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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15621/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 4 giugno 2019 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della proposta del Procuratore della Repubblica, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni cinque, ed aveva disposto il sequestro e la confisca di beni immobili — intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, autoveicoli — intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai proposti - e attività finanziarie riconducibili ai proposti e ai loro familiari.

Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta la pericolosità qualificata ,sirrr dal 1978 sino all'attualità; venivano accertati i redditi prodotti negli anni 2006- 2012, i veicoli a disposizione, i rapporti bancari in essere.

Veniva accertato che il coniuge signora Grande non era titolare di redditi, ma era proprietaria di fabbricati costruiti nel 1990 e nel 2006, e di terreni acquistati nel 1990 e nel 2003.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Catanzaro, con decreto depositato in data 30 dicembre 2021, ha ridotto la durata della misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca di tutti gli autoveicoli e dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], e, infine, ha revocato la confisca di alcuni fabbricati e terreni intestati a [OSCURATO:PERSONA], confermando, nel resto, il provvedimento impugnato.

Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] la pericolosità veniva riqualificata come generica, e l'ambito cronologico rivisto nel senso che nel periodo tra il 1996 e il 2001 non vi era stata pericolosità.

Ne segue la riduzione della durata della misura personale e la revoca della confisca dei veicoli, il cui acquisto era comunque compatibile con i redditi dichiarati tra il 2006 e il 2012, e di fabbricati e terreni di [OSCURATO:PERSONA], acquisiti nei primi anni '90, epoca rispetto alla quale non era stata compiuta alcuna verifica reddituale sulla Grande.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Viene denunciata assenza e illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 24 divo n. 159/2011, in quanto il secondo giudice, nella parte in cui aveva confermato la confisca relativamente ad alcuni immobili, si era limitato a sostenere che le censure erano generiche e reiterative, mentre all'epoca di costruzione dei fabbricati il reddito di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa edile, era stato sufficiente alla realizzazione degli immobili e all'acquisto dei terreni.

Inoltre, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] era solo generica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto intestataria della proprietà di alcuni immobili sottoposti alla misura di prevenzione della confisca, ha proposto censura, denunciando l'assenza di motivazione, in ordine all'accertamento della sproporzione tra redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] ed incrementi patrimoniali ("il reddito realizzato dallo [OSCURATO:PERSONA] ... era sicuramente sufficiente alla realizzazione di quegli immobili ...") ed al parametro temporale relativo al giudizio di pericolosità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ora, a parte il rilievo che le doglianze proposte prospettano una lettura alternativa del merito del giudizio sulla sproporzione tra redditi del proposto e acquisti e sulla riferibilità della provvista che ha consentito gli acquisti al periodo di ritenuta pericolosità del proposto, si deve evidenziare che il terzo interessato, che non contesti l'effettiva titolarità dei beni confiscati al proposto, non è legittimato a dedurre in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, che solo il proposto ha interesse a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, HUDOROVIC, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, SIMPLY, Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, ICARDI, Rv. 280249).

Il collegio condivide il ricordato orientamento, che è consolidato in giurisprudenza con riferimento al caso, che ricorre nel caso in esame, in cui il terzo non contesti l'effettiva titolarità del bene in capo al proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608: "In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto").

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa r di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 4 giugno 2019 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della proposta del Procuratore della Repubblica, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni cinque, ed aveva disposto il sequestro e la confisca di beni immobili — intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, autoveicoli — intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai proposti - e attività finanziarie riconducibili ai proposti e ai loro familiari. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta la pericolosità qualificata ,sirrr dal 1978 sino all'attualità; venivano accertati i redditi prodotti negli anni 2006- 2012, i veicoli a disposizione, i rapporti bancari in essere. Veniva accertato che il coniuge signora Grande non era titolare di redditi, ma era proprietaria di fabbricati costruiti nel 1990 e nel 2006, e di terreni acquistati nel 1990 e nel 2003. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Catanzaro, con decreto depositato in data 30 dicembre 2021, ha ridotto la durata della misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca di tutti gli autoveicoli e dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], e, infine, ha revocato la confisca di alcuni fabbricati e terreni intestati a [OSCURATO:PERSONA], confermando, nel resto, il provvedimento impugnato. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] la pericolosità veniva riqualificata come generica, e l'ambito cronologico rivisto nel senso che nel periodo tra il 1996 e il 2001 non vi era stata pericolosità. Ne segue la riduzione della durata della misura personale e la revoca della confisca dei veicoli, il cui acquisto era comunque compatibile con i redditi dichiarati tra il 2006 e il 2012, e di fabbricati e terreni di [OSCURATO:PERSONA], acquisiti nei primi anni '90, epoca rispetto alla quale non era stata compiuta alcuna verifica reddituale sulla Grande. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Viene denunciata assenza e illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 24 divo n. 159/2011, in quanto il secondo giudice, nella parte in cui aveva confermato la confisca relativamente ad alcuni immobili, si era limitato a sostenere che le censure erano generiche e reiterative, mentre all'epoca di costruzione dei fabbricati il reddito di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa edile, era stato sufficiente alla realizzazione degli immobili e all'acquisto dei terreni. Inoltre, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] era solo generica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto intestataria della proprietà di alcuni immobili sottoposti alla misura di prevenzione della confisca, ha proposto censura, denunciando l'assenza di motivazione, in ordine all'accertamento della sproporzione tra redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] ed incrementi patrimoniali ("il reddito realizzato dallo [OSCURATO:PERSONA] ... era sicuramente sufficiente alla realizzazione di quegli immobili ...") ed al parametro temporale relativo al giudizio di pericolosità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, a parte il rilievo che le doglianze proposte prospettano una lettura alternativa del merito del giudizio sulla sproporzione tra redditi del proposto e acquisti e sulla riferibilità della provvista che ha consentito gli acquisti al periodo di ritenuta pericolosità del proposto, si deve evidenziare che il terzo interessato, che non contesti l'effettiva titolarità dei beni confiscati al proposto, non è legittimato a dedurre in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, che solo il proposto ha interesse a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, HUDOROVIC, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, SIMPLY, Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, ICARDI, Rv. 280249). Il collegio condivide il ricordato orientamento, che è consolidato in giurisprudenza con riferimento al caso, che ricorre nel caso in esame, in cui il terzo non contesti l'effettiva titolarità del bene in capo al proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608: "In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto"). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa r di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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