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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19686/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1160/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento dell’appello della controparte e di rigetto della domanda di confessoria servitutis e di ripristino dello stato dei luoghi

2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento dell’appello della controparte e di rigetto della domanda di confessoria servitutis proposta dai ricorrenti con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione dell’atto del notaio Cariello del 4 ottobre 1953.

Secondo la Corte d'Appello da tale atto non emergeva la costituzione di una servitù a vantaggio del fondo dei ricorrenti e a carico del fondo di [OSCURATO:PERSONA].

Due erano gli elementi determinanti, il diritto di attingere l’acqua dal fondo della Checchi era attribuito per uno specifico utilizzo, uso Ric. 2021 n. 12778 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 domestico, e nel preteso fondo dominante non esistevano fabbricati all’epoca della stipula dell’atto di divisione.

Secondo il ricorrente sulla base dei criteri di interpretazione di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. la clausola presente nell’atto sopra indicato era costitutiva della servitù di attingere acqua.

Il motivo appare inammissibile in applicazione dei seguenti principi di diritto: L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d.

"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass.n. 14355 del 2016, in motiv.).

Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016).

Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017).

Ne consegue Ric. 2021 n. 12778 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).

In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per l’erronea parziale compensazione delle spese.

Il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura Ric. 2021 n. 12778 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014)».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nelle rispettive richiese.

I ricorrenti hanno anche eccepito la tardività dell’avviso della presente adunanza.

L’eccezione è infondata.

I ricorrenti fanno riferimento all’art. 380 bis 1 c.p.c. che regola l’’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio presso la sezione semplice, mentre per la presente adunanza - che si tiene dinanzi alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c. - l’art. 380 bis c.p.c. prevede che il decreto di fissazione sia notificato almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, con facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Nella restante parte della memoria si insiste nella censura di violazione da parte della Corte d'Appello dei criteri ermeneutici utilizzati nell’interpretazione dell’atto di divisione in oggetto.

In proposito non può che ribadirsi che l’interpretazione dell’atto di divisione data dalla Corte d'Appello non è implausibile e, dunque, è sottratta al sindacato di legittimità.

Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ord. n. 995 del 2021).

Ric. 2021 n. 12778 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12778 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1160/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento dell’appello della controparte e di rigetto della domanda di confessoria servitutis e di ripristino dello stato dei luoghi 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento dell’appello della controparte e di rigetto della domanda di confessoria servitutis proposta dai ricorrenti con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione dell’atto del notaio Cariello del 4 ottobre 1953. Secondo la Corte d'Appello da tale atto non emergeva la costituzione di una servitù a vantaggio del fondo dei ricorrenti e a carico del fondo di [OSCURATO:PERSONA]. Due erano gli elementi determinanti, il diritto di attingere l’acqua dal fondo della Checchi era attribuito per uno specifico utilizzo, uso Ric. 2021 n. 12778 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 domestico, e nel preteso fondo dominante non esistevano fabbricati all’epoca della stipula dell’atto di divisione. Secondo il ricorrente sulla base dei criteri di interpretazione di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. la clausola presente nell’atto sopra indicato era costitutiva della servitù di attingere acqua. Il motivo appare inammissibile in applicazione dei seguenti principi di diritto: L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass.n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue Ric. 2021 n. 12778 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per l’erronea parziale compensazione delle spese. Il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura Ric. 2021 n. 12778 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014)». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nelle rispettive richiese. I ricorrenti hanno anche eccepito la tardività dell’avviso della presente adunanza. L’eccezione è infondata. I ricorrenti fanno riferimento all’art. 380 bis 1 c.p.c. che regola l’’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio presso la sezione semplice, mentre per la presente adunanza - che si tiene dinanzi alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c. - l’art. 380 bis c.p.c. prevede che il decreto di fissazione sia notificato almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, con facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. Nella restante parte della memoria si insiste nella censura di violazione da parte della Corte d'Appello dei criteri ermeneutici utilizzati nell’interpretazione dell’atto di divisione in oggetto. In proposito non può che ribadirsi che l’interpretazione dell’atto di divisione data dalla Corte d'Appello non è implausibile e, dunque, è sottratta al sindacato di legittimità. Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, Ord. n. 995 del 2021). Ric. 2021 n. 12778 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12778/2021 Numero sezionale 5733/2022 Numero di raccolta generale 19686/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. 5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12778 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d
Sentenza Cassazione n. 19686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris