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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05486/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9586/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso il proprioindirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.3678/2017, depositata i l 20 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio contestava alla Integra s.r.l. l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, componenti positivi di reddito non dichiarati, così come determinati in base ai dati e alle notizie raccoltidalla Guardia di Finanza nel corso della verificafiscale condotta in riferimento agli anni 2010-2013, per le quali Integra s.r.l. risultava essere evasore totale, i cui esisti venivano compendiati nel processo verbale di constatazione notificato in data 4dicembre 2015.

In considerazione della mancata esibizione delle scritture contabili, l’Ufficio procedeva alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

In particolare, il totale dei ricavi accertati in relazione al 2010, pari a euro181.960,41, era utilizzato ai fini del calcolo della maggiore IVA dovuta, determinata in euro 36.392,08, dalla quale veniva scomputata l’imposta già versata dalla società pari a euro 3.523,17.

Avverso l’atto impositivo presentava ricorso la contribuente, evidenziando, con riguardo all’IVA, la mancata detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti per euro 26.604,72, così come documentata nelle fatture passive.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato.

Con sentenza n. 1705/13/2017, il giudice di prime cure rigettava il ricorso della società, condannandola alla rifusione delle spese di lite.

2. –Avverso tale pronuncia interponeva appello la Integra s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , con la sentenza n. 3678/2017, depositata i l 20 settembre 2017 , rideterminava in parte le pretese dell’Agenzia delle Entrate, confermando la maggiore IVA accertata.

Il giudice d’appello compensava le spese.

3. –Avverso tale pronuncia la Integra s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

L’Agenzia delle entratesi è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Integra s.r.l. ha depositato una comunicazione relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti e, segnatamente, della prova che i fornitori di Integra S.r.l. erano soggetti IVA, così comerisultante dall'al l . 4 al processo verbale di constatazione prodotto in allegato al ricorso n. 5530/16 presso la Commissionetributaria provinciale Milano e al ricorso n. 1812/2017 pressola Commissione tributaria regionale Milano . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha respinto la domanda avanzata dalla ricorrente ritenendo irrilevante la circostanza che la Guardia di Finanza abbia accertato costi per euro154.079, poiché di detti costi non è noto se i fornitori erano soggetti IVA.

L'affermazione sarebbedel tutto errata e discende dall'omesso esame dell'allegato 4 al processo verbale di constatazione.

La ricorrenteevidenzia che sin dall'atto introduttivo del procedimento avanti alla Commissione tributaria provinciale ha precisato che venga riconosciuta in detrazione l'IVAdelle fatture dei costi, così come indicate nell'allegato 4 del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per un importo, quindi, pari a euro26.604,72.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce exart. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. – la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. per la manifesta contraddittorietà intrinseca della sentenza nella parte in cui da un lato afferma che tutte le operazioni attive della Integra S.r.l. debbano ritenersi imponibili IVA, dall'altro ritiene di non poter portare in detrazione I'IVA passiva in quanto non sarebbe statoprovato che i costi sostenuti da INTEGRA S.r.l. siano stati utilizzati ai fini di operazioni imponibili.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. –la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e del principio comunitario di neutralità dell'IVA per aver escluso la detraibilità di tutti i costi IVA sostenuti dalla società in relazione alle operazioni passive effettuate, laddove tutte le operazioni attive della società sono state considerate imponibili.

Secondo la Corte non sarebbe possibile la detrazione dell'IVA portata dalle fatture passive non essendovi la prova che detti costi erano stati utilizzati ai fini delle proprie fatture imponibili.

Tuttavia, sia l'Agenzia delle entrate siala Commissione tributaria regionale(nel confermare la correttezza dell'imposta IVA accertata dall'Ufficio) avrebbero ritenuto che tutte le operazioni attive effettuate dalla Integra S.r.l. fossero imponibili IVA.

In tal modo, la sentenza conterrebbe una contraddizione intrinseca e manifesta.

Dall'altro,la Corte territoriale sarebbeincorsa nella violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e del principio comunitario di neutralità dell'IVA,ricorrendo tutti i requisiti indicati dalla Suprema Corte per la detrazione dell'IVA.

1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio -il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo - e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa (Cass., Sez.

VI - 5, 20 gennaio 2016, n. 1020).

Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato ( Cass., Sez.

V , 17 luglio2018, n. 18904).

Il primo e il terzo motivo di doglianza risultano inammissibil i , non avendo parte ricorrente dedotto elementi utili per ritenere esistenti le operazioni oggetto di accertamento presuntivo, dovendo il contribuente provare -ai fini della detrazione dell'IVA - che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili, non essendo sufficiente, a tal fine, che i fornitori fossero esistenti.L'IVA, infatti, non può essere detratta in via presuntiva , non essendo a tal fine sufficiente il richiamo contenuto dell'allegato 4 al processo verbale di constatazione.

Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà così come prospettata nel secondo motivo, giacché diverso è il regime delle imposte dirette rispetto all’IVA, per cui il calcolo dei costi, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, ai fini della determinazione dell’IRES dovuta non determina di per sé l'automatica detrazione dell’IVA.

Va dunque formulato il seguente principio di diritto: «In caso di ricostruzione induttiva dei ricavi- effettuata in sede di verifica che ha accertato l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, essendo diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed essendo onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti».

2. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9586/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso il proprioindirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.3678/2017, depositata i l 20 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio contestava alla Integra s.r.l. l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, componenti positivi di reddito non dichiarati, così come determinati in base ai dati e alle notizie raccoltidalla Guardia di Finanza nel corso della verificafiscale condotta in riferimento agli anni 2010-2013, per le quali Integra s.r.l. risultava essere evasore totale, i cui esisti venivano compendiati nel processo verbale di constatazione notificato in data 4dicembre 2015. In considerazione della mancata esibizione delle scritture contabili, l’Ufficio procedeva alla ricostruzione induttiva dei ricavi. In particolare, il totale dei ricavi accertati in relazione al 2010, pari a euro181.960,41, era utilizzato ai fini del calcolo della maggiore IVA dovuta, determinata in euro 36.392,08, dalla quale veniva scomputata l’imposta già versata dalla società pari a euro 3.523,17. Avverso l’atto impositivo presentava ricorso la contribuente, evidenziando, con riguardo all’IVA, la mancata detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti per euro 26.604,72, così come documentata nelle fatture passive. Si costituiva in giudizio l’Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato. Con sentenza n. 1705/13/2017, il giudice di prime cure rigettava il ricorso della società, condannandola alla rifusione delle spese di lite. 2. –Avverso tale pronuncia interponeva appello la Integra s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , con la sentenza n. 3678/2017, depositata i l 20 settembre 2017 , rideterminava in parte le pretese dell’Agenzia delle Entrate, confermando la maggiore IVA accertata. Il giudice d’appello compensava le spese. 3. –Avverso tale pronuncia la Integra s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. L’Agenzia delle entratesi è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Integra s.r.l. ha depositato una comunicazione relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. – l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti e, segnatamente, della prova che i fornitori di Integra S.r.l. erano soggetti IVA, così comerisultante dall'al l . 4 al processo verbale di constatazione prodotto in allegato al ricorso n. 5530/16 presso la Commissionetributaria provinciale Milano e al ricorso n. 1812/2017 pressola Commissione tributaria regionale Milano . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha respinto la domanda avanzata dalla ricorrente ritenendo irrilevante la circostanza che la Guardia di Finanza abbia accertato costi per euro154.079, poiché di detti costi non è noto se i fornitori erano soggetti IVA. L'affermazione sarebbedel tutto errata e discende dall'omesso esame dell'allegato 4 al processo verbale di constatazione. La ricorrenteevidenzia che sin dall'atto introduttivo del procedimento avanti alla Commissione tributaria provinciale ha precisato che venga riconosciuta in detrazione l'IVAdelle fatture dei costi, così come indicate nell'allegato 4 del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per un importo, quindi, pari a euro26.604,72. Con il secondo motivo di ricorso si deduce exart. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. – la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. per la manifesta contraddittorietà intrinseca della sentenza nella parte in cui da un lato afferma che tutte le operazioni attive della Integra S.r.l. debbano ritenersi imponibili IVA, dall'altro ritiene di non poter portare in detrazione I'IVA passiva in quanto non sarebbe statoprovato che i costi sostenuti da INTEGRA S.r.l. siano stati utilizzati ai fini di operazioni imponibili. Con il terzo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. –la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e del principio comunitario di neutralità dell'IVA per aver escluso la detraibilità di tutti i costi IVA sostenuti dalla società in relazione alle operazioni passive effettuate, laddove tutte le operazioni attive della società sono state considerate imponibili. Secondo la Corte non sarebbe possibile la detrazione dell'IVA portata dalle fatture passive non essendovi la prova che detti costi erano stati utilizzati ai fini delle proprie fatture imponibili. Tuttavia, sia l'Agenzia delle entrate siala Commissione tributaria regionale(nel confermare la correttezza dell'imposta IVA accertata dall'Ufficio) avrebbero ritenuto che tutte le operazioni attive effettuate dalla Integra S.r.l. fossero imponibili IVA. In tal modo, la sentenza conterrebbe una contraddizione intrinseca e manifesta. Dall'altro,la Corte territoriale sarebbeincorsa nella violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e del principio comunitario di neutralità dell'IVA,ricorrendo tutti i requisiti indicati dalla Suprema Corte per la detrazione dell'IVA. 1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio -il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d'affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest'ultimo - e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa (Cass., Sez. VI - 5, 20 gennaio 2016, n. 1020). Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato ( Cass., Sez. V , 17 luglio2018, n. 18904). Il primo e il terzo motivo di doglianza risultano inammissibil i , non avendo parte ricorrente dedotto elementi utili per ritenere esistenti le operazioni oggetto di accertamento presuntivo, dovendo il contribuente provare -ai fini della detrazione dell'IVA - che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili, non essendo sufficiente, a tal fine, che i fornitori fossero esistenti.L'IVA, infatti, non può essere detratta in via presuntiva , non essendo a tal fine sufficiente il richiamo contenuto dell'allegato 4 al processo verbale di constatazione. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà così come prospettata nel secondo motivo, giacché diverso è il regime delle imposte dirette rispetto all’IVA, per cui il calcolo dei costi, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, ai fini della determinazione dell’IRES dovuta non determina di per sé l'automatica detrazione dell’IVA. Va dunque formulato il seguente principio di diritto: «In caso di ricostruzione induttiva dei ricavi- effettuata in sede di verifica che ha accertato l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, essendo diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed essendo onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti». 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R.