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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 14990/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30168-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza n. 1147/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 3 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere dall’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] il pagamento o la restituzione del T.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 e corrisposto, quale committente coobbligata in solido ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, ai lavoratori indicati in ricorso, dipendenti delle imprese appaltatrici;

2. essa ha ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata al pagamento del T.f.r., in assenza di prova (a suo carico, quale committente) dell’effettivo versamento dei contributi dall’appaltatore datore di lavoro al Fondo di Tesoreria: essendo questo tenuto all’erogazione del T.f.r. ai lavoratori dal 1° gennaio 2007, nella ricorrenza dei presupposti dell’art. 1, comma 755 ss. l. 296/2006 e secondo le modalità previste dal D.M. 30 gennaio 2007; in realtà, da corrispondere concretamente dal datore anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sull’importo dei contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese;

3. la Corte capitolina ha poi negato il diritto della predetta società di surrogazione al datore di lavoro, per i versamenti compiuti ai dipendenti delle imprese appaltatrici, nei confronti del Fondo; e ciò per essere titolare di un credito (per anticipazione del T.f.r.) fondato, non già sulla Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 medesima obbligazione datoriale, ma su una propria di garanzia prestata ex lege in favore dell’appaltatore datore, quale sua obbligata in solido a norma dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003: non avendo pertanto qualità di “avente diritto” dal lavoratore alla prestazione del Fondo di Tesoreria, essendo invece legittimata a surrogarsi, a norma dell’art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del predetto nei confronti del datore appaltatore;

4. con atto notificato il 1° dicembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 c.p.c., 24, 111 Cost., per inosservanza del principio del contraddittorio, non avendo la Corte territoriale, dopo ben due rinvii d’ufficio dell’udienza di discussione (originariamente fissata il 30 ottobre 2018, una prima volta differita al 19 novembre 2019 e quindi al 26 maggio 2020, nella vigenza della normativa emergenziale anti Covid-19), acceduto alla richiesta di un rinvio per discussione con termine per note, per consentirle di replicare alle difese dell’[OSCURATO:PERSONA] nella memoria di costituzione in appello: così essendo stato leso il proprio diritto di difesa, in particolare consistito nel non aver potuto adeguatamente perorare l’istanza di ordine di esibizione all’[OSCURATO:PERSONA] della documentazione relativa alle quote di T.f.r. versate dalle imprese appaltatrici presso il Fondo di Tesoreria, relative alle posizioni dei lavoratori singolarmente individuati, cui neppure l’Istituto si era opposto (primo motivo);

2. al di là di un difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di una debita trascrizione dalla ricorrente dei verbali di udienza contenenti la richiesta Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di un termine per note, così da consentire la verifica del fatto processuale per cui essa ha denunciato l’error in procedendo (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194), il motivo è infondato;

3. non è, infatti, configurabile la lamentata lesione del contraddittorio, posto che nel rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale (che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità) di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (Cass. 16 giugno 1998, n. 5988; Cass. 5 agosto 2013, n. 18627; Cass. 13 aprile 2018, n. 9232);

3.1. in ogni caso, l’istanza di esibizione documentale conculcata (comunque esaminata dalla Corte e ritenuta esplorativa in funzione della prova dei versamenti effettivamente operati al Fondo, mai data, “né … mai richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]”: così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza) sarebbe stata irrilevante ai fini dell’interesse ad agire nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della committente, legittimata a surrogarsi, a norma dell’art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del lavoratore nei confronti del datore appaltatore, ma non del lavoratore alla prestazione del Fondo di Tesoreria: ciò che comporta l’esclusione di alcuna violazione dei principi in materia di prova e di sua valutazione, come pure di surrogazione legale;

4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., 1, comma 755 – 757 l. 296/2006, del D.M. 30 gennaio 2007, dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, per avere Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 la Corte territoriale erroneamente ritenuto indimostrati l’esistenza e l’effettivo ammontare di versamenti del T.f.r. dei lavoratori da parte della ricorrente, in violazione dei principi di non contestazione e di vicinanza della prova, nonostante le specifiche allegazioni, documenti ed istanze di esibizione all’[OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente di C.t.u. contabile fin dal ricorso introduttivo, puntualmente richiamate, negando la titolarità dell’obbligazione di pagamento del T.f.r., nella ravvisata assenza di prova, al Fondo di Tesoreria; pure con inosservanza, nello scrutinio di legittimazione della committente, della previsione dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, in virtù della quale essa aveva pagato i lavoratori (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 n. 3 c.c., 29, secondo comma d.lg. 276/2003, per negazione del diritto di surrogazione legale della committente sull’erronea applicazione di principi stabiliti per il Fondo di Garanzia istituito presso l’[OSCURATO:PERSONA] (di sua surrogazione al datore di lavoro insolvente nella corresponsione del T.f.r. ai lavoratori o loro aventi diritto), inestensibili al Fondo di Tesoreria, rispondente a diverse finalità e modalità operative (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’autonoma e subordinata domanda di regresso (oggetto del secondo motivo d’appello) proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla committente, quale debitrice solidale dell’impresa appaltatrice, autrice del pagamento in favore dei dipendenti di questa, che abbia a propria volta corrisposto la quota di T.f.r. al Fondo di Tesoreria (quarto motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

6. nella ricostruzione del sistema della previdenza complementare e dei rapporti tra datore di lavoro e committente solidalmente responsabile dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, la Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 qualità del datore di lavoro non è di un mero adiectus solutionis causa, non perdendo egli la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.; posto che gli artt. 1, comma 755 – 757 l. 296/2006 e il D.M. 30 gennaio 2007 delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall’1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali (Cass. 16 maggio 2018, n. 12009; Cass. 10 settembre 2021, n. 24510: entrambe in tema di legittimazione del lavoratore all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di T.f.r. non versate al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestito dall'[OSCURATO:PERSONA]);

6.1. in tema di pagamento delle quote di T.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve allora essere escluso il relativo obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, gestito dall’[OSCURATO:PERSONA], ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass. 2 maggio 2019, n. 11536);

6.2. quanto alla surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n.3 c.c., essa opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa, a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse a soddisfarlo (Cass. 6 giugno 1972, n. 1744; Cass. 13 maggio 2021, n. 12957); tuttavia, essa non è applicabile nel caso di specie, essendo la committente (coobbligata solidale con l’appaltatore datore di lavoro) eventualmente creditrice, per la quota del T.f.r. anticipata, del datore di lavoro ma non del Fondo di Tesoreria;

6.3. quand’anche poi ricorra la denunciata omessa pronuncia, eventualmente non resa dalla Corte territoriale su un motivo di appello della società, qualora non si ravvisi, in assenza di un’espressa statuizione del giudice, una sua implicita reiezione (non occorrendo una specifica argomentazione in proposito, se la motivazione fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, senza necessità di un'analitica confutazione delle tesi non accolte o di disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi: Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662), la questione è tuttavia ben decidibile alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.) e di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23876; 26 aprile 2021, n. 10999), in quanto infondata;

6.4. come già anticipato, l’esercizio dell’azione di regresso tra condebitori solidali ai sensi dell’art. 1299 c.c. (Cass. 19 agosto 2009, n. 18406; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3404), è infatti esercitabile dalla committente, obbligata solidale con l’appaltatore datore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, ma nei suoi soli confronti e non del Fondo di Tesoreria; Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022

7. la ricorrente deduce infine nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale nell’affermazione di “non poter statuire sull’operatività dei principi generali di cui all’art. 2041 cod. civ.”, nonostante quanto essa abbia evidenziato nelle note autorizzate in primo grado, ben potendo ed anzi dovendo il giudice qualificare la domanda, anche in difformità dalle deduzioni delle parti (quinto motivo);

8. anch’esso è infondato;

9. non sussiste l’omessa pronuncia denunciata, per avere la Corte reso un’esplicita pronuncia di rigetto, fondata sulla puntuale argomentazione (in condivisione con il Tribunale) di tardività della domanda di arricchimento senza causa, proposta solo nelle note conclusive (primo periodo di pg. 9 della sentenza);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 30168 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -9- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30168-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza n. 1147/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 3 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere dall’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] il pagamento o la restituzione del T.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 e corrisposto, quale committente coobbligata in solido ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, ai lavoratori indicati in ricorso, dipendenti delle imprese appaltatrici; 2. essa ha ritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata al pagamento del T.f.r., in assenza di prova (a suo carico, quale committente) dell’effettivo versamento dei contributi dall’appaltatore datore di lavoro al Fondo di Tesoreria: essendo questo tenuto all’erogazione del T.f.r. ai lavoratori dal 1° gennaio 2007, nella ricorrenza dei presupposti dell’art. 1, comma 755 ss. l. 296/2006 e secondo le modalità previste dal D.M. 30 gennaio 2007; in realtà, da corrispondere concretamente dal datore anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sull’importo dei contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese; 3. la Corte capitolina ha poi negato il diritto della predetta società di surrogazione al datore di lavoro, per i versamenti compiuti ai dipendenti delle imprese appaltatrici, nei confronti del Fondo; e ciò per essere titolare di un credito (per anticipazione del T.f.r.) fondato, non già sulla Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 medesima obbligazione datoriale, ma su una propria di garanzia prestata ex lege in favore dell’appaltatore datore, quale sua obbligata in solido a norma dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003: non avendo pertanto qualità di “avente diritto” dal lavoratore alla prestazione del Fondo di Tesoreria, essendo invece legittimata a surrogarsi, a norma dell’art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del predetto nei confronti del datore appaltatore; 4. con atto notificato il 1° dicembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 c.p.c., 24, 111 Cost., per inosservanza del principio del contraddittorio, non avendo la Corte territoriale, dopo ben due rinvii d’ufficio dell’udienza di discussione (originariamente fissata il 30 ottobre 2018, una prima volta differita al 19 novembre 2019 e quindi al 26 maggio 2020, nella vigenza della normativa emergenziale anti Covid-19), acceduto alla richiesta di un rinvio per discussione con termine per note, per consentirle di replicare alle difese dell’[OSCURATO:PERSONA] nella memoria di costituzione in appello: così essendo stato leso il proprio diritto di difesa, in particolare consistito nel non aver potuto adeguatamente perorare l’istanza di ordine di esibizione all’[OSCURATO:PERSONA] della documentazione relativa alle quote di T.f.r. versate dalle imprese appaltatrici presso il Fondo di Tesoreria, relative alle posizioni dei lavoratori singolarmente individuati, cui neppure l’Istituto si era opposto (primo motivo); 2. al di là di un difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di una debita trascrizione dalla ricorrente dei verbali di udienza contenenti la richiesta Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di un termine per note, così da consentire la verifica del fatto processuale per cui essa ha denunciato l’error in procedendo (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194), il motivo è infondato; 3. non è, infatti, configurabile la lamentata lesione del contraddittorio, posto che nel rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale (che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità) di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (Cass. 16 giugno 1998, n. 5988; Cass. 5 agosto 2013, n. 18627; Cass. 13 aprile 2018, n. 9232); 3.1. in ogni caso, l’istanza di esibizione documentale conculcata (comunque esaminata dalla Corte e ritenuta esplorativa in funzione della prova dei versamenti effettivamente operati al Fondo, mai data, “né … mai richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]”: così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza) sarebbe stata irrilevante ai fini dell’interesse ad agire nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della committente, legittimata a surrogarsi, a norma dell’art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del lavoratore nei confronti del datore appaltatore, ma non del lavoratore alla prestazione del Fondo di Tesoreria: ciò che comporta l’esclusione di alcuna violazione dei principi in materia di prova e di sua valutazione, come pure di surrogazione legale; 4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., 1, comma 755 – 757 l. 296/2006, del D.M. 30 gennaio 2007, dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, per avere Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 la Corte territoriale erroneamente ritenuto indimostrati l’esistenza e l’effettivo ammontare di versamenti del T.f.r. dei lavoratori da parte della ricorrente, in violazione dei principi di non contestazione e di vicinanza della prova, nonostante le specifiche allegazioni, documenti ed istanze di esibizione all’[OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente di C.t.u. contabile fin dal ricorso introduttivo, puntualmente richiamate, negando la titolarità dell’obbligazione di pagamento del T.f.r., nella ravvisata assenza di prova, al Fondo di Tesoreria; pure con inosservanza, nello scrutinio di legittimazione della committente, della previsione dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, in virtù della quale essa aveva pagato i lavoratori (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 n. 3 c.c., 29, secondo comma d.lg. 276/2003, per negazione del diritto di surrogazione legale della committente sull’erronea applicazione di principi stabiliti per il Fondo di Garanzia istituito presso l’[OSCURATO:PERSONA] (di sua surrogazione al datore di lavoro insolvente nella corresponsione del T.f.r. ai lavoratori o loro aventi diritto), inestensibili al Fondo di Tesoreria, rispondente a diverse finalità e modalità operative (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’autonoma e subordinata domanda di regresso (oggetto del secondo motivo d’appello) proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla committente, quale debitrice solidale dell’impresa appaltatrice, autrice del pagamento in favore dei dipendenti di questa, che abbia a propria volta corrisposto la quota di T.f.r. al Fondo di Tesoreria (quarto motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 6. nella ricostruzione del sistema della previdenza complementare e dei rapporti tra datore di lavoro e committente solidalmente responsabile dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, la Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 qualità del datore di lavoro non è di un mero adiectus solutionis causa, non perdendo egli la titolarità dell'obbligazione di corrispondere il T.f.r.; posto che gli artt. 1, comma 755 – 757 l. 296/2006 e il D.M. 30 gennaio 2007 delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il T.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall’1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del T.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali (Cass. 16 maggio 2018, n. 12009; Cass. 10 settembre 2021, n. 24510: entrambe in tema di legittimazione del lavoratore all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di T.f.r. non versate al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato gestito dall'[OSCURATO:PERSONA]); 6.1. in tema di pagamento delle quote di T.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve allora essere escluso il relativo obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, gestito dall’[OSCURATO:PERSONA], ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di T.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (Cass. 15 novembre 2017, n. 27014; Cass. 2 maggio 2019, n. 11536); 6.2. quanto alla surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n.3 c.c., essa opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa, a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse a soddisfarlo (Cass. 6 giugno 1972, n. 1744; Cass. 13 maggio 2021, n. 12957); tuttavia, essa non è applicabile nel caso di specie, essendo la committente (coobbligata solidale con l’appaltatore datore di lavoro) eventualmente creditrice, per la quota del T.f.r. anticipata, del datore di lavoro ma non del Fondo di Tesoreria; 6.3. quand’anche poi ricorra la denunciata omessa pronuncia, eventualmente non resa dalla Corte territoriale su un motivo di appello della società, qualora non si ravvisi, in assenza di un’espressa statuizione del giudice, una sua implicita reiezione (non occorrendo una specifica argomentazione in proposito, se la motivazione fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, senza necessità di un'analitica confutazione delle tesi non accolte o di disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi: Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662), la questione è tuttavia ben decidibile alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.) e di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23876; 26 aprile 2021, n. 10999), in quanto infondata; 6.4. come già anticipato, l’esercizio dell’azione di regresso tra condebitori solidali ai sensi dell’art. 1299 c.c. (Cass. 19 agosto 2009, n. 18406; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3404), è infatti esercitabile dalla committente, obbligata solidale con l’appaltatore datore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, ma nei suoi soli confronti e non del Fondo di Tesoreria; Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 7. la ricorrente deduce infine nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale nell’affermazione di “non poter statuire sull’operatività dei principi generali di cui all’art. 2041 cod. civ.”, nonostante quanto essa abbia evidenziato nelle note autorizzate in primo grado, ben potendo ed anzi dovendo il giudice qualificare la domanda, anche in difformità dalle deduzioni delle parti (quinto motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. non sussiste l’omessa pronuncia denunciata, per avere la Corte reso un’esplicita pronuncia di rigetto, fondata sulla puntuale argomentazione (in condivisione con il Tribunale) di tardività della domanda di arricchimento senza causa, proposta solo nelle note conclusive (primo periodo di pg. 9 della sentenza); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30168/2020 Numero sezionale 2586/2022 Numero di raccolta generale 14990/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 30168 sez. ML - ud. 08-03-2022 -9- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
Sentenza Cassazione n. 14990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris