserva, al riguardo, il Collegio che tale condotta processuale è stata specificamente valutata dalla Corte di appello quale presupposto per la formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, così, implicitamente escludendo la rilevanza della confessione ai fini della concessione dell'invocata attenuante speciale.

Va, inoltre, rammentato che la circostanza attenuante speciale prevista dall'art.74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è applicabile a favore di «chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti».

Affinché, dunque, possa procedersi ad una valutazione della condotta collaborativa al fini della eventuale concessione dell'attenuate in esame, è necessario, proprio in considerazione della gravità del reato e della necessità di interrompere l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, che il contributo offerto sia "qualificato" in quanto idoneo ad assicurare le prove del reato ovvero rilevante ai fini, ad esempio, di un sequestro di risorse decisive (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 267876).

Occorre, dunque, un contributo fattivo, tale non potendosi intendere la mera confessione concernente i fatti oggetto di contestazione.

4. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 D primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto meramente reiterativo del medesimo motivo dedotto con l'appello ed aspecifico.

La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, pur escludendo l'intraneità dell'Abarino alla consorteria siracusana guidata da Brianza e Rizza, ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione alle due forniture di cocaina contestate ai capi 3 e 4 dell'imputazione.

In particolare, quanto al capo 3, è stata valorizzata la stretta concatenazione logica e temporale tra gli eventi precedenti e successivi l'arresto del Mangraviti.

Si è, innanzitutto, posto l'accento sulle risultanze delle captazioni telefoniche da cui emergevano una serie di contatti, nei giorni precedenti il 16 maggio 2016, tra l'Albarino ed il [OSCURATO:PERSONA] (definito in sentenza "figlioccio" del primo), aventi ad oggetto un'autovettura che il primo doveva fornire al secondo affinché si recasse a Siracusa nei giorni successivi.

Tra i due vi fu un successivo contatto telefonico alla data del 16 maggio, cui seguì l'incontro a Messina, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale il Mangraviti si allontanava a bordo di un'autovettura Citroen C4.

Quindi, il Mangraviti veniva fermato all'ingresso di Siracusa e trovato in possesso di gr. 516 di cocaina.

In particolare, quanto agli eventi successivi, si è posto l'accento sul tentativo del ricorrente di contattare il Mangraviti una volta accortosi del suo mancato rientro a Messina e sull'incontro, avvenuto appena tre giorni dopo l'arresto del Mangraviti, tra il ricorrente, Briante e Rizza.

Sulla base di una lettura complessiva di tali elementi indiziari, la sentenza impugnata ha desunto, senza incorrere in alcuna frattura logica o contraddittorietà, che il "mandante" della sostanza fosse l'imputato, che questa era destinata a Briante e Rizza e che il Mangraviti abbia agito come corriere della droga. 4.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.

Il ricorrente formula censure relativa alla ritenuta recidiva reiterata, deducendo sia carenze motivazionali che la sua erronea qualificazione, atteso che nelle precedenti condanne non è mai stata ritenuta la recidiva semplice.

Va, innanzitutto, premesso che l'applicazione della recidiva facoltativa richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130).

Ciò premesso, quanto al primo profilo, dedotto con il secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logici o giuridici, nel ritenere la recidiva reiterata, ha valutato le precedenti condanne in rapporto ai reati ascritti nel presente procedimento.

Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U., n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838).

Proprio perché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Quanto al carattere reiterato della recidiva, dall'esame complessivo della motivazione concernente tale punto della decisione, può evincersi, così dovendosi ritenere infondato il terzo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha effettuato un'analisi approfondita della valenza sintomatica del percorso criminale dell'Albarino risultante dalle condanne definitive a suo carico, che, valutato in relazione alla gravità dei reati ascritti, è stato considerato espressione della «perdurante inclinazione al reato dell'imputato» e di una «criminosità più accentuata», in ragione delle quali la ritenuta recidiva è stata inquadrata nell'ambito di una cristallizzata scelta delinquenziale e non di una occasionale ricaduta nel reato.

In particolare, la Corte territoriale ha considerato che i reati ascritti all'Albarino, da inquadrare in un contesto di rapporti e collegamenti tra diversi gruppi di criminalità organizzata, si pongono in linea di continuità con il profilo criminale emergente dai precedenti penali a suo carico e, significativamente, con le condanne per detenzione illegale di armi in concorso e per associazione di stampo mafioso, denotando una significativa progressione criminosa.

Tale percorso argomentativo esprime, dunque, una implicita valutazione del carattere reiterato della recidiva in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229, in termini conformi anche Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816 e Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261308 che hanno ritenuto che il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice).

Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione va, pertanto, disattesa la deduzione del ricorrente, fondata su un isolato arresto di legittimità (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280436), secondo la quale ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa della recidiva semplice, proprio perché è in radice erroneo il riferimento ad uno status di recidivo, come evidenziato dalle Sezioni unite sin dalla sentenza Calibè e rimarcato nella sentenza Indelicato (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664), la quale ha ribadito, da un lato, la piena adesione alla concezione della recidiva quale circostanza aggravante e, dall'altro, la non conformità ai principi generali di un moderno diritto penale espressivo dei valori enunciati nella Carta costituzionale di una concezione della recidiva quale status soggettivo correlato al solo dato formale della ricaduta nel reato dopo una previa condanna passata in giudicato.Va, peraltro, rimarcato che il ricorrente richiama impropriamente il principio affermato dalla sentenza n. 37063 del 2020, [OSCURATO:PERSONA], che, lungi dall'affermare un principio in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, né ha delimitato l'applicazione con riferimento alla fattispecie concreta esaminata dalla Corte in cui in nessuna delle precedenti condanne riportate dall'imputato era stata applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.

In conclusione, il riconoscimento della recidiva reiterata non può discendere dalla verifica che in relazione ai precedenti penali sia stata già ritenuta la recidiva semplice, essendo sufficiente accertare che all'atto della consumazione del reato per cui è processo l'imputato abbia riportato più condanne passate in giudicato per reati che in relazione a quello oggetto di giudizio palesano una accresciuta e maggiore pericolosità sociale dell'autore.

5. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 5.1 H primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e manifestamente infondato.

La contestazione riguarda la cessione di cocaina contestata al capo

4. La motivazione della sentenza impugnata, saldandosi con quella di primo grado cui la prima fa ampi e specifici rinvii, non incorre in alcun vizio logico o giuridico.

Le due sentenze di merito hanno ricostruito la responsabilità del Pirrotta, ritenendo che questo e l'Albarino avessero sostanzialmente fatto da staffetta al furgone su cui è stata rinvenuta la cocaina.

In particolare, sono stati valorizzati i movimenti e contatti sia tra Pirrotta (che viaggiava a bordo dell'autovettura in compagnia di Albarino), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali viaggiavano a bordo del furgone giunto sul posto contemporaneamente all'autovettura) che tra Albarino ed il terzo che avrebbe dovuto ricevere la sostanza ([OSCURATO:PERSONA]), ritenuti sintomatici del fatto che si stava organizzando uno scambio della sostanza stupefacente, impedito solo dall'arrivo dei Carabinieri.

E' stata, inoltre, considerata la condotta del Pirrotta che, alla vista degli operanti, ha allertato gli altri, che si davano alla fuga, gridando proprio il nome del Maieli.

E', infine, emerso un successivo contatto telefonico tra il Pirrotta e l'Albarino, che si era allontanato dal posto, in cui il primo chiedeva al correo di andarlo a prendere.

A fronte di tale precisa ricostruzione dei fatti e della logica correlazione degli elementi indiziari sopra illustrati, il ricorrente si limita genericamente ad insistere su circostanze di carattere secondario, inidonee a scardinare la tenuta del complesso argomentativo delle sentenze di merito. 5.2 Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso che, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'omessa considerazione dell'unicità dell'episodio oggetto del processo, del tempo trascorso dal reato e della condotta tenuta successivamente dall'imputato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche considerando, quale fattore negativo prevalente, la personalità dell'imputato risultante dall'allarmante numero di precedenti sia per reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione che specifici.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

A tal fine, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato, alle modalità di esecuzione di esso (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) o alla condotta del reo successiva al reato (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) può risultare all'uopo sufficiente.

6. Ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato risulta, infatti, adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

Va, innanzitutto, premesso che risulta dalla sentenza impugnata che con i motivi di appello il Calcinella aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena nel minimo edittale.

Risulta, inoltre, che, all'udienza del 19 giugno 2020, l'imputato ha ammesso gli addebiti e rinunciato ai motivi di merito proposti.

Proprio in considerazione di tale comportamento processuale, al Calcinella sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva.

Per tale ragione, la sentenza impugnata ha rimodulato il trattamento sanzionatorio inflitto, considerando, in particolare, la oggettiva gravità dei reati ascritti, avuto riguardo alle dimensioni dell'associazione criminosa ed alla quantità e qualità della sostanza stupefacente trattata, nonché la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai pregiudizi penali annoverati.

In ragione di tali fattori, ha determinato la pena in anni sette e mesi due di reclusione, partendo dalla pena minima prevista per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di anni dieci di reclusione, applicando un aumento di nove mesi per la continuazione e la successiva riduzione per il rito.

Siffatto percorso argomentativo e di calcolo - peraltro connotato da una rimodulazione in melius sia della pena base che dell'aumento per la continuazione - risulta immune dai denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, deve, infatti, ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez.

U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252).

7. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agata. 7.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale, infatti, sulla base di un'autonoma delibazione del compendio probatorio agli atti, è pervenuta a considerare nel numero degli associati anche i coimputati giudicati separatamente.

In particolare, si rileva che dalle conversazioni captate e dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, nonché dagli esiti dell'attività tecnica e investigativa è emerso il coinvolgimento di un numero di persone superiore a dieci (circostanza che il ricorrente non si premura di contestare).

Così facendo, è stato fatto buon governo del principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati (dieci o più) possono essere inclusi sia i condannati con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento, sia i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in separati procedimenti (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281517) ben potendosi anticipatamente ed autonomamente deliberare la posizione di altri presenti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Morabito, Rv. 199915).7.2 Parimenti inammissibile, per la sua genericità e manifesta infondatezza, è il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte richiamata nel par. 5.2, ha, infatti, escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione sia della personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne, che dell'assenza di elementi positivi.

Il ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura a tale percorso argomentativo, limitandosi ad insistere genericamente sull'omessa considerazione di elementi positivi che, tuttavia, non si è premurato di indicare.

8. Al rigetto del ricorso dell'Albarino e all'inammissibilità degli altri ricorsi segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], Salemi, Pirrotta, Calcinella e D'Agata vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/7/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/7/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/8/1985 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/4/1980 avverso la sentenza del 15 gennaio 2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da D'Agata e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; lette le conclusioni presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione ed ha così rideterminato il trattamento sanzionatorio : quanto all'Albarino, per le residue imputazioni di cui ai capi 3 e 4 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), anni otto di reclusione ed euro 29.000 di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, anni sette e mesi due di reclusione ciascuno; quanto a Salemi (ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), previa esclusione della recidiva e ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, anni cinque di reclusione; quanto ad [OSCURATO:PERSONA]Agata e [OSCURATO:PERSONA] (il primo ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il secondo del solo reato di cui al citato art. 73), anni tre di reclusione per il primo ed anni sei e mesi otto di reclusione per il secondo. Limitatamente alla posizione del D'Agata, la sentenza ha, inoltre, revocato le pene accessorie della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'interdizione legale durante la pena e modificato da perpetua in temporanea, per anni cinque, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2.Ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, i difensori di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agata. 2.1 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione sull'invocata riqualificazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione sull'aumento a titolo di continuazione. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R.. n. 309 del 1990, invocata dalla difesa nel corso della discussione ed applicabile d'ufficio ai sensi dell'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. in considerazione dell'ampia confessione resa dal ricorrente da cui può inferirsi la prova della sussistenza dell'associazione. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, in relazione al capo 3, ha ritenuto l'Albarino quale "mittente dello stupefacente" rinvenuto a bordo dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto della precedente consegna della predetta autovettura dall'Albarino al Mangraviti e del tentativo da parte del primo di contattare telefonicamente il secondo. Tale argomentazione risulta illogica ed in contrasto con l'altra parte della motivazione in cui viene esclusa la responsabilità dell'Albarino in relazione al capo 2 proprio i considerazione dell'ascrivibilità al solo Mangraviti delle condotte avvenute nei giorni 5-6 aprile e 14-15 aprile 2016. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta recidiva specifica. L'impugnata sentenza ha considerato, a tal fine, la presenza, nell'intervallo tra il 2007 e il 2010, di due condanne per detenzione di armi e per associazione mafiosa, reputate sintomatiche di una progressione criminale del ricorrente, omettendo, tuttavia, in ossequio ai criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010, di valutare l'esistenza di una relazione qualificata tra la condotta ascritta e quella pregressa, sintomatica della accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Con il terzo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato l'aumento di pena nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., ravvisando la recidiva reiterata in assenza di una precedente contestazione e dichiarazione della recidiva nei confronti del ricorrente. In ragione di ciò, chiede che la recidiva sia qualificata come specifica e che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dagli indizi relativi alla presenza del Pirrotta a bordo dell'auto condotta da Albarino ed alla fuga del ricorrente alla vista degli operanti, ha desunto la sua consapevolezza che sul furgone condotto dal Cacciola fosse trasportata della sostanza stupefacente. La sentenza non considera che il Pirrotta non era con l'Albarino nel momento in cui è avvenuto il passaggio della sostanza stupefacente né la circostanza che lo stesso non è mai stato menzionato nelle conversazioni antecedenti e successive alla vicenda per cui è processo. Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate dal ricorrente in considerazione dell'unicità dell'episodio oggetto della presente vicenda processuale, del tempo trascorso dal reato e della condotta successivamente tenuta dal ricorrente. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza di adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio inflitto atteso che la posizione del ricorrente è stata accomunata a quella degli imputati Salemi e D'[OSCURATO:PERSONA] senza alcuna considerazione del numero limitato di riscontri probatori a carico dell'imputato, risultanti dalle videoriprese e delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agata, e del carattere non stabile della partecipazione all'associazione. 2.6 [OSCURATO:PERSONA]Agata deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, che la sentenza impugnata ha ravvisato considerando anche le posizioni dei coimputati giudicati separatamente. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, va, pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte; tutti gli altri ricorsi sono, invece, inammissibili per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. 2. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è, infatti, configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). Tale condizione non ricorre nel caso di specie in cui in relazione ai reati fine ascritti all'imputato ed ai coimputati, ritenuti partecipi del sodalizio di cui al capo 1, non è stata ravvisata la fattispecie di lieve entità prevista dal citato comma 5 dell'art. 73. 2.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Trattasi, infatti, di una censura non dedotta in sede di appello, nonostante la sentenza di primo grado abbia determinato l'aumento per la continuazione in misura superiore a quella stabilita con la sentenza di impugnata. Osserva, al riguardo il Collegio che la Corte territoriale si è limitata a rinnodulare il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, determinando l'aumento per la continuazione nella misura di nove mesi di reclusione (anziché di un anno come nella sentenza di primo grado), non in ragione di una specifica censura sul punto da parte dell'imputato, bensì quale effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva. 2.3 E', infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso, trattandosi di questione che, oltre ad essere stata proposta in termini generici con il ricorso, non ha costituito oggetto di specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, dedotto in appello solo la questione relativa alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, nel corpo di tale motivo, dopo avere allegato le circostanze favorevoli all'accoglimento di tale istanza, ha invocato l'esclusione della recidiva. Tale generica istanza, non accompagnata da alcuna censura sul punto, non può, dunque, considerarsi quale espressione di uno specifico motivo di gravame da parte dell'imputato. A ciò si aggiunge che, anche a volersi ritenere integrabile tale generica prospettazione con il contenuto del ricorso per cassazione, il relativo motivo è stato formulato in termini talmente generici da non superare, comunque, il vaglio di ammissibilità. Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Occorre, infatti, evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (si veda, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è manifestamente infondato. La questione non è stata dedotta come motivo di appello, ma, secondo quanto prospettato nel ricorso, è stata introdotta dalla difesa nel corso della discussione finale sul presupposto della confessione resa dall'imputato nel giudizio di appello. Osserva, al riguardo, il Collegio che tale condotta processuale è stata specificamente valutata dalla Corte di appello quale presupposto per la formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, così, implicitamente escludendo la rilevanza della confessione ai fini della concessione dell'invocata attenuante speciale. Va, inoltre, rammentato che la circostanza attenuante speciale prevista dall'art.74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è applicabile a favore di «chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti». Affinché, dunque, possa procedersi ad una valutazione della condotta collaborativa al fini della eventuale concessione dell'attenuate in esame, è necessario, proprio in considerazione della gravità del reato e della necessità di interrompere l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, che il contributo offerto sia "qualificato" in quanto idoneo ad assicurare le prove del reato ovvero rilevante ai fini, ad esempio, di un sequestro di risorse decisive (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 267876). Occorre, dunque, un contributo fattivo, tale non potendosi intendere la mera confessione concernente i fatti oggetto di contestazione. 4. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 D primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto meramente reiterativo del medesimo motivo dedotto con l'appello ed aspecifico. La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, pur escludendo l'intraneità dell'Abarino alla consorteria siracusana guidata da Brianza e Rizza, ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione alle due forniture di cocaina contestate ai capi 3 e 4 dell'imputazione. In particolare, quanto al capo 3, è stata valorizzata la stretta concatenazione logica e temporale tra gli eventi precedenti e successivi l'arresto del Mangraviti. Si è, innanzitutto, posto l'accento sulle risultanze delle captazioni telefoniche da cui emergevano una serie di contatti, nei giorni precedenti il 16 maggio 2016, tra l'Albarino ed il [OSCURATO:PERSONA] (definito in sentenza "figlioccio" del primo), aventi ad oggetto un'autovettura che il primo doveva fornire al secondo affinché si recasse a Siracusa nei giorni successivi. Tra i due vi fu un successivo contatto telefonico alla data del 16 maggio, cui seguì l'incontro a Messina, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale il Mangraviti si allontanava a bordo di un'autovettura Citroen C4. Quindi, il Mangraviti veniva fermato all'ingresso di Siracusa e trovato in possesso di gr. 516 di cocaina. In particolare, quanto agli eventi successivi, si è posto l'accento sul tentativo del ricorrente di contattare il Mangraviti una volta accortosi del suo mancato rientro a Messina e sull'incontro, avvenuto appena tre giorni dopo l'arresto del Mangraviti, tra il ricorrente, Briante e Rizza. Sulla base di una lettura complessiva di tali elementi indiziari, la sentenza impugnata ha desunto, senza incorrere in alcuna frattura logica o contraddittorietà, che il "mandante" della sostanza fosse l'imputato, che questa era destinata a Briante e Rizza e che il Mangraviti abbia agito come corriere della droga. 4.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Il ricorrente formula censure relativa alla ritenuta recidiva reiterata, deducendo sia carenze motivazionali che la sua erronea qualificazione, atteso che nelle precedenti condanne non è mai stata ritenuta la recidiva semplice. Va, innanzitutto, premesso che l'applicazione della recidiva facoltativa richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Ciò premesso, quanto al primo profilo, dedotto con il secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la censura non supera il vaglio di ammissibilità. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sintetica, ma immune da vizi logici o giuridici, nel ritenere la recidiva reiterata, ha valutato le precedenti condanne in rapporto ai reati ascritti nel presente procedimento. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838). Proprio perché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Quanto al carattere reiterato della recidiva, dall'esame complessivo della motivazione concernente tale punto della decisione, può evincersi, così dovendosi ritenere infondato il terzo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha effettuato un'analisi approfondita della valenza sintomatica del percorso criminale dell'Albarino risultante dalle condanne definitive a suo carico, che, valutato in relazione alla gravità dei reati ascritti, è stato considerato espressione della «perdurante inclinazione al reato dell'imputato» e di una «criminosità più accentuata», in ragione delle quali la ritenuta recidiva è stata inquadrata nell'ambito di una cristallizzata scelta delinquenziale e non di una occasionale ricaduta nel reato. In particolare, la Corte territoriale ha considerato che i reati ascritti all'Albarino, da inquadrare in un contesto di rapporti e collegamenti tra diversi gruppi di criminalità organizzata, si pongono in linea di continuità con il profilo criminale emergente dai precedenti penali a suo carico e, significativamente, con le condanne per detenzione illegale di armi in concorso e per associazione di stampo mafioso, denotando una significativa progressione criminosa. Tale percorso argomentativo esprime, dunque, una implicita valutazione del carattere reiterato della recidiva in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229, in termini conformi anche Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816 e Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261308 che hanno ritenuto che il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice). Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione va, pertanto, disattesa la deduzione del ricorrente, fondata su un isolato arresto di legittimità (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280436), secondo la quale ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa della recidiva semplice, proprio perché è in radice erroneo il riferimento ad uno status di recidivo, come evidenziato dalle Sezioni unite sin dalla sentenza Calibè e rimarcato nella sentenza Indelicato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664), la quale ha ribadito, da un lato, la piena adesione alla concezione della recidiva quale circostanza aggravante e, dall'altro, la non conformità ai principi generali di un moderno diritto penale espressivo dei valori enunciati nella Carta costituzionale di una concezione della recidiva quale status soggettivo correlato al solo dato formale della ricaduta nel reato dopo una previa condanna passata in giudicato.Va, peraltro, rimarcato che il ricorrente richiama impropriamente il principio affermato dalla sentenza n. 37063 del 2020, [OSCURATO:PERSONA], che, lungi dall'affermare un principio in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, né ha delimitato l'applicazione con riferimento alla fattispecie concreta esaminata dalla Corte in cui in nessuna delle precedenti condanne riportate dall'imputato era stata applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato. In conclusione, il riconoscimento della recidiva reiterata non può discendere dalla verifica che in relazione ai precedenti penali sia stata già ritenuta la recidiva semplice, essendo sufficiente accertare che all'atto della consumazione del reato per cui è processo l'imputato abbia riportato più condanne passate in giudicato per reati che in relazione a quello oggetto di giudizio palesano una accresciuta e maggiore pericolosità sociale dell'autore. 5. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 5.1 H primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e manifestamente infondato. La contestazione riguarda la cessione di cocaina contestata al capo 4. La motivazione della sentenza impugnata, saldandosi con quella di primo grado cui la prima fa ampi e specifici rinvii, non incorre in alcun vizio logico o giuridico. Le due sentenze di merito hanno ricostruito la responsabilità del Pirrotta, ritenendo che questo e l'Albarino avessero sostanzialmente fatto da staffetta al furgone su cui è stata rinvenuta la cocaina. In particolare, sono stati valorizzati i movimenti e contatti sia tra Pirrotta (che viaggiava a bordo dell'autovettura in compagnia di Albarino), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali viaggiavano a bordo del furgone giunto sul posto contemporaneamente all'autovettura) che tra Albarino ed il terzo che avrebbe dovuto ricevere la sostanza ([OSCURATO:PERSONA]), ritenuti sintomatici del fatto che si stava organizzando uno scambio della sostanza stupefacente, impedito solo dall'arrivo dei Carabinieri. E' stata, inoltre, considerata la condotta del Pirrotta che, alla vista degli operanti, ha allertato gli altri, che si davano alla fuga, gridando proprio il nome del Maieli. E', infine, emerso un successivo contatto telefonico tra il Pirrotta e l'Albarino, che si era allontanato dal posto, in cui il primo chiedeva al correo di andarlo a prendere. A fronte di tale precisa ricostruzione dei fatti e della logica correlazione degli elementi indiziari sopra illustrati, il ricorrente si limita genericamente ad insistere su circostanze di carattere secondario, inidonee a scardinare la tenuta del complesso argomentativo delle sentenze di merito. 5.2 Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso che, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'omessa considerazione dell'unicità dell'episodio oggetto del processo, del tempo trascorso dal reato e della condotta tenuta successivamente dall'imputato. Osserva, al riguardo, il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche considerando, quale fattore negativo prevalente, la personalità dell'imputato risultante dall'allarmante numero di precedenti sia per reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione che specifici. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). A tal fine, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato, alle modalità di esecuzione di esso (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) o alla condotta del reo successiva al reato (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) può risultare all'uopo sufficiente. 6. Ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. La motivazione sul trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato risulta, infatti, adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Va, innanzitutto, premesso che risulta dalla sentenza impugnata che con i motivi di appello il Calcinella aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena nel minimo edittale. Risulta, inoltre, che, all'udienza del 19 giugno 2020, l'imputato ha ammesso gli addebiti e rinunciato ai motivi di merito proposti. Proprio in considerazione di tale comportamento processuale, al Calcinella sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva. Per tale ragione, la sentenza impugnata ha rimodulato il trattamento sanzionatorio inflitto, considerando, in particolare, la oggettiva gravità dei reati ascritti, avuto riguardo alle dimensioni dell'associazione criminosa ed alla quantità e qualità della sostanza stupefacente trattata, nonché la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai pregiudizi penali annoverati. In ragione di tali fattori, ha determinato la pena in anni sette e mesi due di reclusione, partendo dalla pena minima prevista per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 di anni dieci di reclusione, applicando un aumento di nove mesi per la continuazione e la successiva riduzione per il rito. Siffatto percorso argomentativo e di calcolo - peraltro connotato da una rimodulazione in melius sia della pena base che dell'aumento per la continuazione - risulta immune dai denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, deve, infatti, ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252). 7. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agata. 7.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, sulla base di un'autonoma delibazione del compendio probatorio agli atti, è pervenuta a considerare nel numero degli associati anche i coimputati giudicati separatamente. In particolare, si rileva che dalle conversazioni captate e dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, nonché dagli esiti dell'attività tecnica e investigativa è emerso il coinvolgimento di un numero di persone superiore a dieci (circostanza che il ricorrente non si premura di contestare). Così facendo, è stato fatto buon governo del principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati (dieci o più) possono essere inclusi sia i condannati con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento, sia i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in separati procedimenti (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281517) ben potendosi anticipatamente ed autonomamente deliberare la posizione di altri presenti associati, ovviamente senza influenza nei confronti di costoro e salvo il rimedio della revisione in caso di successiva contraddittorietà di giudicati (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Morabito, Rv. 199915).7.2 Parimenti inammissibile, per la sua genericità e manifesta infondatezza, è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte richiamata nel par. 5.2, ha, infatti, escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione sia della personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne, che dell'assenza di elementi positivi. Il ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura a tale percorso argomentativo, limitandosi ad insistere genericamente sull'omessa considerazione di elementi positivi che, tuttavia, non si è premurato di indicare. 8. Al rigetto del ricorso dell'Albarino e all'inammissibilità degli altri ricorsi segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], Salemi, Pirrotta, Calcinella e D'Agata vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris