CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 febbraio 2023 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del 24 novembre 2020 del Tribunale di Como in ordine ai reati di cui all'art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale clistrattiva); - Rilevato che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato richiesta di trattazione orale, ma la stessa non può essere accolta atteso che la trattazione dei ricorsi ai sensi dell'art.610 comma primo cod. proc. pen, presso la Settima sezione penale avviene nelle forme dell'udienza camerale non partecipata; -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 216 I. fall., sul presupposto che i beni acquistati in leasing finanziario, non essendo di proprietà dell'imprenditore, non potrebbero nemmeno essere distolti dal patrimonio aziendale, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determinano un pregiudizio per la massa fallimentare. (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841); la sentenza ha operato buon governo del principio richiamato evidenziando, con motivazione immune da vizi logici, che l'omessa restituzione della vettura, impedendo l'acquisizione all'attivo fallimentare del diritto al riscatto del bene oltre che del diritto di credito derivante dal pregiudizio economico causato dalla perdita del credito, ha determinato una lesione all'interesse della garanzia patrimoniale e dunque un fatto di bancarotta patrimoniale. -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). -Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si denunzia rispettivamente la violazione degli artt. 336 cod. proc. pen. e 44 cod. pen., risultano inediti, non essendo siffatte censure state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; nonché manifestamente infondate atteso la natura del reato per cui si procede procedibile di ufficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 no