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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31870/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, reato aggravato da violenza sulle cose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto monoaggravato è punito con la pena della reclusione fino a sei anni ed esule pertanto dal limite massimo previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 che valorizza la sottrazione di energia elettrica per un valore di 509,85, ritenuto niente affatto irrisorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, reato aggravato da violenza sulle cose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto monoaggravato è punito con la pena della reclusione fino a sei anni ed esule pertanto dal limite massimo previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 che valorizza la sottrazione di energia elettrica per un valore di 509,85, ritenuto niente affatto irrisorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 31870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris