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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 28150/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6032-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro C. & T. CONSULENZE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 43 //2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con ricorso presentato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania la C. & T. Consulenze e Tecnologie di Sicurezza s.r.I., premesso di aver presentato istanza di definizione agevolata di ritardati od omessi versamenti di cui all'art. 9-bis

I. n. 289 del 2002 avvalendosi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti; di avere provveduto al tempestivo versamento della sola prima rata omettendo invece l'integrale versamento delle rate successive; che l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto decaduta la società contribuente dal beneficio condonale per effetto del mancato pagamento di tutte le rate ed aveva quindi notificato alla stessa atto di «diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti»; impugnava tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, sostenendo che il condono doveva ritenersi perfezionato con il pagamento della prima rata, senza che alcuna decadenza potesse discendere dall'omesso integrale versamento delle successive rate.

La decisione di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione • distaccata di Catania, con sentenza depositata il 24 gennaio 2019, sul rilievo che l'istanza di definizione delle liti presentata dalla contribuente conservava la propria validità ed efficacia e che il versamento di somme inferiori a quelle dovute per errore scusabile non comportava la decadenza dal beneficio.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Ric. 2020 n. 06032 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2- Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 9-bis

I. n. 289 del 2002.

Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che il condono di cui all'art. 9-bis della

I. n. 289 del 2002 possa validamente perfezionarsi anche in mancanza dell'integrale tempestivo versamento di tutti gli importi al riguardo dovuti.

La censura è fondata.

Questa Corte, con decisione n. 2936 del 2018, cui il Collegio intendere dare continuità, ha affermato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il condono tributario previsto dall'art. 9-bis della

I. n. 289 del 2002 ha struttura e funzione (c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli articoli 8, 9, 15 e 16 della medesima legge; ne discende che, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono - che produce la definizione della lite pendente - non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l'integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento, in difetto restando legittimata l'Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta.

Deve inoltre escludersi che possa assumere rilievo scriminante l'errore scusabile; ciò in quanto nell'ordinamento tributario l'errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l'errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto Ric. 2020 n. 06032 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -3- clemenziale (nella specie il condono di cui all'art. 9 bis

I. n. 289 del 2002) (Cass. n. 5105 del 2017).

La CTR non si è attenuta a tali principi ritenendo che il condono ex art. 9-bis della

I. n. 289 del 2002 si fosse comunque perfezionato essendo dovuto ad errore scusabile il mancato integrale pagamento delle rate successive alla prima.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6032-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro C. & T. CONSULENZE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 43 //2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con ricorso presentato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania la C. & T. Consulenze e Tecnologie di Sicurezza s.r.I., premesso di aver presentato istanza di definizione agevolata di ritardati od omessi versamenti di cui all'art. 9-bis I. n. 289 del 2002 avvalendosi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti; di avere provveduto al tempestivo versamento della sola prima rata omettendo invece l'integrale versamento delle rate successive; che l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto decaduta la società contribuente dal beneficio condonale per effetto del mancato pagamento di tutte le rate ed aveva quindi notificato alla stessa atto di «diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti»; impugnava tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, sostenendo che il condono doveva ritenersi perfezionato con il pagamento della prima rata, senza che alcuna decadenza potesse discendere dall'omesso integrale versamento delle successive rate. La decisione di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione • distaccata di Catania, con sentenza depositata il 24 gennaio 2019, sul rilievo che l'istanza di definizione delle liti presentata dalla contribuente conservava la propria validità ed efficacia e che il versamento di somme inferiori a quelle dovute per errore scusabile non comportava la decadenza dal beneficio. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Ric. 2020 n. 06032 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 9-bis I. n. 289 del 2002. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che il condono di cui all'art. 9-bis della I. n. 289 del 2002 possa validamente perfezionarsi anche in mancanza dell'integrale tempestivo versamento di tutti gli importi al riguardo dovuti. La censura è fondata. Questa Corte, con decisione n. 2936 del 2018, cui il Collegio intendere dare continuità, ha affermato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il condono tributario previsto dall'art. 9-bis della I. n. 289 del 2002 ha struttura e funzione (c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli articoli 8, 9, 15 e 16 della medesima legge; ne discende che, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono - che produce la definizione della lite pendente - non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l'integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento, in difetto restando legittimata l'Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta. Deve inoltre escludersi che possa assumere rilievo scriminante l'errore scusabile; ciò in quanto nell'ordinamento tributario l'errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l'errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto Ric. 2020 n. 06032 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- clemenziale (nella specie il condono di cui all'art. 9 bis I. n. 289 del 2002) (Cass. n. 5105 del 2017). La CTR non si è attenuta a tali principi ritenendo che il condono ex art. 9-bis della I. n. 289 del 2002 si fosse comunque perfezionato essendo dovuto ad errore scusabile il mancato integrale pagamento delle rate successive alla prima. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] DE