CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che nell'unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto la tesi che il ricorrente stia scontando reati non ostativi ai fini della concessione del permesso premio invocato - che non risulta essere stata prospettata né al magistrato di sorveglianza, né al Tribunale di sorveglianza - è proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), atteso che a sostegno il ricorso allega soltanto il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 9 ottobre 2020 che ha messo in esecuzione sei sentenze di condanna per reati non ostativi pronunciate dal Tribunale di Firenze nei confronti del ricorrente, e da cui - anche attesi i periodi intermedi di detenzione sofferti dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491) - non è possibile comprendere se la condanna del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2018 per il reato ostativo, che risulta esser stato commesso il 20 ottobre 2016, dovesse essere ricompresa nel medesimo cumulo parziale di quelle aventi ad oggetti i reati non ostativi, atteso che "lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata" (Sez. 1, Sentenza n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il