CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 04 323 /20 20 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresenta t o e dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’AvvocatoAntonietta Vattimo ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1261/2019 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 17 giugno 2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30 marzo 2023 dal Consigliererelatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al T ribunale di Paola, il Comune di Acquappesa, domandandonela condanna, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., al risarcimento dei danni recati al suo fabbricato, situato nel centro storico di detto Comune, da infiltrazioni d’acqua provenienti da una falda acquifera di natura freatica presente nel sottosuolo, alimentata da movimenti di acque sotterranee nel territorio comunale, ed asseritamente imputabili alla mancata predisposizione e manutenzione, da parte dell’ente, di un sistema di regimentazione,canalizzazione e smaltimento delle acque , attraverso un rete idrica e fognaria adeguata , idonea ad evitare gli aumenti di volume della falda, specie nei periodi di più intense precipitazioni. Costituitosi in giudizio l’ente convenuto, il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d’ufficioed acquisiti dal consulente i chiarimenti richiesti dalla difesa dell’attore, rigettò la domanda. P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.La decisione di primo grado è stat a integralmente confermata dalla Corte di appellodi Catanzaro, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, richiamando le risultanze dell’indagine peritale esperita in primo grado, nonché le risposte fornite dal consulente tecnico alla richiesta di chiarimenti, ha accertato che le infiltrazioni dannose subite dal fabbricato di proprietà dell’attore trovavano la loro causa, da un lato, nelle condizioni strutturali di precarioassetto ideologico dell’intero t erritorio comunale , classificato come area sottoposta a rischio di frane sulla base di segnalazioni degli enti preposti alla salvaguar dia dell’ ambiente e dell’incolumità delle persone sin dai primi anni del 1900; dall’altro lato, nella presenza di una falda freatica nel sottosuolo, alimentata, non già dalla asserita cattiva regimentazione delle acque meteoriche nel la rete fognaria, bensì da una superficie acquifera di grande entità, non limitata a quella localizzata nelle vicinanze del fabbricato del Ciampi, ma avente un’estensionetale da ricomprendere l’intero territorio comunale . Al contrario, nessuna rilevanza causale, in funzione dell’evento dannoso lamentato,poteva attribuirsi alla rete di raccolta delle acque piovane, la quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU , era risultata adeguata allasua funzione, dal momento che non si erano ma i evidenziati immediati innalzamenti del livello della falda in concomitanza con eventi meteorici, persino nei periodi di più intense precipitazioni; doveva pertantoescludersi che venisse « in rilievo alcun aumento di umiditàderivante dalla cattiva regimentazione delle acque: unico oggetto delqualificato possesso dell’ente». P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolatomotivo. Resiste con controricorso il Comune di Acquappesa, sollevando, preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per avere il ricorrente omesso di richiedere alla cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art.369, terzo comma, cod. proc. civ.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020(norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. Solo la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, atteso che questa C orte ha affermato il principio, più volte ribadito, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la mancata richiesta ditrasmissione, da parte del ricorrente, delfascicolo d ’ ufficio del giudice a quo , ex art. 369 c od. proc. civ., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove – P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani come nella specie –l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni con essa prospettate (Cass., Sez. Un., 21/09/2006, n. 20504; Cass. 03/03/2011, n. 5108; Cass. 24/03/2017, n. 7621). 1. Con l’unico motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.. Il ricorrente lamenta, specificamente, « erronea e /o falsa applicazione … dei criteri per il riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra la “res” in custodia e il danno provocato, del principio di imputazione della responsabilità al custode per i danni provocati dalla cosa in custodia, nonché dell’ onere della prova gravante sullo stesso custode per la ricorrenza del caso fortuito». Sostiene che, all’esito della consulenza tecnica espletata, era emerso –come del resto osservato nella stessa sentenza impugnata – che la falda freaticasottostante il fabbricato danneggiato, sebbene non aumentasse di livello nell’immediatezza dei fenomeni meteorici, tuttavia era pur sempre alimentata dai movimenti di una superficie acquifera di grande entità che si estendeva per l’intero territorio comunale, i quali davano vita a lle oscillazioni produttive delle infiltrazioni, incidenti sulla stabilità dei fabbricati . P oiché il territorio comunale era la res in custodia dell’ente Comune di Acquappesa , doveva quindi ritenersi accertata la « portata lesiva » di tale res e, in definitiva, il nesso causaleintercorrente tra il danno da lui lamentato e la cosa custoditadall’ente. Stabilita la connessione cau sale tra la res in custodia e il danno, il giudice del merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla evitabilità dello stesso da parte del Comune attraverso una corretta regimentazione delle acque e d in t al senso egli aveva, P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dapprima,invocato l’acquisizione dei necessari chiarimenti attraverso i quesiti integrativi postial CTU nominato e, successivamente, richiesto la rinnovazione della consulenzatecnica in grado di appello . L a Corte di appello, non aderendo a tale richiesta, aveva trascurato l’esigenza istruttoria posta a suo fondamento ma, poiché essa at t eneva ad un fatto impeditiv o della fattispecie di responsabilità di cui all’art.2051 cod. civ., funzionale all’integrazione della prova (liberatoria) del caso fortuito, di cui era onerato il Comune convenuto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto comunque essere accolta, essendo stati dimostrati i requisiti costitutivi della responsabilità del custode. 2.Il motivo – e con esso l’intero ricorso – è inammissibile. 2.1. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., sono la derivazionedel danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando il danno è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un ’espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazioneutilizzata dall’art. 1384 (ora 1242) del codice francese (dommage ... qui est causé par le fait ... des choses que l’on a sous sa garde…), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza , deve ritenersi coincidente con quello dell’omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n.2480). Il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall’effetto di concause umane o naturali. P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giudica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480). Entrambi tali presupposti, in q uanto e lementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale , ex a r t.2051 cod . civ., devono essere provatidal danneggiato. Incombe,invece , sul custode, sempre ai sensi dell’art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del ca so fortuito , quale fatto (impeditivodel diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dallacosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. 2.2. N el caso di specie, la Corte di appello , previo puntuale richiamo delle conclusioni perital i , ha accertato che i danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] trovavano la sua origine in due ordinidi cause. La prima causa era da ricercare nella particolare conformazione geologica dell’intero territorio ric ompreso nel centro abitato del Comune di Acquappesa , segnalato da epoca r isalente come zo n a a rischio di frane e interessato da storici fenomeni di dissesto idrogeologico; per effetto di tali fenomeni franosi, succedutisi ripetutamente nel tempo, il terreno aveva assunto una struttura costituita da instabili livelli argillosi-limosi, rispetto al la quale si P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani presentavano come non a datte le fondazioni del fabbricato danneggiato, inserito nell’originario nucleo abitativo del Comune, insediatosi neiprimi anni del 1700. La seconda causa era da ricercare nellapresenza nel sottosuolo di una falda freatica affiorante, le cui oscillazioni erano determinate, non già da repentini innalzamenti di volume causati dal cattivo funzionamento del sistema di regimentaz ione, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche in occ asione dei momenti di più intense precipitazioni, bensì dai movimenti di una superficie acquifera di grande entità, che si estendeva nell’intero territorio comunale; al contrario,la rete idrica e fognaria dell ’area circostante il fabbricato era perfettamente «funzionante» e quella di raccolta delle acque piovane «assolve[va] al suo compito». Sulla base del motivato apprezzamento delle predette risultanze istruttorie, la Corte di merito ha dunque escluso che fosse stato accertato il nesso causale tra la res custodita ( da identificarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non con l ’ « intero territorio comunale» ma con la rete idrica e fognaria , posta nella disponibilità e sottoil controllo – e quindi nella custodia – del C omune convenuto) e il dannooccorso al fabbricato dell’attore. Il giudice del merito ha invece posto in evidenza come dovesse piuttosto ritenersiprovato che il predetto pregiudizio fosse derivato da cause estraneealla res custodita , consistenti nello strutturale dissesto idrogeologico del territorio e nellapresenza della vasta fa l da acquifera nel suo sottosuolo. P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.3.Dinanzi a t ale motivato accertamento, le doglianze formulate dal ricorrentecon l’unico motivo di ricorso per cassazione si palesano inammissibili. Esse, infatti, ad ontadella formale intestazione, non denunciano la violazionedi norme di diritto, ma censurano la ricostruzione de i fatti e la valutazione delle risultanzeistruttorie fornita dalla Corte di appello , sull’assunto che, contrariamentea quanto da essa ritenuto, l’indagine peritale avrebbeconsentito di identificare «la portatalesiva della res in custodia» e, quindi, la «sicura connessione causale» tra la res medesima e il danno, restando incertasoltanto la sussistenza del caso fortuito, della cui prova, peraltro, sarebbe sato onerato il Comune convenuto, il quale, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi liberato dallasua responsabilità. Le predette doglianze , dunque , non pongono in luce un error in iudicando, ma tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un apprezzamentodella fattispecie alternativ o quello compiuto dalla Corte di appello, omettendodi considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione– ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.U. 30.03.2023 R.G. n.04323/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( C ass., Sez. U n., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren