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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12918/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Guido ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto pluriaggravato (in Palermo il 13/10/2012), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti della violenza sulle cose, consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio dalla merce sottratta e della esposizione dei bei alla pubblica fede; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la difesa ha reiterato in questa sede doglianze prospettate al giudice del gravame e da questi rigettate con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, oltre che coerenti con i principi di diritto in materia; che, in particolare, quanto alla riqualificazione del fatto in tentativo, i giudici territoriali hanno evidenziato le modalità della condotta, escludendo, mediante rinvio ai dati fattuali emersi, che vi fosse stata rilevazione automatica del movimento della merce ovvero la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, escludendo dunque la possibilità dell'intervento difensivo "in continenti" (Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186; sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969), il reato di furto consumandosi quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544, in fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto; n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266); che, anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., la spiegazione dei giudici territoriali è coerente con la giurisprudenza di legittimità, dovendosi ribadire che essa non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escluderla (sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalmbrieri, RV. 265808), atteso che il sistema di videosorveglianza costituisce uno strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Sala, Rv. 280157; n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493-01), determinandosi pertanto in tali situazioni un affidamento del bene alla altrui buona fede (sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913); infine, anche con riferimento alla invocata causa di non punibilità, i giudici territoriali hanno valorizzando in negativo, non soltanto la cornice edittale (che continua a essere ostativa anche all'indomani della modifica che ha riguardato il comma 1 dell'art. 131 bis, cod. pen. [stante il disposto di cui all'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1, del d.

I.vo n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 162/2022], ma soprattutto il valore commerciale non esiguo della merce sottratta e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici anche coevi a quello per il quale si procede, indicativi di un'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento dell'istituto invocato (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034), nella specie avendo i giudici valorizzato un elemento certamente rilevante ai fini del vaglio devoluto; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Guido ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto pluriaggravato (in Palermo il 13/10/2012), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti della violenza sulle cose, consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio dalla merce sottratta e della esposizione dei bei alla pubblica fede; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la difesa ha reiterato in questa sede doglianze prospettate al giudice del gravame e da questi rigettate con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, oltre che coerenti con i principi di diritto in materia; che, in particolare, quanto alla riqualificazione del fatto in tentativo, i giudici territoriali hanno evidenziato le modalità della condotta, escludendo, mediante rinvio ai dati fattuali emersi, che vi fosse stata rilevazione automatica del movimento della merce ovvero la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, escludendo dunque la possibilità dell'intervento difensivo "in continenti" (Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186; sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969), il reato di furto consumandosi quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544, in fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto; n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266); che, anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., la spiegazione dei giudici territoriali è coerente con la giurisprudenza di legittimità, dovendosi ribadire che essa non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escluderla (sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalmbrieri, RV. 265808), atteso che il sistema di videosorveglianza costituisce uno strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Sala, Rv. 280157; n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493-01), determinandosi pertanto in tali situazioni un affidamento del bene alla altrui buona fede (sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913); infine, anche con riferimento alla invocata causa di non punibilità, i giudici territoriali hanno valorizzando in negativo, non soltanto la cornice edittale (che continua a essere ostativa anche all'indomani della modifica che ha riguardato il comma 1 dell'art. 131 bis, cod. pen. [stante il disposto di cui all'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1, del d. I.vo n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 162/2022], ma soprattutto il valore commerciale non esiguo della merce sottratta e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici anche coevi a quello per il quale si procede, indicativi di un'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento dell'istituto invocato (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034), nella specie avendo i giudici valorizzato un elemento certamente rilevante ai fini del vaglio devoluto; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il
Sentenza Cassazione n. 12918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris