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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19018/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];130/RG. 36368 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale ricostruito in modo dettagliato la vicenda per cui è processo sulla scorta di una congrua e non illogica lettura del dato probatorio (pag 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];130/RG. 36368 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale ricostruito in modo dettagliato la vicenda per cui è processo sulla scorta di una congrua e non illogica lettura del dato probatorio (pag 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris